Legge regionale 15 luglio 2020, n. 28.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 144 del 15 luglio 2020


"Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale)"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:


Art. 1

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4)

1. All'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 108/1968, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori:

a) le liste, con contrassegno anche composito, espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano o di gruppi costituiti in Consiglio regionale nella legislatura in corso alla data di indizione delle elezioni;

b) le liste, con contrassegno anche composito, espressione di partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione del Consiglio regionale abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ottenendo almeno un seggio e nelle quali sia candidato almeno un consigliere regionale in carica alla data di indizione delle elezioni.".



 

Art. 2

(Disposizioni transitorie per l'anno 2020)

1. Al fine di prevenire e ridurre il rischio di contagio da COVID-19, per il procedimento elettorale relativo alle elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale nell'anno 2020, fermo restando le deroghe previste dall'articolo 3 della legge regionale 4/2009, il numero minimo di sottoscrizioni è così rideterminato:

a) da almeno 125 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 165 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 290 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 330 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.



 

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.



 

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania. 

De Luca