Legge Regionale 3 agosto 2013, n. 9.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 12 febbraio 2018, n. 2.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 

Testo vigente della Legge Regionale 3 agosto 2013, n. 9.

 

"Istituzione del servizio di psicologia del territorio della Regione Campania"

 


IL CONSIGLIO REGIONALE

 

Ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

PROMULGA


La seguente legge:

 

Art. 1

(Istituzione e finalità del Servizio di psicologia del territorio)

1. Per garantire ai cittadini della Regione Campania l'accesso alle prestazioni sociali attinenti alle discipline psicologiche è istituito, nel sistema dei servizi sociali della Regione, il Servizio di psicologia del territorio. Tale Servizio è l'insieme coerente e coordinato delle attività psicologiche necessarie ai bisogni dei cittadini.

2. I Comuni, in forma singola o associata, oppure gli ambiti territoriali competenti per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali della Regione, prevedono nei Piani sociali di zona i servizi di cui al comma 1 e ne disciplinano il funzionamento nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.

3. Il Servizio previsto nel comma 1 è garantito in ogni ambito territoriale, con la presenza di almeno

un operatore ogni diecimila abitanti.

4. Il Servizio di psicologia del territorio:

a) contribuisce al benessere nel sistema di convivenza, fronteggia e previene i fenomeni di disagio relazionale nella famiglia, nella scuola e nella comunità;

b) promuove il pieno ed armonico sviluppo psicologico dell'individuo in relazione ai contesti di vita familiari, lavorativi, amicali, del tempo libero, associativi e comunitari.


 

 

Art. 2

(Compiti ed attività del Servizio di psicologia del territorio)

1. Il Servizio di psicologia del territorio svolge le seguenti attività :

a) interventi in contesti residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociale;

b) interventi in centri di accoglienza per l'assistenza alle donne maltrattate;

c) interventi in favore di soggetti fragili minacciati o vittime di violenza fisica, sessuale e psicologica;

d) interventi in favore delle famiglie con membri con disabilità;

e) interventi in favore di famiglie ad alto rischio di disgregazione;

f) interventi in favore di famiglie nei percorsi di affido ed adozione;

g) interventi in favore di minori e adulti dell'area penale;

h) interventi per favorire la piena integrazione psico-sociale dei cittadini immigrati;

i) interventi di informazione e consulenza nella scuola finalizzati al benessere della scuola, al successo formativo, al contrasto del disagio giovanile e dei comportamenti a rischio.

i bis) interventi in favore degli anziani vittime di raggiri e truffe. (1)

 

(1) Lettera aggiunta dall'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 febbraio 2018, n. 2.


 

 

Art. 3

(Requisiti degli operatori)

1. I servizi di psicologia territoriale previsti nella presente legge si avvalgono, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di operatori psicologi iscritti alla Sezione A dell'Albo professionale dell'Ordine degli psicologi, di cui all'articolo 50, commi 1 e 2, e degli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti).


 

 

Art. 4

(Norma finanziaria)

1. I servizi previsti nella presente legge sono finanziati nell'ambito delle risorse disponibili per la realizzazione dei Piani sociali di zona senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.


 

 

Art. 5

(Disposizioni transitorie)

1. I servizi previsti nell'articolo 1, comma 1, operano per ciascun ambito territoriale sociale, successivamente all'adozione del rispettivo Piano sociale di zona approvato dalla Giunta regionale, e comunque non oltre tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro