Legge Regionale 15 marzo 2011, n. 5.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della   Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 6 dicembre 2011, n. 21 e dalla sentenza Corte Costituzionale 21 – 28 marzo 2012, n. 70.  

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi. 

 

Testo vigente della Legge Regionale 15 marzo 2011, n. 5.

 

"Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2011 e bilancio di previsione per il triennio 2011 – 2013"

                                                                     

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:  

 

Art. 1

Bilancio Annuale

1. Il totale generale delle entrate della Regione per l'anno finanziario 2011 è approvato in euro 18.230.475.388,47 in termini di competenza, di cui per partite di giro euro 3.203.811.000,00, e in euro 29.078.706.730,45 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione ed il versamento alla cassa delle entrate della Regione per l'anno finanziario 2011.

3. Il totale generale delle spese della Regione per l'anno finanziario 2011 è approvato in euro 18.230.475.388,47 in termini di competenza, di cui per partite di giro euro 3.203.811.000,00, e in euro 26.853.801.399,14 in termini di cassa.

4. Sono autorizzati l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza ed il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2011, fatti salvi i vincoli di spesa previsti dalla legge finanziaria 2011.

[5. È autorizzata l'iscrizione della somma di euro 60.000.000,00 nella UPB 1.1.5 denominata "Acquedotti e disinquinamenti". Per la copertura finanziaria si fa fronte con quota parte del risultato di amministrazione – avanzo di amministrazione a destinazione vincolata proveniente dalle risorse liberate dal POR 2000/2006.] (1)

[6. È autorizzata l'iscrizione nell'UPB 7.28.64 denominata "Fondi di riserva per spese obbligatorie e per il pagamento dei residui passivi colpiti da perenzione amministrativa e reclamati dai creditori" della somma di euro 300.000.000,00 per il pagamento degli impegni di spesa di parte corrente ed in conto capitale regolarmente assunti negli esercizi precedenti, caduti in perenzione alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui la presente legge si riferisce, che si prevede di pagare nel corso dell'esercizio 2011. Per la copertura finanziaria si farà fronte con quota parte del risultato di amministrazione – avanzo di amministrazione.] (2)

[7. È autorizzata l'iscrizione nell'UPB 6.23.57 denominata "Spese generali, legali, amministrative e diverse" della somma di euro 75.000.000,00 per il pagamento dei debiti fuori bilancio. Per la copertura finanziaria si farà fronte con quota parte del risultato di amministrazione – avanzo di amministrazione.] (2)

[8. È autorizzata l'iscrizione nell'UPB 4.15.38 denominata "Assistenza Sanitaria" della somma di euro 25.000.000,00 per ricapitalizzazione Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliere ex art.2, comma 1, della legge regionale 27/8/2002, n. 17 – piano decennale – annualità 2011. Per la copertura finanziaria si farà fronte con quota parte del risultato di amministrazione – avanzo di amministrazione.] (2)

[9. È autorizzata l'iscrizione della somma complessiva di euro 189.000.000,00 così come da elenco allegato sotto la lettera A. Per la copertura finanziaria si farà fronte con quota parte delle economie di cui al precedente comma.] (2)

10. Il totale generale programmatico delle entrate della Regione per l'anno finanziario 2011 è approvato in euro 18.280.475.388,47 in termini di competenza, di cui per partite di giro euro 3.203.811.000,00, e in euro 29.128.706.730,45 in termini di cassa.

11. Il totale generale programmatico delle spese della Regione per l'anno finanziario 2011 è approvato in euro 18.280.475.388,47 in termini di competenza, di cui per partite di giro euro 3.203.811.000,00, e in euro 26.903.801.399,14 in termini di cassa.

 

(1) Comma dapprima sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 6 dicembre 2011, n. 21 successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 21 - 28 marzo 2012, n. 70 (Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2012, n. 14, 1^ serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sia nel testo originario che in quello sostituito.

(2) La Corte Costituzionale con sentenza 21 - 28 marzo 2012, n. 70 (Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2012, n. 14, 1^ serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

 

 

Art. 2

Quadro generale riassuntivo

1. Sono approvati i quadri generali riassuntivi del bilancio per l'anno finanziario 2011 sia a legislazione vigente che programmatico che riportano, distintamente per la competenza, la cassa ed i residui presunti, i totali delle entrate ed i totali delle spese.

 

 

Art. 3

Bilancio Pluriennale

1. È approvato il bilancio pluriennale sia a legislazione vigente che programmatico per gli esercizi 2012-2013.

 

 

Art. 4

Elenco provvedimenti legislativi e fondi speciali

1. È approvato l'elenco dei provvedimenti legislativi, allegato B, la cui copertura è precostituita dai fondi speciali di cui all'articolo 27 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76).

2. Nel bilancio annuale 2011, per la copertura dei provvedimenti legislativi inseriti nell'elenco di cui al comma 1, sono iscritti, a seconda che siano destinati alla copertura di spese correnti o di spese in conto capitale, gli stanziamenti dei fondi speciali pari a complessivi euro 2.000.000,00.

3. A seguito dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui al comma 1 è consentito, ai sensi del comma 5 dell'articolo 27 della legge regionale 7/2002, di disporre il prelievo delle relative disponibilità dai fondi di cui al comma 2.

 

 

 Art. 5 (1)

Ricorso al mercato finanziario

[1. È autorizzato il ricorso al mercato finanziario per l'esercizio 2011, ai sensi e per gli effetti dei commi 4 e 5 dell'articolo 3, e dell'art. 9 della legge regionale 7/2002, per la realizzazione di investimenti e per partecipare a società che svolgano attività strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione regionale (allegato C).

2. Il limite complessivo entro il quale è autorizzato il ricorso al mercato finanziario di cui al comma 1 è di euro 58.450.000,00, la cui incidenza deve essere contenuta entro il limite previsto dal comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 7/2002, alle migliori condizioni di mercato.

3. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 non potrà decorrere da data anteriore al 1° ottobre 2011.

4. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002) e successive norme vigenti in materia, è autorizzata ad effettuare operazioni di ristrutturazione del debito preesistente, mediante utilizzazione degli strumenti creditizi in uso nei mercati finanziari, qualora le condizioni di rifinanziamento consentano una riduzione del valore delle passività totali a carico della Regione.]

 

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 21 - 28 marzo 2012, n. 70 (Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2012, n. 14, 1^ serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

 

 

Art. 6

Fondi di riserva

1. È autorizzata l'iscrizione in termini di competenza e di cassa nello stato previsionale della spesa per l'anno finanziario 2011, ciascuno in distinta unità previsionale di base di parte corrente:

a) del fondo spese obbligatorie pari ad euro 3.500.000,00 per la competenza e ad euro 3.500.000,00 per la cassa;

b) del fondo di riserva per spese impreviste pari ad euro 2.500.000,00 per la competenza e ad euro 2.500.000,00 per la cassa;

c) del fondo di riserva di cassa, iscritto nel bilancio solo in termini di cassa, pari ad euro 2.000.000.000,00.


 

 

Art. 7

Approvazione degli schemi di bilancio

1. Sono approvati gli schemi di bilancio di cui alla presente legge e la classificazione delle spese e delle entrate in essi rappresentate, con particolare riferimento alla loro ripartizione in funzioni obiettivo ed unità previsionali di base, anche per quanto concerne le contabilità speciali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge regionale 7/2002.

 

 

Art. 8

Approvazione elenco spese obbligatorie

1. È approvato l'elenco delle spese obbligatorie di cui alla lettera c), comma 2, articolo 7 della legge regionale 7/2002 – allegato D.

 

 

Art. 9

Autorizzazione ad effettuare variazioni tra unità previsionali di base diverse

1. La Giunta Regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base della stessa funzione obiettivo, così come dettagliatamente indicato nell'elenco allegato sotto la lettera E.

2. La Giunta Regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative tra le seguenti unità previsionali di base strettamente collegate (Fondi per lo sviluppo) nell'ambito del medesimo atto di programmazione regionale: UPB 22.79.214, UPB 22.79.215, UPB 22.79.216, UPB 22.79.217, UPB 22.79.218, UPB 22.79.219, UPB 22.79.220 e UPB 22.84.245.

 

 

Art. 10

Allegati al bilancio, ai sensi dell'articolo 58, comma 1, e dell'articolo 62, comma 8, del D.L. 25 giugno 2008, n.112 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133, relativi al piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione Campania ed alla nota informativa sugli oneri e gli impegni finanziari derivanti dagli strumenti finanziari derivati o dai contratti di finanziamento che includono una componente derivata sottoscritti dalla Regione.

1. È allegato al bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2011 sotto la lettera F il Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione Campania, giusto quanto disposto dall'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

[2. È allegata al bilancio di previsione per l'esercizio 2011 sotto la lettera G la nota informativa sugli oneri e gli impegni finanziari derivanti dagli strumenti finanziari derivati o dai contratti di finanziamento che includono una componente derivata sottoscritti dalla Regione.] (1)

 

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 21 - 28 marzo 2012, n. 70 (Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2012, n. 14, 1^ serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

 

 

Art. 11

Allegati

1. Sono allegati al bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2011 i documenti previsti dalla lettera a), comma 1, articolo 13 della legge regionale 7/2002.

2. La predisposizione degli allegati previsti dalla stessa legge regionale 7/2002 articolo 13, comma 1, lettere b) e c), articolo 18, comma 11, lettere a) e c), articolo 20, comma 5, lettere a), b) e c), è rinviata fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 50 della legge regionale 7/2002.

 

 

Articolo 12

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge, emanata in conformità alla legge regionale 7/2002, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

                                                                                                                      Caldoro