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Legge regionale 15 luglio 2020, n. 28.
Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 144 del 15 luglio 2020
"Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale)"
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
La seguente legge:
Art. 1
(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4)
1. All'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 108/1968, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori:
a) le liste, con contrassegno anche composito, espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano o di gruppi costituiti in Consiglio regionale nella legislatura in corso alla data di indizione delle elezioni;
b) le liste, con contrassegno anche composito, espressione di partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione del Consiglio regionale abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ottenendo almeno un seggio e nelle quali sia candidato almeno un consigliere regionale in carica alla data di indizione delle elezioni.".
Art. 2
(Disposizioni transitorie per l'anno 2020)
1. Al fine di prevenire e ridurre il rischio di contagio da COVID-19, per il procedimento elettorale relativo alle elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale nell'anno 2020, fermo restando le deroghe previste dall'articolo 3 della legge regionale 4/2009, il numero minimo di sottoscrizioni è così rideterminato:
a) da almeno 125 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
b) da almeno 165 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
c) da almeno 290 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
d) da almeno 330 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.
Art. 3
(Invarianza finanziaria)
1. Dall'applicazione della presente legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Art. 4
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
De Luca
- Testo come pubblicato nel Bollettino n. 144 del 15 luglio 2020 PDF (Dimensione file: 85,54 Kb)