Legge Regionale 11 febbraio 2011, n. 2.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali  27 gennaio 2012, n. 1, 9 agosto 2012, n. 27, 6 maggio 2013, n. 5 e 31 marzo 2017, n. 10.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi. 
 

Testo vigente della Legge Regionale 11 febbraio 2011, n. 2.

 

 "Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA
 

La seguente legge:

 

Art.1

(Principi)

1. La Regione Campania riconosce ogni forma o grado di violenza di genere come violazione dei diritti umani fondamentali.

2. Ai fini della presente legge, per violenza di genere si intende ogni atto di violenza commesso in ambito familiare, extrafamiliare o sui luoghi di lavoro, in ragione dell'appartenenza di genere o dell'orientamento sessuale, che abbia o possa avere come risultato un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le vittime, comunitarie e non, incluse le minacce di tali atti, la persecuzione, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, indipendentemente dall'orientamento politico, religioso o sessuale delle stesse vittime.


 

 

 Art. 2

(Finalità)

1. La Regione Campania, preso atto della rilevanza sociale del fenomeno della violenza di genere e nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, in particolare della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328), del piano sanitario nazionale, del piano ospedaliero regionale e del progetto materno-infantile, interviene in materia di politiche socio-sanitarie allo scopo di:

a) attuare interventi di prevenzione attraverso la sensibilizzazione dell'opinione pubblica;

b) assicurare la tutela ed il sostegno alle donne ed a tutte le persone vittime di violenza di genere, dell'omofobia e del bullismo;

c) favorire il recupero psicologico-sociale nonché l'orientamento e l'accompagnamento all'inserimento e al reinserimento lavorativo delle donne e dei soggetti vittime di violenza;

d) promuovere la formazione specifica degli operatori coinvolti nel favorire processi di raggiungimento delle finalità di cui al presente comma;

e) monitorare il fenomeno attraverso il sistema informativo sociale previsto dall'articolo 25 della legge regionale n. 11/2007;

f) sostenere le donne maltrattate e i soggetti vittime di violenza anche nella richiesta del risarcimento all'autorità o allo Stato come soggetto vicariante, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204 (Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato).

[2. Per la realizzazione delle finalità previste dal comma 1, la Regione, nell'ambito del sistema integrato di servizi sociali di cui alla legge regionale n.11/2007, programma, indirizza e coordina gli interventi, in collaborazione con gli ambiti territoriali così come definiti dall'articolo 19 della legge regionale n.11/2007, le province, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, la procura della Repubblica, le forze dell'ordine, l'amministrazione penitenziaria, le istituzioni scolastiche e i soggetti del terzo settore, come definiti dalla legge regionale n.11/2007, aventi tra gli scopi essenziali la lotta alla violenza di genere nonché le associazioni e gli organismi di parità.] (1)

3. A tal fine, la Regione definisce procedure condivise tra i soggetti previsti dal comma 2, attraverso intese e programmi interistituzionali, e sostiene l'attuazione dei programmi antiviolenza presentati da tali soggetti.

 

(1) Comma abrogato dall'articolo 52, comma 14, lettera a), della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1.


 

 

Art. 3

(Centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne maltrattate)

1. La Regione istituisce i centri antiviolenza e le case di accoglienza per le donne maltrattate, ai sensi della lettera g), comma 1 e della lettera e), comma 2, dell'articolo 5 della legge regionale n. 11/2007, che agiscono senza scopi di lucro e in autonomia nelle metodologie, nella gestione e nelle modalità di rapporto con le istituzioni pubbliche e private.

2. I centri antiviolenza, istituiti in ciascun ambito territoriale, sono strutture finalizzate a ricevere le donne e le altre persone maltrattate, ad offrire loro aiuto e protezione e a predisporre percorsi di uscita dalla violenza. Essi svolgono le seguenti attività:

a) accoglienza telefonica;

b) accoglienza personale;

c) consulenza psicologica, anche attraverso la predisposizione di gruppi di sostegno;

d) assistenza e consulenza legale;

e) orientamento e accompagnamento al lavoro;

f) formazione e aggiornamento al personale interno e a soggetti esterni;

g) iniziative culturali di prevenzione, pubblicizzazione, sensibilizzazione e denuncia del problema della violenza contro le donne e dell'omofobia;

h) coordinamento dei servizi presenti sul territorio e collegamento con la rete regionale antiviolenza;

i) raccolta, analisi ed elaborazione dei dati emersi dai colloqui (1);

[l) diffusione dei dati raccolti nel rispetto del diritto all'anonimato dei soggetti utenti.] (2)

3. Le case di accoglienza per le donne maltrattate, istituite in aree comprendenti più ambiti territoriali, sono strutture, anche ad indirizzo segreto, finalizzate ad offrire ospitalità alle donne, sole o con minori, esposte alla minaccia di violenza fisica, psichica, sessuale o che l'abbiano subita. Esse svolgono le seguenti attività:

a) accoglienza ed ospitalità;

b) assistenza e consulenza legale;

c) consulenza psicologica;

d) gruppi di auto-aiuto;

e) orientamento e accompagnamento nel percorso di inserimento e reinserimento lavorativo.

4. I centri antiviolenza e le case di accoglienza per le donne maltrattate garantiscono l'anonimato e la segretezza all'utenza ed offrono gratuitamente consulenza e prima accoglienza. La permanenza nelle strutture di ospitalità è gratuita per le donne in disagiate condizioni economiche e per i figli. Negli altri casi è richiesto un rimborso delle spese, relazionato al reddito.

5. La Regione valorizza le pratiche di accoglienza basate sulle relazioni fra donne e attribuisce ai soggetti del terzo settore indicati al comma 2, dell'articolo 2 della presente legge, in possesso di comprovata esperienza in materia, un ruolo preferenziale per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo. A tale scopo prevede che a contatto con le vittime operino donne con formazione ed esperienza specifica nel campo della violenza di genere.

5bis. Ai sensi dell'articolo 5bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, i centri antiviolenza e le case di accoglienza, alle quali è garantito l'anonimato, sono promossi da  enti locali, in forma singola o associata ovvero da associazioni e organizzazioni, in forma singola o associata, operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato. (3)

6. È istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, il Registro dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza di cui al presente articolo. La Giunta regionale, con propria delibera, sentita la commissione consiliare competente in materia, definisce i requisiti e le procedure di iscrizione nel suddetto Registro nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento dello stesso. (4)

 

(1) Comma così modificato dall'articolo 4, comma 9 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 27.

(2) Lettera dapprima abrogata dall'articolo 52, comma 14, lettera b), della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 successivamente tale lettera b) è stata, a sua volta, abrogata dall'articolo 4, comma 10, della legge regionale 9 agosto 2012, n. 27 che ha disposto la reviviscenza della presente lettera.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 61, lettera a), punto 1), legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.

(4) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 61, lettera b), punto 1),legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.


 

 

Art. 4

(Formazione)

1. La Regione promuove l'organizzazione di corsi di formazione rivolti agli operatori degli ambiti territoriali, agli operatori sociali, sanitari, scolastici, in modo da assicurare la preparazione specifica per gestire in maniera adeguata il rapporto con la vittima di violenza, dal primo contatto, all'informazione e all'assistenza in ogni fase del percorso di recupero. (1)

2. La Regione promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori sociali e sanitari che si trovano a contatto con i soggetti maltrattanti e favorisce la creazione di équipe specializzate. (2)

3. L'organizzazione e la gestione dei corsi di formazione previsti dai commi 1 e 2, in attuazione dell'articolo 9 della legge regionale n. 11/2007, sono di competenza delle province.

3bis. La Regione, al fine di assicurare la qualità e la crescita delle competenze professionali in modo omogeneo su tutto il territorio, monitora le attività formative realizzate e in corso di realizzazione. (3)

 

(1)Comma modificato dall'articolo 52, comma 14, lettera c), della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1.

(2)Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 35 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 61, lettera b) della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.


 

 

Art.5

(Comunicazione e sensibilizzazione)

1. La Regione promuove campagne di sensibilizzazione ed informazione rivolte al vasto pubblico e, in particolare, alle giovani generazioni mediante incontri, dibattiti, convegni, comunicazioni pubblicitarie finalizzati a sviluppare una cultura fondata sul rispetto delle differenze sessuali e di genere, sulla costruttiva gestione dei conflitti e sulle pari opportunità per tutte e per tutti.

2. Nell'ambito delle iniziative previste dal comma 1, la Regione riserva peculiare attenzione alla lotta al bullismo, al sessismo e all'omofobia.


 

 

Art. 6

(Clausola valutativa)

1. A partire dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sulla base delle relazioni trasmesse annualmente dagli ambiti territoriali previsti dalla legge regionale n.11/2007, riferisce al Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente in relazione agli obiettivi previsti nel comma 1, dell'articolo 2.

2. A tal fine, la Giunta regionale trasmette la documentazione relativa all'attività di monitoraggio e di analisi svolta, integrandola con una relazione contenente le seguenti informazioni:

a) linee-guida e di indirizzo contro la violenza di genere adottate;

b) intese e programmi di intervento promossi ed adottati;

c) azioni intraprese per la costituzione e l'implementazione della rete antiviolenza;

d) elenco e descrizione dei progetti presentati e attivati;

e) attivazione dei centri di assistenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate;

f) interventi promossi nell'ambito dell'inserimento o reinserimento lavorativo e della formazione.


 

 

Art. 7

(Finanziamento)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per l'anno 2011, con risorse iscritte nell'unità previsionale di base 4.16.41 cap. 7834, e segnatamente quelle già appostate ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2005, n.11 (Istituzione di centri e case di accoglienza ed assistenza per le donne maltrattate).

2. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con altre risorse previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale, secondo le procedure e le modalità stabilite dalla normativa medesima.

2bis. Possono fruire dei finanziamenti di cui al comma 2 i soggetti iscritti al Registro di cui all'articolo 3, comma 6. (1)

3. Per gli anni successivi si provvede al finanziamento con legge di bilancio.

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 61, lettera c) della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.


 

 

Art. 8

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale n. 11/2005.

2. Le risorse presenti nel fondo previste dall'articolo 4 della legge regionale n.11/2005, confluiscono nell'unità previsionale di base di cui al comma 1 dell'articolo 7 della presente legge.


 

 

Art. 9

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

                                                                                                                                             Caldoro