Legge Regionale 3 agosto 2020, n. 35.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 157 del 3 agosto 2020


"Istituzione del servizio di Psicologia di base e modifiche delle leggi regionali 7 agosto 2017, n. 25 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità) e 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2013)"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:


Art. 1

(Finalità ed istituzione della figura dello Psicologo delle cure primarie)

1. La Regione Campania, nell'esercizio della propria competenza in materia di tutela della salute, di cui all'articolo 117, comma terzo della Costituzione, per garantire al singolo, alla coppia ed alla sua famiglia le prestazioni sanitarie di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), istituisce a sostegno dei bisogni assistenziali emersi a seguito del Covid 19 il servizio di Psicologia di base, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 3 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

2. Il servizio di Psicologia di base ha la finalità di sostenere ed integrare l'azione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nell'intercettare e rispondere ai bisogni assistenziali di base dei cittadini campani.

3. Il servizio di Psicologia di base è realizzato da ciascuna Azienda sanitaria locale (ASL) a livello dei distretti sanitari di base. Esso è svolto da psicologi liberi professionisti a rapporto convenzionale denominati di seguito Psicologi di base. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento disciplina la formazione degli elenchi provinciali e la gestione degli incarichi convenzionali.  

4. Il servizio di psicologia di base è finalizzato a: 

a) intercettare e diminuire il peso crescente dei disturbi psicologici della popolazione, costituendo un filtro sia per i livelli secondari di cure che per il pronto soccorso; 

b) intercettare i bisogni di benessere psicologici che spesso rimangono inespressi dalla popolazione; 

c) organizzare e gestire l'assistenza psicologica decentrata rispetto ad alcuni tipi di cura; 

d) realizzare una buona integrazione con i servizi specialistici di ambito psicologico e della salute mentale di secondo livello e con i servizi sanitari più generali; 

e) intercettare e gestire le problematiche comportamentali ed emotive derivate dalla pandemia Covid 19.

5. Gli interventi previsti dalla presente legge sono integrativi e complementari a quelli previsti da altre norme regionali.   



 

Art. 2

(Compiti dello Psicologo di base)

1. Lo Psicologo di base è inserito nel distretto sociosanitario per l'attività di assistenza psicologica primaria e opera in collaborazione con medici di medicina generale, con i pediatri di libera scelta e con gli specialisti ambulatoriali.

2. Lo Psicologo di base garantisce il benessere psicologico nell'ambito della medicina di base ed opera in rapporto con i distretti sanitari e le loro articolazioni funzionali. La sua azione è vicina alle realtà di vita degli utenti, alle famiglie e alla comunità, fornisce un primo livello di assistenza psicologica, di qualità, accessibile, efficace, cost-effective e integrato con gli altri servizi sanitari. Assicura, inoltre una rapida presa in carico del paziente.

3. Allo Psicologo di base, in sintonia con le funzioni di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo), competono, in accordo con i servizi distrettuali competenti, funzioni di riduzione del rischio di disagio psichico, prevenzione e promozione della salute. Lo Psicologo di base intercetta il peso crescente dei disturbi psicologici della popolazione che spesso rimangono inespressi e i bisogni di benessere psicologico ed opera prioritariamente sulle seguenti aree: 

a) problemi legati all'adattamento (lutti, perdita del lavoro, separazioni, malattia cronica);

b) sintomatologia ansioso-depressiva;

c) problemi legati a fasi del ciclo di vita; 

d) disagi emotivi transitori ed eventi stressanti; 

e) sostegno psicologico alla diagnosi infausta e alla cronicità o recidività di malattia; 

f) scarsa aderenza alla cura; 

g) richiesta impropria di prestazioni sanitarie; 

h) problematiche psicosomatiche; 

i) supporto al team dei professionisti sanitari. 

4. Lo Psicologo di base assume in carico la richiesta di assistenza e sviluppa un progetto clinico comprensivo di una dimensione diagnostica e di un programma di supporto psicologico, avvalendosi anche delle strutture pubbliche e private di secondo livello competenti sul problema individuato.

5. In caso di richiesta di assistenza psicologica inoltrata dal medico di base, dal medico di fiducia del paziente, dal pediatra di libera scelta o da altro specialista, costoro potranno avvalersi dello psicologo di base territorialmente competente.



 

Art. 3

(Elenchi degli Psicologi di base)

1. È istituito l'elenco provinciale degli psicologi delle cure primarie.

2. Possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in psicologia;

b) iscrizione all'Albo degli psicologi;

c) assenza di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale o regionale;

d) specifiche competenze e titoli, di cui all'articolo 4, comma 5;

e) attestato di abilitazione rilasciato dalla Regione Campania a seguito della frequenza e superamento dell'esame finale di specifico corso semestrale regolamentato dalla Giunta regionale sul tema dello psicologo di base e sulle cure primarie.

3. In fase di prima applicazione ed in attesa della realizzazione dei corsi abilitanti di cui al comma 2, lettera e), accedono all'elenco degli Psicologi di base della Regione Campania, gli psicologi e gli psicologi psicoterapeuti che documentano l'esercizio di attività almeno biennale, con qualsiasi tipo di contratto, nelle ASL, nelle Aziende Ospedaliere, negli Istituti di Ricerca e Cura a carattere Scientifico (IRCCS) e nelle strutture convenzionate della Regione Campania. Per i candidati che presentano attestazione di struttura convenzionata è necessaria documentazione fiscale che comprova l'attività contrattualmente svolta.



 

Art. 4

(Organizzazione delle attività dei servizi di Psicologia di base)

1. I servizi di Psicologia di base interagiscono con i Comuni, in forma singola od associata, gli Ambiti Territoriali competenti per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari della Regione Campania.

2. In ciascun distretto sanitario di base le attività psicologiche delle cure primarie sono erogate da almeno due Psicologi di base in sinergia con le strutture del distretto sanitario di appartenenza.

3. In ciascuna ASL il direttore dell'UO complessa di Psicologia clinica, se esistente, o il dirigente psicologo che opera nel distretto sanitario di base ha il compito di referente clinico e di coordinamento e programmazione per la psicologia di base, si interfaccia con la Regione Campania per la valutazione delle attività, delle proposte di innovazione, e sulla eventuale loro applicabilità, e per la programmazione inerente alla psicologia di base territoriale.

4. Se previsto, attraverso un accordo tra ASL ed enti locali, lo Psicologo di base può operare logisticamente anche all'interno di locali forniti dall'ente locale medesimo e tale configurazione può riguardare in particolare aree specifiche del territorio regionale.

5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, definisce le specifiche competenze e titoli dello Psicologo di base. 

6. I costi dell'assistenza psicologica prestata dallo Psicologo di base territoriale sono a carico del SSR e sono eventualmente integrati con le risorse dei Piani di zona. La prestazione è soggetta al pagamento di un ticket da parte del paziente, la cui esigibilità ed importo sono stabiliti dalla Giunta regionale.



 

Art. 5

(Verifica, monitoraggio e controllo qualitativo dell'assistenza psicologica)

1. La verifica, il monitoraggio e il controllo della qualità dell'assistenza psicologica prestata in attuazione dell'articolo 1 sono effettuati dai competenti organi del Servizio Sanitario Regionale.

2. Per le finalità previste al comma 1, gli Psicologi di base trasmettono una relazione annuale sull'attività di assistenza psicologica prestata al dirigente psicologo aziendale previsto all'articolo 4, comma 3, che provvede all'invio ai competenti servizi del SSR.

3. I servizi competenti del SSR esaminano le relazioni presentate ai sensi del comma 2 per verificare, controllare e valutare l'attività di assistenza psicologica.



 

Art. 6

(Osservatorio regionale)

1. La Regione Campania istituisce un organismo indipendente con funzioni di Osservatorio regionale composto da: un dirigente psicologo per ciascuna ASL, un dirigente psicologo ospedaliero, due psicologi nominati dell'Ordine degli psicologi della Campania, due docenti universitari, un funzionario della Regione Campania con competenze e titoli in ambito psicologico, un dipendente della Regione Campania con funzioni di segreteria, un rappresentante di una società scientifica di psicologia, un rappresentante di un'organizzazione sindacale rappresentativa della categoria, un rappresentante dei medici di medicina generale e uno dei pediatri di libera scelta. 

2. L'Osservatorio regionale svolge un'azione di controllo, programmazione ed indirizzo sulle attività prestate dallo Psicologo di base, anche in funzione dei bisogni di salute emergenti nel territorio della Regione Campania. 

3. La Giunta regionale disciplina le modalità organizzative e individua le strutture della Regione che collaborano all'esercizio della funzione di Osservatorio regionale.

4. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio non comporta il riconoscimento di compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese.


 

 

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 600.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse già attribuite alle ASL per il servizio regionale sanitario e si provvede con somme iscritte nella Missione 13, Programma 01, Titolo 01 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.



 

Art. 8

(Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2017, n. 25)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 25 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità) è sostituito dal seguente:

"1. Il Garante è eletto, tra i candidati in possesso dei requisiti richiesti con apposito bando pubblico, con esperienza documentata almeno triennale nell'ambito delle politiche sociali ed educative, dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli nelle prime due votazioni e con la maggioranza semplice nella terza votazione. Il Garante dura in carica cinque anni, indipendentemente dalla durata del Consiglio regionale e può essere rieletto una sola volta. Le funzioni del titolare sono prorogate sino all'insediamento del successore.".



 

Art. 9

(Modifiche alla legge regionale 6 maggio 2013, n. 5)

1. Dopo il comma 54 dell'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2013) sono aggiunti i seguenti:

"54 bis. La disposizione di cui al comma 54 si interpreta nel senso che l'istituzione di dispensari farmaceutici può essere disposta unicamente qualora ricorra una delle ipotesi espressamente previste all'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali).a

54 ter. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni normativamente previste, i Comuni predispongono i provvedimenti di chiusura dei dispensari farmaceutici che, anche se istituiti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, risultano operare senza che ricorra alcuna delle ipotesi indicate al comma 54bis.

54 quater. L'individuazione del farmacista cui affidare il dispensario farmaceutico è operata dal Comune che lo ha istituito selezionando, tra i titolari delle farmacie private o pubbliche della zona, il farmacista che, in risposta ad apposito avviso, offre il servizio più adeguato alle locali necessità di assistenza, sia in ordine alle modalità di espletamento e sia in ordine alla dotazione di medicinali. Per le modalità di espletamento, si tiene conto in particolare dell'ampiezza degli orari di apertura offerti, i quali, entro il limite minimo indicato dal Comune nell'avviso, possono essere liberamente determinati dall'offerente. Per la dotazione di medicinali, si tiene conto della dotazione offerta in aggiunta a quella minima, indicata all'articolo 1, quarto comma, ultimo periodo, della legge 221/1968. In caso di offerte equivalenti, è data preferenza al titolare della farmacia più vicina.".



 

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca