Legge Regionale 29 dicembre 2018, n. 59.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 29 giugno 2021, n. 5.     

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.                                                 

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 

Testo vigente della Legge regionale 29 dicembre 2018, n. 59.


"Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

 

La seguente legge:       

 

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge ha come oggetto la tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese. La finalità è quella di tutelare il lavoro svolto dai professionisti contestualmente all'attenuazione dell'evasione fiscale.



 

Art. 2

(Presentazione dell'istanza alla pubblica amministrazione)

1. La presentazione dell'istanza autorizzativa o di istanza ad intervento prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente,  dalla lettera di affidamento dell'incarico o contratto  resa nelle forme previste dall'ordinamento professionale di appartenenza e sottoscritta dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d'identità in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).



 

Art. 3

(Pagamenti per la prestazione professionale effettuata)

1. L'amministrazione, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui all'articolo 76 del d.p.r. 445/2000 attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.

2. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall'iter attivato.

2 bis. La dichiarazione di cui al comma 1 è resa dal professionista all'amministrazione competente anche successivamente al rilascio dell'atto autorizzativo o alla ricezione dell'istanza ad intervento diretto, se il pagamento delle spettanze professionali da parte del committente è posticipato in ragione del previo ottenimento di detrazioni, incentivi e altri benefici fiscali previsti dalla legge. (1)

2 ter. Nei casi di cui al comma 2bis la dichiarazione di cui al comma 1 deve essere trasmessa entro tre mesi dall'inizio dei lavori, mentre quella resa dai tecnici che hanno sorvegliato l'esecuzione dei lavori deve intervenire entro dodici mesi dalla loro ultimazione. (1)

2 quater. La mancata trasmissione della dichiarazione comporta, su richiesta dei professionisti interessati, la decadenza dell'atto autorizzativo o l'inefficacia dell'istanza ad intervento diretto. (1)

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 65, comma 3 della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5.



 

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.



 

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca