Legge Regionale 30 marzo 2022, n. 7.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 33 del 30 marzo 2022

 

"Sostegno alle famiglie numerose: detrazioni per figli fiscalmente a carico. Variazione al Bilancio di previsione 2022-2024. Ulteriori disposizioni."

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

 

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31)

1. Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni della medesima imposta stabilita dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), l'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2022) è sostituito dal seguente:

"Art. 1 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche) 

1. In attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e, fermo restando quanto previsto al comma 15 dell'articolo 11, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2021 la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è rideterminata nelle seguenti misure:

a) 0,20 punti percentuali per i redditi fino a 15.000,00 euro;

b) 1,43 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;

c) 1,67 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;

d) 1,80 punti percentuali per i redditi oltre 50.000,00 euro.".

2. A decorrere dall'anno d'imposta 2022, ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro 28.000,00 lordi e con almeno due figli fiscalmente a carico, spetta una detrazione dell'importo dovuto a titolo di addizionale regionale IRPEF pari ad euro 30,00 per ciascun figlio fiscalmente a carico, in proporzione alla percentuale ed ai mesi a carico.

3. A decorrere dall'anno d'imposta 2022, ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro 28.000,00 lordi e con figli con diversa abilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate), spetta una detrazione dell'importo dovuto a titolo di addizionale regionale IRPEF pari ad euro 40,00 per ciascun figlio portatore di handicap fiscalmente a carico, in proporzione alla percentuale ed ai mesi a carico.

4. Qualora l'imposta dovuta sia minore delle detrazioni di cui ai commi 2 e 3, non sorge alcun credito d'imposta. Ai fini della quantificazione e della ripartizione delle detrazioni, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche e integrazioni.".


 

 

Art. 2

(Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2021, n. 32)

1. La tabella B "Prospetto di analisi e di copertura del disavanzo presunto" allegata alla Nota integrativa (Allegato n. 12) del Bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 approvato con legge regionale 28 dicembre 2021, n. 32 è sostituita con il prospetto 1) allegato alla presente legge. 


 

 

Art. 3

(Variazioni di competenza)

1. Nello stato di previsione di competenza dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 2022 sono approvate le variazioni riportate nell'allegata tabella A.


 

 

Art. 4

(Variazioni di cassa)

1. Nello stato di previsione di cassa dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 2022 sono approvate le variazioni riportate nell'allegata tabella A.


 

 

Art. 5

(Variazioni di competenza)

1. Nello stato di previsione di competenza della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2022 sono approvate le variazioni riportate nell'allegata tabella B.


 

 

Art. 6

(Variazioni di cassa)

1. Nello stato di previsione di cassa della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2022 sono approvate le variazioni riportate nell'allegata tabella B.


 

 

Art. 7

(Modifiche di termini legislativi)

1. Il termine previsto dai commi 5 e 7 dell'articolo 36 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente) per l'anno 2022, è differito al 30 luglio 2022.


 

 

Art. 8

(Adempimenti obbligatori per impegni con il Governo)

1. All'articolo 26 della legge regionale n. 31/2021 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente:

"2. Facendo salvo le prerogative degli organi comunali e nel rispetto dei vincoli derivanti dai piani paesaggistico ambientali, non sono considerate varianti agli strumenti urbanistici comunali:";

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. È fatta salva, nei casi di cui al comma 2, la disposizione di cui all'articolo 145, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).".

2. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 6 dicembre 2013, n. 19 (Assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale), come sostituito dall'articolo 28, comma 2, lett. a) della legge regionale n. 31/2021, è sostituito dal seguente:

"3. Alla conferenza si applicano le disposizioni della legge n. 241/1990 e, in particolare, gli articoli 14 e seguenti della medesima legge n. 241/1990.".


 

 

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca