Legge Regionale 20 luglio 2021, n. 13.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 74 del 26 luglio 2021


"Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale del 30 giugno 2021, n. 286. Importo complessivo di euro 762.512,31"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga


La seguente legge:


Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio)

1. Il debito fuori bilancio, pari a complessivi euro 762.512,31, derivante da provvedimenti esecutivi pronunciati dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritti nell'allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di Giunta regionale del 30 giugno 2021, n. 286, è riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi - Decreto crescita -).



Art. 2

(Norma Finanziaria)

1. Al finanziamento del debito individuato all'articolo 1, pari a euro 762.512,31, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse presenti in termini di competenza e di cassa a valere sullo stanziamento della Missione 01, Programma 10, Titolo 1 del bilancio per l'esercizio finanziario 2021.

2. Il pagamento a favore dei creditori è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito del giudizio di opposizione.



Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.                                              

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca