Legge Regionale 21 maggio 2021, n. 3.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


 

 

Testo vigente della Legge regionale 21 maggio 2021, n. 3.

 

"Istituzione dell'Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania (AGEAC)"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:


Art. 1

(Istituzione dell'Agenzia)

1. È istituita, ai sensi del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 (Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154), l'Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania (AGEAC), nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 7, comma 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, con le modalità e le procedure stabilite con il vigente decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. L'Agenzia, ente strumentale della Regione Campania, ha sede in Regione Campania e gode di autonomia regolamentare amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Regione tramite l'assessorato competente in materia di agricoltura, secondo le modalità stabilite nello Statuto.

3. Lo Statuto dell'Agenzia è approvato, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti in materia di agricoltura e bilancio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1306/2013.


 

 

Art. 2

(Riconoscimento e attività)

1. Il riconoscimento dell'organismo pagatore è effettuato secondo le procedure stabilite dal decreto legislativo n. 74/2018.

2. Le procedure di pagamento adottate dall'organismo pagatore sono disciplinate da apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e agricoltura, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1306/2013.

3. Con il medesimo regolamento, la Giunta individua le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'AGEAC. Alla copertura dell'organico si provvede mediante il distacco di personale della Giunta regionale ed eventualmente mediante procedure di reclutamento da attivare, nel rispetto dei criteri di riconoscimento definiti dai regolamenti eurounitari, in osservanza, nelle forme e nei limiti di acquisizione del personale nelle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e nel rispetto della normativa vigente. (1)

 

(1) Comma modificato dall'articolo 64, comma 9 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18.


 

 

Art. 3.

(Collaborazioni)

1. L'organismo pagatore può avvalersi, mediante apposite convenzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 74/2018, della collaborazione dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) abilitati ai sensi del vigente decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

2. L'Agenzia, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1306/2013, può altresì stipulare convenzioni con altri enti e organismi per lo svolgimento di attività di propria competenza.

3. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 devono individuare puntualmente le modalità e le procedure per l'esercizio dei compiti affidati e i centri di responsabilità nonché prevedere le modalità di esercizio delle azioni sostitutive, da parte dell'Agenzia, nei casi di inerzia o d'inadempimento.

4. La Giunta regionale definisce le modalità di attuazione del presente articolo nonché eventuali ulteriori condizioni e criteri per lo svolgimento di attività da parte dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 74/2018.


 

 

Art. 4

(Organi dell'Agenzia)

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il Direttore, scelto in base all'alta competenza, professionalità, capacità manageriale e qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti il settore operativo dell'Agenzia, in seguito a chiamata pubblica secondo i criteri di merito e trasparenza che garantiscono l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità, l'assenza di conflitti di interessi, l'incompatibilità con cariche politiche e sindacali. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata;

b) il Revisore dei conti, nominato con deliberazione del Consiglio regionale, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 28 luglio 2017, n. 21 (Disposizioni per la disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Campania). Il Revisore presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione finanziaria e amministrativa dell'Agenzia.


 

 

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri finanziari di cui alla presente legge relativi all'avvio delle attività dell'organismo pagatore, quantificate in euro 200.000,00, per l'esercizio finanziario 2021 si fa fronte con le risorse iscritte alla missione 16 programma 1 titolo 1 del bilancio regionale 2021/2023.

2. Per gli esercizi successivi si fa fronte nei limiti delle risorse già iscritte nelle annualità 2022 e 2023 alla missione 16, programma 1, titolo 1 del bilancio di previsione 2021/2023.

3. I rapporti finanziari fra Regione Campania e organismo pagatore sono regolati da apposita convenzione.


 

 

Art. 6

(Disposizioni finali)

1. L'avvio dell'attività dell'organismo pagatore è subordinata al riconoscimento con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.


 

 

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca