Legge Regionale 20 luglio 2021, n. 16.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 74 del 26 luglio 2021


"Disposizioni per il riconoscimento dei Circoli nautici della Campania"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

 

 

Art. 1

(Principi e finalità)

1. La Regione Campania riconosce e valorizza il ruolo dei Circoli nautici, anche quali Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) o Società sportive dilettantistiche (SSD) nel settore degli sport acquatici, nel rispetto dell'unità dell'ordinamento sportivo nazionale e dei valori di amicizia dagli stessi condivisi costituenti la passione comune per la nautica e l'amore per il mare e per l'intero ecosistema marino. Favorisce la realizzazione di iniziative, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sostenibile e compatibile con la tutela della biodiversità e degli ecosistemi marini, della nautica da diporto, delle infrastrutture costiere, la promozione del turismo nautico e delle attività economiche, produttive, sociali e culturali a queste collegate.

2. La Regione Campania favorisce lo sviluppo, l'organizzazione e la promozione degli sport nautici in ambito marino, fluviale e lacustre o comunque connessi al mare e la diffusione della cultura marinaresca, della solidarietà e della salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell'ambiente marino e costiero coinvolgendo tutti i ceti sociali e tutte le fasce della popolazione.


 

 

Art. 2

(Albo regionale dei Circoli nautici)

1. La Regione valorizza il ruolo dei Circoli nautici garantendone l'autonomia di espressione culturale e di forma associativa, nel rispetto delle garanzie di partecipazione democratica alla vita sociale e dei principi di solidarietà e pluralismo.

2. In ragione della funzione sociale connessa all'attività didattico-culturale e all'attività sportiva dilettantistica svolta dai Circoli nautici quale fattore di crescita sul piano relazionale e culturale, senza scopi di lucro, se ne riconosce per ogni effetto consentito la contribuzione ad una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà in condizioni di efficienza economica ed adeguatezza, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

3. È istituito l'Albo regionale dei Circoli nautici. 

4. I Circoli nautici iscritti all'Albo perseguono finalità esclusivamente sociali o ricreative senza scopo di lucro.

5. La Giunta regionale è delegata a regolamentare le modalità di gestione dell'Albo e a verificare la sussistenza dei requisiti necessari ai Circoli nautici per la relativa iscrizione.

6. L'Albo regionale dei Circoli nautici è pubblicato ed è aggiornato annualmente in apposita sezione del sito della Regione.

7. L'iscrizione all'Albo dei Circoli nautici è consentita ai Circoli nautici, quale che ne sia la denominazione, che hanno ottenuto il riconoscimento a fini sportivi quali associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

8. L'iscrizione all'Albo dei Circoli nautici, anche per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere t) e v), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) presuppone il riconoscimento dei Circoli nautici, quali Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e società e associazioni sportive dilettantistiche attive per l'organizzazione e gestione di attività sportive e per la promozione della cultura della legalità.



Art. 3

(Associazione Circoli nautici della Campania)

1. La Regione Campania riconosce all' Associazione Circoli nautici della Campania la personalità giuridica ai sensi dell'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto - n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e ne approva lo statuto in qualità di associazione rappresentativa dei Circoli nautici della Campania, con ruolo di coordinamento, garantendo l'autonomia di espressione culturale e di forma associativa degli stessi nel rispetto delle garanzie di partecipazione democratica alla vita sociale e dei principi di solidarietà e pluralismo.

2. I Circoli nautici, i gruppi sportivi dilettantistici e le altre associazioni sportive dilettantistiche aderenti all'Associazione Circoli nautici della Campania sono ritenuti di diritto in possesso dei requisiti necessari all'iscrizione nel relativo Albo regionale, restando l'iscrizione subordinata alla presentazione di formale istanza.



Art. 4

(Finalità dell'Associazione regionale dei Circoli nautici)

1. L'Associazione dei Circoli nautici della Campania persegue le finalità tipiche del libero associazionismo in favore dei propri associati per lo sviluppo e la diffusione della cultura marinaresca che si manifestano in una coscienza ambientale ed un senso civico di rispetto e tutela dell'ecosistema marino, nonché in attività finalizzate all'inclusione sociale ed alla promozione e tutela del territorio.

2. L'Associazione dei Circoli nautici della Campania sostiene:

a) la produzione, la distribuzione e la diffusione di materiale scientifico, tecnico, culturale e didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione anche periodici, per favorire lo sviluppo, l'organizzazione e la promozione degli sport nautici o comunque connessi al mare, ai fiumi ed ai laghi promuovendo la cultura della legalità; 

b) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, nonché delle attività di carattere sociale, culturale e promozionale ed ogni altra iniziativa negli enti locali territoriali, luoghi di lavoro, istituti, università, idonea a diffondere la cultura della tutela e della promozione dell'ambiente marino, fluviale, lacustre e costiero; 

c) la realizzazione di iniziative e campagne di monitoraggio e sensibilizzazione, anche con il coinvolgimento diretto di volontari e cittadini, ad esempio attraverso la citizen science in difesa dell'ambiente marino e costiero, del territorio, del paesaggio e della natura marina, del suolo e dei fondali e riguardo ai cambiamenti climatici;

d) lo svolgimento delle attività di educazione ambientale per il mondo della scuola, anche attraverso campagne ed iniziative per estendere la conoscenza di zone di interesse ambientale e naturalistico, nonché attività di formazione per le specifiche professionalità connesse al mondo della nautica e degli sport acquatici;

e) la promozione, realizzazione e organizzazione di attività e iniziative finalizzate allo sviluppo della pratica motoria e sportiva per tutti per il benessere fisico e mentale delle persone, alla valorizzazione delle risorse umane, naturali e culturali, alla costruzione di alternative di sviluppo della "blue economy";

f) la promozione ed organizzazione di eventi e di incontri e momenti di pratica sportiva delle discipline acquatiche finalizzati al coinvolgimento di soggetti deboli e svantaggiati e diversamente abili, favorendo il superamento di ogni forma di disagio, di discriminazione sociale e culturale;

g) la promozione della cultura del Servizio civile universale attraverso la realizzazione di progetti idonei a coinvolgere giovani nella promozione del volontariato quale strumento di cittadinanza attiva;

h) interventi di Promozione alla salute, non esclusi i programmi strutturati di esercizio fisico per soggetti a rischio e per soggetti disabili, anche dotandosi di una propria struttura di riferimento per la tutela medico sportiva a tutela di tutti i praticanti.



Art. 5

(Consulta permanente per i problemi della nautica e degli sport acquatici)

1. È istituita la Consulta permanente per i problemi della nautica presso la Regione Campania denominata Consulta permanente per la funzione sociale del Mediterraneo e delle altre acque navigabili.

2. La Consulta rappresenta il momento di raccordo tra le categorie interessate dalla presente legge e la Regione Campania, raccoglie le istanze provenienti dalle parti interessate e le traduce in atti di indirizzo che individuano le linee di azioni che ritiene prioritarie e definisce annualmente, in accordo con l'Associazione e gli altri soggetti partecipanti, le tematiche di carattere generale che caratterizzano la festa del mare.

3. La Consulta è composta dai seguenti membri: 

a) un consigliere regionale, individuato dal Presidente del Consiglio regionale, che la presiede; 

b) l'assessore al turismo e allo sport o un suo delegato;

c) il direttore generale della Giunta regionale competente in materia di turismo, assistenza sociale o portualità e demanio marittimo, designato dalla Giunta regionale, che può partecipare anche mediante un suo delegato;

d) il Presidente o un rappresentante delegato dell'Associazione Circoli nautici della Campania.

e) un medico specializzato in medicina dello sport nominato dall'Associazione dei medici sportivi italiani.

4. Il Consiglio regionale, la Giunta regionale e l'Associazione dei Circoli nautici propongono di volta in volta, soggetti di particolari e specifici profili professionali dei quali ritengono opportuna la partecipazione alle riunioni. Il Presidente di cui alla lettera a) procede alla convocazione degli stessi, su proposta dei componenti della Consulta.

5. La Consulta, entro un mese dall'insediamento, approva un regolamento con il quale stabilisce le modalità di funzionamento che è trasmesso all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per l'approvazione. Trascorsi sessanta giorni dall'invio, il regolamento si considera approvato.


 

 

Art. 6

(Programmazione regionale in materia di turismo - Premio annuale dei Circoli nautici)

1. La Regione Campania incentiva le attività della Associazione Circoli nautici della Campania, dei Circoli nautici iscritti all'Albo regionale in coerenza con la programmazione regionale in materia di turismo e con la programmazione di riferimento. 

2. È istituito il Premio annuale dei Circoli nautici della Campania con lo scopo di promuovere manifestazioni sportive di carattere nazionale ed internazionale ed in occasione della Giornata del Mare e della Cultura marina riconosciuta nel giorno 11 aprile, dall'articolo 52, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172).

3. L'organizzazione del premio è demandata alla Associazione Circoli nautici della Campania.


 

 

Art. 7

(Norma finanziaria)

1.  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge pari ad euro 50.000,00 per le annualità 2021, 2022 e 2023 si fa fronte mediante apposito stanziamento sulla Missione 06, Programma 01, Titolo I del bilancio di previsione della Regione Campania per il triennio 2021-2023 e  prelevamento di pari importo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I del bilancio regionale per le annualità 2021-2023.


 

 

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca