Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 38.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 29 giugno 2021, n. 528 dicembre 2021, n. 31 e 29 dicembre 2022, n. 18.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


 

 

Testo vigente della Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38.

 

"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021- 2023 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2021"

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

 

TITOLO I

Autorizzazioni di spesa

 

 

Art. 1

(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è autorizzato per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella di cui all'Allegato 1 alla presente legge.


 

 

Art. 2

(Interventi in materia di attività culturali e interventi diversi nel settore culturale)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2018) è inserito il seguente:

"2.bis Per valorizzare i siti iscritti nella Lista rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell'umanità dall'UNESCO in Campania, la Regione istituisce un fondo pari ad euro 100.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2021-2023 a valere sulla risorse stanziate alla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione 2021-2023 per potenziare le attività di divulgazione e informazione, inclusa l'apposizione e manutenzione di segnaletica presso i siti puntuali, anche tramite QR-COD. La struttura amministrativa competente della Giunta regionale determina mediante avviso pubblico, criteri e modalità di accesso ai contributi da parte degli enti di gestione dei siti.".

2. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2021, un contributo alla Fondazione IDIS Città della Scienza nella misura di euro 2.000.000,00 per le finalità previste ai commi 24 e 25 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 28 (Misure per l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2018-2020 - Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2018) nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

3. È autorizzata, per gli esercizi finanziari 2021 e 2022, la spesa prevista dalla legge regionale 27 agosto 1984, n. 35 (Contributo all'Ente autonomo Festival internazionale del cinema per ragazzi di Giffoni Valle Piana) nella misura di euro 250.000,00 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

4. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2021, il contributo alla Provincia di Caserta nella misura di euro 150.000,00, da destinare al Museo Provinciale Campano di Capua nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

5. Al fine di salvaguardare le attività e il funzionamento della Fondazione "Premio Cimitile" è disposto un contributo di euro 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2021 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo l del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023.

6. È riconosciuto un contributo in favore delle Associazioni dei combattenti e d'arma, formalmente costituite e riconosciute e sotto l'egida del Ministero della difesa, a sostegno di raduni ed iniziative socioculturali e storico commemorative di interesse locale, regionale e nazionale, di euro 250.000,00 per l'esercizio 2021 e di euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022 e 2023 a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 per le annualità 2021, 2022 e 2023.

7. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2021, un contributo al Comune di Marcianise (CE) pari a euro 200.000,00, da destinare alla copertura della platea del Teatro Mugnone di Marcianise (CE), a valere sulla Missione 5, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

8. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2021, un contributo in favore del Comune di S. Antonio Abate (NA) pari a euro 60.000,00, da destinare alla realizzazione di un'area fieristica, a valere sulla Missione 7, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

9. La Giunta regionale della Campania, al fine di monitorare, promuovere e diffondere le tipicità territoriali e gli eventi caratteristici della Regione istituisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un albo permanente delle feste, delle manifestazioni e delle ricorrenze di rilevante interesse regionale e ne definisce i criteri.


 

 

Art. 3

(Interventi in materia di sport e tempo libero)

1. L'Agenzia regionale Universiadi 2019, istituita ai sensi del comma 3, dell'articolo 18 della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 (Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016) assume la denominazione di Agenzia regionale Universiadi per lo sport e svolge funzioni di ente strumentale della Regione Campania in materia di:

a) programmazione, attuazione, manutenzione e gestione dell'impiantistica sportiva;

b) promozione dei valori dello sport in ambito regionale, anche in raccordo con le istituzioni scolastiche ed universitarie;

c) diffusione della pratica sportiva con il coinvolgimento del mondo associativo in ambito sportivo, del Coni e delle Federazioni sportive;

d) valorizzazione a fini sportivi di beni di proprietà regionale;

e) supporto tecnico-amministrativo negli ambiti individuati dalle lettere a), b), c), d) nei confronti di organismi ed enti, in conformità alle vigenti norme in materia di contratti pubblici;

e bis) promozione di interventi di conservazione, implementazione delle strutture, miglioramento e messa in sicurezza del patrimonio edilizio sportivo, dei musei celebrativi dedicati allo sport e alle Universiadi. (1)

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva le modifiche del vigente Statuto dell'Agenzia per adeguarlo alle presenti disposizioni.

3. Nelle more delle modifiche statutarie di cui al comma 2, l'Agenzia prosegue nelle attività rientranti nelle finalità istitutive, completando gli interventi ad essa assegnati dall'amministrazione regionale.

4. È autorizzata, per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa prevista dall'articolo 18 della legge regionale 25 novembre 2013, n.18 (Legge quadro regionale sugli interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio educativo-ricreative) a favore dei giovani atleti di accertato talento sportivo, nella misura di euro 400.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di euro 800.000,00 per l'anno 2023, nell'ambito della Missione 6, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

5. È autorizzata, per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa per il sostegno delle iniziative di conservazione, miglioramento e messa a norma del patrimonio edilizio sportivo esistente e di realizzazione di nuovi impianti di cui all'articolo 13 della legge regionale 18/2013, nella misura di euro 500.000,00 per l'esercizio 2021 e di euro 350.000,00 per ciascun esercizio 2022 e 2023, nell'ambito della Missione 6, Programma 1, Titolo 2 del bilancio di previsione 2021-2023.

6. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2021, un contributo alla Provincia di Caserta nella misura di euro 100.000,00, da destinare allo Stadio Provinciale del Nuoto di Caserta per le finalità previste al Capo II della legge regionale 18/2013, nell'ambito della Missione 6, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

7. Al fine di consentire l'accesso gratuito ad attività sportive ai minori dai sei ai quindici anni mediante l'erogazione di voucher, è disposto uno stanziamento pari ad euro 2.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2021 ed euro 2.500.000,00 per ciascun esercizio 2022 e 2023 nell'ambito della Missione 6, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023.

8. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione dei voucher in attuazione della presente disposizione.

9. I commi 34, 35 e 36 dell'articolo 1 della legge regionale 28/2018 sono abrogati.

10. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2020) è abrogato.

 

(1) Lettera aggiunta dall'articolo 27, comma 1 della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5.



 

Art. 4

(Interventi in materia di diritto alla mobilità)

1. È autorizzata, per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa prevista dall'articolo 12 della legge regionale 38/2017 a sostegno del trasporto gratuito per gli studenti, nella misura di euro 15.000.000,00 per ciascun anno, nell'ambito della Missione 10, Programma 6, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

2. È autorizzato un contributo straordinario di complessivi euro 160.000,00 per l'esercizio finanziario 2021, da ripartire, in egual misura, in favore dei Comuni di Giugliano in Campania e di Nola per l'acquisto di bus ecologici adibiti a trasporto pubblico locale, a valere sulla Missione 10, Programma 2, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.


 

 

Art. 5

(Interventi per il Bike to work)

1. Per incentivare le modalità di trasporto sostenibile alternativo rispetto all'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un programma per la concessione di contributi, nei limiti delle risorse stanziate, ai lavoratori che dimostrino, anche con l'ausilio di applicazioni e altri strumenti di geo-localizzazione, l'utilizzo della bicicletta per gli spostamenti casa-lavoro. (1) Con apposito avviso pubblico, la Giunta regionale provvede a indicare i criteri di selezione dei partecipanti e le modalità di funzionamento della sperimentazione.

2. Agli oneri per l'attuazione della presente disposizione, pari a euro 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2023, si provvede a valere sulla Missione 10, Programma 4, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025. (2)

 

(1) Periodo modificato dall'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18.

(2) Comma sostituito dall'articolo 45, comma 1, lettera b) della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18.



 

Art. 6

(Interventi per l'infanzia e i minori)

1. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2021, il contributo previsto dal comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016) a favore della "Fondazione Villaggio dei Ragazzi - Don Salvatore D'Angelo" di Maddaloni di Caserta, nella misura di euro 3.000.000,00 nell'ambito della Missione 12, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

2. È disposto un contributo straordinario di euro 150.000,00 per l'esercizio finanziario 2021 al Comune di Qualiano (Na) per la realizzazione di un asilo nido presso l'Istituto comprensivo "Salvatore Di Giacomo", a valere sulla Missione 12, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.


 

 

Art. 7

(Interventi per la disabilità e il sostegno alle fasce deboli)

1. È autorizzata, per gli esercizi finanziari 2021 e 2022, la spesa prevista dalla legge regionale 23 dicembre 1986, n. 41 (Interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle strutture delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini mutilati, invalidi ed handicappati), nella misura di euro 200.000,00 per ciascun anno, nell'ambito della Missione 12, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

2. È autorizzato, per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, il contributo previsto all'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 34 (Concessione di contributo alle sezioni provinciali dell'unione italiani ciechi della Campania) quantificato dal comma 135 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo - Collegato alla legge di stabilità regionale 2014) a favore delle sezioni provinciali dell'Unione italiana ciechi della Campania, nella misura di euro 150.000,00 per ciascun anno, nell'ambito della Missione 12, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione 2021-2023.

3. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2021, un contributo allo sportello telematico, denominato "Sportello Salute", istituito dalla sezione regionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), al fine di promuovere una più ampia conoscenza delle buone pratiche di salute pubblica sul territorio regionale. Agli oneri previsti dal presente comma quantificati in euro 100.000,00 per l'annualità 2021, si provvede a valere sulla Missione 12, Programma 7, Titolo 1, del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023.



 

Art. 8

(Attività extrascolastiche per bambini disabili provenienti da contesti socio-economici svantaggiati)

1. La Giunta regionale della Campania, al fine di sviluppare la possibilità di socializzazione, di incrementare l'autostima e le capacità di apprendimento di bambini con disabilità grave, adotta, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di azioni volte all'erogazione di fondi in favore degli istituti scolastici e degli enti locali per il tramite degli ambiti sociali di zona, per la realizzazione di progetti di attività ludiche, ricreative, educative, sportive pomeridiane extrascolastiche rivolte in favore di bambini con sindrome di Down o qualsiasi malattia genetica ovvero con delezione cromosomica, di bambini autistici, di bambini con sindrome di Asperger o affetti da tipologie di disabilità gravi che versano in condizione di disagio economico e sociale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 400.000,00 per l'esercizio 2021, si fa fronte con risorse stanziate alla Missione 12, Programma 2, Titolo 1, del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023.



 

Art. 9

(Interventi in materia di politiche giovanili)

1. È autorizzata, per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa prevista dall'articolo 11 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2009) a favore degli enti di servizio civile, nella misura di euro 500.000,00 per ciascun anno, nell'ambito della Missione 12, Programma 7, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.



 

Art. 10

(Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo delle vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro familiari)

1. Il "Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo delle vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro familiari" istituito dalla legge regionale 22 dicembre 2018, n. 54 (Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo a favore delle vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro familiari) è rifinanziato per gli esercizi finanziari 2021 e 2022 nella misura di euro 500.000,00 per ciascun anno nell'ambito della Missione 12, Programma 7, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.



 

Art. 11

(Fondo di solidarietà per le vittime di violenza determinata dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere)

1. È autorizzato il finanziamento del "Fondo di solidarietà per le vittime di violenza determinata dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere" istituito dalla legge regionale 7 agosto 2020, n. 37 (Norme contro la violenza e le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1977, n. 14 (Istituzione della Consulta regionale femminile)) per l'esercizio finanziario 2021 nella misura di euro 100.000,00 a valere sulla Missione 12, Programma 7, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario della Regione Campania per il triennio 2021-2023.


 

 

Art. 12

(Bonus dispositivi di protezione)

1. La Regione Campania, nei limiti delle risorse stanziate, riconosce ai nuclei familiari con un reddito ISEE inferiore ad euro 7.000,00 un bonus per l'acquisto di prodotti sanificanti e mascherine.

2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi indicando i Comuni quali soggetti attuatori della misura.

3. Per il finanziamento della misura è disposto uno stanziamento aggiuntivo di euro 100.000,00 per l'esercizio 2021 a valere sulla Missione 13, Programma 7, Titolo 1 del bilancio di previsione 2021-2023.


 

 

Art. 13

(Misure per la tutela delle donne affette da endometriosi)

1. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021 la spesa prevista dagli articoli 4 e 5 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 8 (Misure per la tutela delle donne affette da endometriosi) per la realizzazione di campagne informative e di sensibilizzazione sulle problematiche relative all'endometriosi e per l'organizzazione della Giornata regionale per la lotta all'endometriosi, nella misura di euro 100.000,00, nell'ambito della Missione 13, Programma 7, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.



 

Art. 14

(Interventi in materia di legalità e sicurezza)

1. La Giunta regionale della Campania entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un apposito bando per la erogazione di un contributo economico per progetti presentati da enti locali, università e scuole al fine di promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile tra i giovani.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in euro 30.000,00 per l'anno 2021 si provvede a valere sulla Missione 6, Programma 2, Titolo 1 a valere sul bilancio di previsione finanziario 2021/2023.

3. Per la partecipazione della Regione Campania al Consorzio Agrorinasce S.C.R.L. Agenzia per l'Innovazione Lo Sviluppo e La Sicurezza del Territorio è stanziata una somma pari ad euro 20.000,00 per l'esercizio finanziario 2021 a valere sulla Missione 3, Programma 2, Titolo 3 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.



 

Art. 15

(Interventi in materia di ambiente)

1. Al fine di migliorare la qualità dell'aria attraverso 1'assorbimento dei carichi inquinanti e 1'abbattimento di polveri e rumori, contenere 1'effetto serra e garantire il riequilibrio idrogeologico del territorio, la Regione Campania promuove il progetto "Un albero per abitante" nelle aree urbane e suburbane dei Comuni capoluogo di provincia, con esclusione, per il primo anno di attuazione, dei territori già ricompresi nel programma di forestazione urbana di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente e la tutela del Territorio e del Mare 2 ottobre 2020. Agli oneri finanziari quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2021 si provvede a valere sulla Missione 9, Programma 8, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

2. La Giunta regionale presenta una relazione al Consiglio sull'attuazione del progetto al fine di definire le modalità e le ulteriori risorse per il completamento del progetto di piantumare entro il 2025 un albero per abitante della regione Campania.

3. Al fine di salvaguardare le attività e il funzionamento della "Fondazione di partecipazione osservatorio del mare e litorale costiero" di Napoli è autorizzata la spesa di euro 70.000,00 per l'esercizio 2021 a valere sulla Missione 9, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023.

4. È autorizzato lo stanziamento di euro 200.000,00 per l'esercizio finanziario 2021 a valere sulla Missione 8, programma 1, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, per il rifacimento degli impianti di illuminazione situati sul Monte Faito distrutti da avversità atmosferiche.



 

Art. 16

(Interventi in materia di ricerca e innovazione)

1. È autorizzato per l'esercizio finanziario 2021 un contributo di euro 500.000,00 in favore del Ceinge, per la continuazione dello studio sulla predisposizione genomica e i meccanismi patogenetici, l'epigenetica e l'immunoterapia della malattia neoplastica in Regione Campania, a valere sulla Missione 14, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023.

2. È autorizzato un contributo straordinario di euro 30.000,00 per l'esercizio 2021 in favore del Comune di San Paolo Belsito (Na) per la diffusione e l'accesso gratuito alla rete internet mediante connessione a banda larga ed ultra-larga, a valere sulla Missione 14, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023.



 

Art. 17

(Misure per la costituzione dei distretti del commercio)

1. La Giunta regionale definisce con apposito provvedimento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i criteri per individuare e definire l'ambito dei distretti del commercio ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7. (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11).

2. Per le attività propedeutiche alla costituzione del distretto quali la formazione del partenariato e l'istruttoria dei programmi di intervento di gestione integrata per lo sviluppo del contesto urbano di riferimento, è autorizzata la spesa di euro 150.000,00 per l'esercizio finanziario 2021 da attribuire ai Comuni capofila che ne facciano richiesta, a seguito di pubblicazione di apposito avviso pubblico.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede per l'esercizio finanziario 2021, a valere sulla Missione 14, Programma 2, Titolo 2 del bilancio di previsione 2021-2023.



 

Art. 18

(Interventi per la valorizzazione delle vocazioni territoriali)

1. La Regione Campania nell'ambito delle attività di valorizzazione delle vocazioni produttive del territorio regionale sostiene la realizzazione del "Museo del Motore" campano e l'organizzazione di un evento di levatura nazionale e internazionale concomitante con il riconoscimento nell'ambito del circuito promosso dall'Anci della Città di Pomigliano tra le "Città dei Motori".

2. Per le finalità di cui al comma 1 è attribuito al Comune di Pomigliano, quale ente attuatore, uno stanziamento pari ad euro 300.000,00 per l'anno 2021, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione 2021-2023.

3. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario al Comune di Pomigliano d'Arco per la realizzazione di eventi nell'ambito dell'Italian Motor Week 2023, organizzato dall'Associazione città dei motori, nella misura di 50.000,00 euro, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025. (1)

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 29, comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18.



 

Art. 19

(Interventi in materia di agricoltura)

1. Nel contesto delle attività di valorizzazione della Dieta mediterranea previste dalla legge regionale 30 marzo 2012, n. 6 (Riconoscimento della dieta mediterranea), la Regione concede contributi ai Comuni, in forma singola o associata, finalizzati all'istituzione di uno o più poli per la valorizzazione del patrimonio legato alla cultura enogastronomica mediterranea, in particolare mediante la diffusione della conoscenza delle produzioni e delle tradizioni agroalimentari locali.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 150.000,00 per l'annualità 2021, si provvede a valere sulla Missione 16, Programma 1, Titolo l del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023.

3. La Regione Campania promuove un progetto pilota per la promozione dell'acquaponica, quale tipologia di agricoltura mista ad allevamento sostenibile basata su una combinazione di acquacoltura e coltivazione idroponica. Il progetto è localizzato in una o più aree all'interno della cosiddetta "Terra del Fuochi".

4. Per l'attuazione del progetto di cui al comma 3, è stanziato per l'esercizio 2021 1'importo di euro 150.000,00 a valere sulla Missione 16, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

5. La Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, a seguito di idoneo monitoraggio, interventi finalizzati al sostegno ed alla salvaguardia delle funzionalità dei consorzi di bonifica.



 

Art. 20

(Indirizzi regionali per la costituzione delle Comunità energetiche in Campania)

1. La Regione Campania in attuazione del comma 9, dell'articolo 42-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), e del decreto attuativo 16 settembre 2020 del Ministero dello sviluppo economico che individua la tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili, promuove l'istituzione di Comunità energetiche quali enti senza finalità di lucro, costituiti al fine di favorire l'autoconsumo, la produzione e lo scambio di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili, nonché sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici.

2. L'obiettivo primario della Comunità energetica è l'autoconsumo dell'energia rinnovabile prodotta dai membri della Comunità, nonché, eventualmente, l'immagazzinamento dell'energia prodotta, al fine di aumentare l'efficienza energetica e di combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura.

3. Alle Comunità energetiche possono partecipare soggetti pubblici e privati.

4. I membri della Comunità partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all'esecuzione di attività di gestione del sistema di distribuzione, di fornitura e di aggregazione dell'energia a livello locale.

5. Nel caso specifico in cui siano i Comuni a procedere alla costituzione di una comunità energetica, gli stessi adottano uno specifico protocollo d'intesa, cui possono aderire soggetti pubblici e privati, redatto sulla base dei criteri definiti con provvedimento della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sentita la Commissione consiliare competente in materia. (1)

6. Ai fini della presente legge le Comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo da parte dei membri non è inferiore al 60 per cento del totale. (2)

7. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente in materia, predispone le linee guida che definiscono i requisiti dei soggetti che possono partecipare alle Comunità energetiche e descrivono le modalità di gestione delle fonti energetiche all'interno delle Comunità e di distribuzione dell'energia prodotta senza finalità di lucro.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2021 si provvede a valere sulla Missione 17, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

8 bis. La Regione, anche con il coinvolgimento degli Enti locali, effettua, entro il 31 dicembre 2023, una ricognizione dei tetti degli edifici pubblici e delle aree pubbliche nella propria disponibilità da mettere a disposizione, previa apposita procedura a evidenza pubblica, per l'installazione degli impianti a servizio delle Comunità energetiche rinnovabili. La Giunta regionale, con propri atti, definisce modalità e criteri per l'attuazione delle disposizioni del presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (3)

 

(1) Comma modificato dall'articolo 38, comma 2, lettera a) della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31

(2) Comma sostituito dall'articolo 38, comma 2, lettera b) della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31

(3) Comma aggiunto dall'articolo 44, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18.



 

TITOLO II

Disposizioni in materia di entrate

 

 

Art. 21

(Ridefinizione dei termini di pagamento dell'IRESA)

1. Al fine di razionalizzare le attività di riscossione dell'Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA), l'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2013), è così modificato:

a) al comma 170 le parole: "entro il mese successivo a ciascun trimestre solare" sono sostituite dalle seguenti "entro il bimestre successivo al mese solare";

b) alla lettera a) del comma 171 le parole "entro il bimestre successivo al trimestre solare di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "entro il mese successivo al mese solare di riferimento";

c) alla lettera b) del comma 171 le parole "entro il bimestre successivo al trimestre solare di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "entro il mese successivo al mese in cui il soggetto passivo d'imposta effettua il pagamento".



 

Art. 22

(Imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla crisi pandemica da Covid-19, la Giunta regionale è autorizzata ad introdurre agevolazioni per l'esercizio 2021 in favore dei contribuenti dell'Imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo ad uso turistico-ricreativo di cui alla legge regionale n. 5/2013.



 

Art. 23

(Procedimento di acquisizione delle aree gestite dal Consorzio ASI di Caserta)

1. Al fine di accelerare la riscossione di entrate, mediante recupero delle somme anticipate dalla Regione Campania ai sensi del comma 85 dell'articolo 1 della legge regionale n. 5/2013 la dismissione delle aree in tenimento Gricignano d'Aversa, rientranti nell'agglomerato industriale di Aversa Nord, per le quali è stata completata la procedura di acquisizione al patrimonio regionale in osservanza del suddetto comma 85, è posta in essere dalla Regione Campania, che provvede, in deroga a quanto disposto dalla legge regionale 3 novembre 1993, n. 38 (Disciplina dei beni regionali), all'espletamento della procedura di assegnazione e vendita anche mediante altro soggetto individuato nel rispetto della normativa vigente, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità e facendo riferimento ai valori di mercato. Il corrispettivo della compravendita è versato dagli acquirenti direttamente alla Tesoreria della Regione Campania. Il Consorzio per l'Area di sviluppo industriale (ASI) di Caserta provvede agli atti di assegnazione e convenzionamento con i soggetti acquirenti. (1)

 

(1) Comma modificato dall'articolo 64, comma 8, lettere a), b), c) e d) della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18.



 

TITOLO III

Disposizioni di contenimento della spesa pubblica e ulteriori disposizioni di carattere finanziario


 

Art. 24

(Ristrutturazione dei mutui)

1. La Giunta regionale, al fine di contenere il costo dell'indebitamento, è autorizzata a definire operazioni di revisione, ristrutturazione e rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario in essere al 31 dicembre 2020, anche mediante rifinanziamento con altri istituti, nel rispetto dei seguenti limiti:

a) riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico del bilancio regionale ai sensi dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - finanziaria 2002);

b) non devono comportare l'allungamento del piano di ammortamento;

c) la provvista finanziaria da acquisire per rifinanziare i prestiti da estinguere deve essere di importo non superiore al debito residuo del prestito originario non dovendo comportare l'effetto di aumentare il debito nominale residuo della Regione Campania di spese straordinarie quali spese istruttorie o penali previste dall'originario contratto di finanziamento per l'estinzione anticipata.

2. La Giunta regionale è altresì autorizzata a revisionare, ristrutturare e rinegoziare le operazioni di cui all'Accordo con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e finanze per l'approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - finanziaria 2005). A tal fine, nel caso in cui vi sia l'acquisto delle esposizioni debitorie da parte di un diverso soggetto finanziario, l'operazione deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei principi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo.



 

Art. 25

(Disposizioni in materia di mutui contratti dagli enti locali)

1. L'articolo 17 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017), è così modificato:

a) al comma 3, le parole "entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021";

b) al comma 4, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".



 

Art. 26

(Riduzione dei costi di gestione dei Consorzi di bonifica)

1. La legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale) è così modificata:

a) il comma 6 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"6. Al fine di concorrere al contenimento dei costi di gestione dei Consorzi di bonifica, ferma restando la responsabilità di questi nella gestione delle relative opere anche ai fini della sicurezza, la Regione provvede all'acquisizione, con fondi regionali e con procedure centralizzate, delle forniture di energia elettrica finalizzate al funzionamento delle opere pubbliche che svolgono funzione di bonifica o di difesa dal rischio idrogeologico.";

b) al comma 2 dell'articolo 10, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) risparmio sul consumo dell'energia elettrica di cui all'articolo 8, comma 6, conseguito rispetto all'anno precedente; al presente criterio è destinato un quinto del contributo totale di cui al comma 1".

2. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 10.000.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede a valere sulla Missione 16, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario del triennio 2021-2023.


 

 

Art. 27

(Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2012, n. 13)

1. L'articolo 3-ter della legge regionale 21 maggio 2012, n. 13 (Interventi per il sostegno e la promozione della castanicoltura e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della regione Campania – legge finanziaria regionale 2012)) è così modificato:

a) al comma 1 le parole "Gli interventi previsti all'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "Gli interventi previsti all'articolo 3 bis";

b) al comma 2 le parole "pari al 2,5 per cento del" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 2,5 volte il".



 

Art. 28

(Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2016, n. 22)

1. L'articolo 19 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Legge annuale di semplificazione 2016 - Manifattur@ Campania: Industria 4.0) è abrogato.




TITOLO IV

Disposizioni di manutenzione dell'ordinamento regionale


 

Art. 29

(Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16)

1. L'articolo 44 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul Governo del Territorio) è così modificato:

a) al comma 2, le parole da "I Comuni" fino a "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "I Comuni approvano il Preliminare di Piano di cui al Regolamento 4 agosto 2011, n. 5 entro il termine perentorio del 31 marzo 2021. Gli stessi adottano il Piano urbanistico comunale (PUC) entro il termine perentorio del 30 giugno 2021 e lo approvano entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021." e dopo le parole "Comuni interessati." è aggiunto il seguente periodo: "I termini perentori di cui al presente comma prevalgono su altre norme legislative e regolamentari.";

b) al comma 3 le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2021".



 

Art. 30

(Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19)

1. Al fine di rilanciare l'attività edilizia, nelle more dell'approvazione della riforma organica in materia di governo del territorio, al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".


 

 

Art. 31

(Modifiche alla legge regionale 18 novembre 2004, n. 10)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 18 novembre 2004, n. 10 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326), le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".



 

Art. 32

(Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14)

1. Alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 32, è inserita la seguente: "g bis) procede al recupero, anche mediante ordinanza - ingiunzione fiscale ai sensi del Regio Decreto n. 639/1910 (Testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari), dei crediti vantati dall'Ente nei confronti dei Comuni inadempienti al versamento del fondo di dotazione di cui all'articolo 25, comma 5 e delle spese di funzionamento previste in base al piano di riparto approvato dal Consiglio d'Ambito;";

b) dopo il comma 1 dell'articolo 34, è inserito il seguente: "1 bis. Per l'approvazione del Piano d'ambito territoriale e per le sue modifiche sostanziali, nel rispetto degli articoli 11, comma 4, e 12, comma 6, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), si applica la procedura di valutazione ambientale strategica, limitatamente ai soli effetti significativi sull'ambiente introdotti dal piano, rispetto a quanto già previsto dal PRGRU quale piano sovraordinato.";

c) dopo il comma 9 dell'articolo 34 è aggiunto il seguente: "9 bis. Al fine di accelerare le procedure di individuazione dei soggetti gestori del ciclo dei rifiuti o suoi segmenti, a livello d'ambito o di SAD, gli enti competenti attuano le procedure di affidamento anche sulla base dei preliminari di piani d'ambito, facendo salvi eventuali adeguamenti contrattuali in esito all'approvazione definitiva dei piani d'ambito.";

d) il comma 1 dell'articolo 39 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione esercita le funzioni di vigilanza in ordine all'attuazione della presente legge e del PRGRU. La Regione esercita altresì poteri sostitutivi in caso di ingiustificata inerzia e grave inadempimento degli Enti d'Ambito e degli Enti locali, con specifico riferimento alle competenze ad essi attribuiti, con riferimento ai seguenti atti:

a) mancata adesione dei Comuni all'Ente d'Ambito, ai sensi dell'articolo 25, comma 2;

b) mancata attuazione delle competenze di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a) e c);

c) mancata elezione del Consiglio d'Ambito, ai sensi del comma 2, articolo 28 e degli altri organi elettivi e di nomina;

d) mancato trasferimento della dotazione impiantistica, ai sensi dell'articolo 40 comma 3.";

e) al comma 2 dell'articolo 39, alla fine del primo periodo è aggiunto il seguente periodo: "previa istruttoria della Direzione Generale competente" e alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: ", con addebito dei costi all'Ente inadempiente.";

f) al comma 3 dell'articolo 40, dopo le parole "della continuità occupazionale," sono aggiunte le parole: "e del servizio,", dopo le parole "obbligate a trasferire" sono aggiunte le seguenti: "a titolo gratuito", le parole: "nella disponibilità dei" sono sostituite dalle seguenti: "in proprietà degli EDA per renderli disponibili ai"; dopo le parole: "soggetti gestori" aggiungere la parola "successivamente" individuati";

g) all'articolo 45 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, all'inizio della lettera e), è aggiunta la parola "la rimozione,";

2) al comma 2, alla lettera d), dopo i due punti sono inserite le parole "gli Enti d'Ambito,";

h) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 46, dopo le parole: "fase formativa," sono aggiunte le seguenti: "estensibile dalla Giunta regionale per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi, con due distinti provvedimenti di proroga semestrale, motivati dagli impedimenti oggettivi scaturiti dagli effetti della pandemia da Covid-19.".



 

Art. 33

(Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7)

1. La legge regionale n. 7/2020 è così modificata:

a) dopo il comma 3 dell'articolo 53, è aggiunto il seguente:

"3 bis. Il requisito del possesso della carta di esercizio e dell'attestazione annuale entra in vigore dal 1° gennaio 2023.";

b) dopo il comma 1 dell'articolo 54, è aggiunto il seguente:

"1bis. Gli operatori in possesso di più concessioni di posteggio nel medesimo mercato a cadenza giornaliera, nel caso di rinnovo, possono chiedere al Comune il rilascio di un unico titolo abilitativo contenente le varie concessioni possedute.".


 

 

Art. 34

(Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9)

1. Alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) è apportata la seguente modifica:

a) all'articolo 4bis (Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i Comuni) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

" 1bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, le attività e le funzioni di cui agli articoli 2, 4, e 5, relative alle strade di tipo A, B e C previsti all'articolo 2, comma 2 del Codice della strada e che insistono su tutto il territorio regionale, sono attribuite al Genio Civile di Napoli.".



 

Art. 35

(Emergenza epidemiologica Covid-19 sui contratti di sviluppo)

1. Fermo restando il rispetto della normativa europea e statale, il termine per l'adempimento degli obblighi di incremento occupazionale eventualmente discendenti dai contratti di programma regionali di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2007, n. 12 (Incentivi alle imprese per l'attivazione del piano di azione per lo sviluppo economico regionale) è differito al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di conclusione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il mancato conseguimento degli obiettivi relativi al numero di unità-lavorative-annuo (ULA), imputabile all'emergenza sanitaria, non costituisce violazione degli impegni assunti con i contratti di programma.


 

 

Art. 36

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il 1° gennaio 2021.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca