Legge Regionale 24 giugno 2020, n. 16.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 28 dicembre 2021, n. 31 e 5 luglio 2023, n. 11    .

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


 

 

Testo vigente della Legge regionale 24 giugno 2020, n. 16.

 

"Misure a sostegno della agricoltura di qualità e del patrimonio agro-alimentare nel settore della produzione di birra agricola e artigianale"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:


INDICE

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Disciplinare di produzione agricola

Art. 4  Promozione della coltivazione e della lavorazione delle materie prime destinate alla produzione della birra

Art. 5 Iniziative per la valorizzazione dei birrifici agricoli e artigianali

Art. 6 Fiera della birra agricola e artigianale della Campania

Art. 7 Qualificazione e formazione professionale degli operatori 

Art. 8 Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato

Art. 9 Portale tematico

Art. 10 Disposizioni finanziarie

Art. 11 Durata della legge

Art. 12 Entrata in vigore



 

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Campania, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, nel quadro delle politiche a sostegno della agricoltura di qualità e del patrimonio agro-alimentare:

a) promuove l'attività di identificazione e di valorizzazione della produzione birraia agricola e artigianale della Campania;

b) promuove la qualificazione delle competenze e la formazione professionale degli operatori del settore, contribuendo alla crescita formativa e professionale dell'intera filiera con particolare riferimento ai giovani imprenditori e lavoratori agricoli.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione:

a) sostiene lo sviluppo della coltivazione delle materie prime impiegate per la produzione della birra artigianale, valorizzandone gli elementi di tipicità e qualità;

b) incentiva l'implementazione di processi innovativi nelle lavorazioni dei prodotti, favorendo la ricerca e il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione delle materie prime e dei loro derivati;

c) salvaguarda e sostiene le imprese agricole di settore ubicate nei territori montani, insulari e nelle aree interne a rischio spopolamento;

d) incentiva la creazione di nuove imprese nel settore della produzione di birra agricola e artigianale, in particolare di imprese a conduzione femminile e giovanile;

e) agevola l'acquisizione della documentazione concernente le origini, lo sviluppo storico e i percorsi evolutivi delle lavorazioni e delle trasformazioni;

f) sostiene lo sviluppo competitivo delle imprese della filiera agricola, con particolare riguardo alla filiera corta;

g) favorisce la corretta informazione al consumatore, anche attraverso l'istituzione del portale regionale dei birrifici agricoli e artigianali.


 

 

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 (Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra) si intende per:

a) birra artigianale, la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione;

b) birrificio artigianale indipendente, un birrificio che è legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non supera 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi.

2. Ai soli fini della presente legge si intende per:

a) birra artigianale della Campania, il prodotto di cui al comma 1, lettera a) il cui ciclo di produzione, fatta eccezione per il processo di maltazione e la produzione del luppolo, è svolto interamente all'interno del territorio regionale;

b) birrificio artigianale indipendente della Campania, l'impresa di cui al comma 1, lettera b) che svolge l'intero ciclo di produzione della birra, fatta eccezione per il processo di maltazione, nel territorio regionale;

c) piccolo birrificio agricolo, l'impresa di cui al comma 1, lettera b) che produce birra artigianale quando l'attività rientra in quelle previste dal comma terzo dell'articolo 2135 del Codice Civile;

d) microbirrificio, l'attività che, salve le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b) produce meno di 10.000 ettolitri all'anno;

e) titolari dei birrifici, soggetti produttori che hanno facoltà di svolgere anche attività di vendita diretta dei prodotti di propria produzione e per il consumo sul posto, utilizzando locali e arredi dell'azienda e con l'osservanza delle norme igienico-sanitarie.


 

 

Art. 3

(Disciplinare di produzione agricola)

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia, definisce uno o più disciplinari di produzione per i prodotti agricoli e le produzioni alimentari di cui alla presente legge.

2. L'adesione da parte dei produttori di birra agricola e artigianale e dei produttori di orzo e luppolo ai disciplinari di cui al comma 1 costituisce condizione di priorità per l'accesso ai contributi e alle agevolazioni di cui alla presente legge.


 

 

Art. 4

(Promozione della coltivazione e della lavorazione delle materie prime destinate alla produzione della birra)

1. La Giunta regionale promuove lo sviluppo della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione agricola e artigianale della birra, con riferimento alla filiera dell'orzo e del luppolo, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 36 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale).


 

 

Art. 5

(Iniziative per la valorizzazione dei birrifici agricoli e artigianali)

1. La Regione pone in essere iniziative volte al sostegno delle attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 e in particolare:

a) sostiene interventi di ristrutturazione e ammodernamento degli impianti per la produzione e conservazione dei prodotti agricoli, delle materie prime e dei loro derivati;

b) incentiva l'acquisto di macchinari e di strumenti di dotazione, anche in funzione del trasferimento al sistema produttivo del settore delle innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto, ivi compresi i processi di valorizzazione e certificazione della qualità.

2. La Giunta regionale definisce, in conformità all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) la disciplina dei procedimenti amministrativi relativi alla concessione di provvidenze, comunque individuate e denominate, per tutte le iniziative di cui alla presente legge, in particolare prevedendo la tipologia delle spese ammissibili per i diversi interventi, la disciplina delle modalità di erogazione, dei termini di esecuzione degli interventi, della variazione alle iniziative, delle modalità di rendicontazione, delle modalità di svolgimento dell'istruttoria e dei controlli anche in funzione di revoca delle provvidenze e irrogazione delle sanzioni.

3. Ai fini degli interventi di cui al comma 1, sono riconosciute forme di priorità ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 che: 

a) realizzano progetti volti a valorizzare la qualità del prodotto agricolo e artigianale a garanzia e tutela del consumatore finale;

b) impiegano personale femminile e giovanile;

c) pongono in essere interventi per la realizzazione di ambienti di lavoro idonei, attrezzature dedicate, processi produttivi e prodotti finali finalizzati a consentire il consumo del prodotto birra agricola e artigianale anche a soggetti affetti da allergie e intolleranze alimentari.


 

 

Art. 6

(Fiera della birra agricola e artigianale della Campania)

1. La Giunta regionale promuove occasioni e iniziative di informazione, promozione e valorizzazione del prodotto "birra agricola e artigianale della Campania" anche attraverso una fiera annuale della birra agricola e artigianale da tenersi, a rotazione, nei diversi territori della Regione. 

2. Nel contesto della fiera annuale della birra agricola e artigianale è allestito un punto informativo sul "Bere responsabile", organizzato in collaborazione con l'ASL territorialmente competente, con funzioni di prevenzione generale e con particolare riferimento alla diffusione di informazioni sui rischi alla salute derivanti dall'alcolismo e sugli effetti negativi dell'alcool sulla guida, con oneri a carico del soggetto organizzatore.


 

 

Art. 7

(Qualificazione e formazione professionale degli operatori) 

1. La Regione promuove la formazione, l'aggiornamento professionale e la riqualificazione degli operatori del settore agricolo e artigianale anche stipulando apposite convenzioni con enti qualificati.


 

 

Art. 8

(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, a eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


 

 

Art. 9

(Portale tematico)

1. È istituito il portale tematico regionale sulla birra agricola e artigianale, luogo deputato alla pubblicità e alla promozione delle attività, allo scambio di informazioni e alla conoscibilità dei birrifici agricoli e artigianali regionali. 

2. I dati relativi ai birrifici agricoli e artigianali che intendono avvalersi del portale sono accessibili a chiunque e sono pubblicati su apposita piattaforma telematica all'interno del sito istituzionale della Regione. In particolare, il portale contiene:

a) i riferimenti normativi comunitari, nazionali e regionali di settore;

b) una mappa interattiva dei birrifici agricoli e artigianali campani;

c) le informazioni principali sui birrifici aderenti e i collegamenti ai loro siti internet;

d) le informazioni sulla fiera della birra agricola e artigianale di cui all'articolo 6;

e) le comunicazioni sulle iniziative di promozione e sugli eventi;

f) l'entità e la destinazione delle agevolazioni e dei contributi concessi dalla Regione.


 

 

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

1. Le finalità previste all'articolo 7 sono realizzate con le risorse a valere sulla Missione 15, Programma 02, Titolo 1, nei limiti delle risorse disponibili, quantificate in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022. 

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati in euro 250.000,00 per ciascuno degli anni  2020, 2021 e 2022 del bilancio di previsione finanziario  per il triennio 2020-2022,  si fa fronte mediante incremento di euro 125.000,00 della Missione 14, Programma 01, Titolo 2 e contestuale riduzione della medesima somma a valere sulla Missione 20, Programma 01, Titolo 1 e mediante incremento di euro 125.000,00 della Missione 16, Programma 01, Titolo 2 e contestuale riduzione della medesima somma della Missione 20, Programma 01, Titolo 1.


 

[Art. 11]

[(Durata della legge)]

[1. La presente legge è abrogata il 31 dicembre 2023. 

2. Nei sei mesi antecedenti il termine di cui al comma 1, la Commissione consiliare competente in materia elabora una missione valutativa ai sensi dell'articolo 90 del regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio regionale ai fini della verifica dell'attuazione della presente legge e la valutazione delle politiche promosse.

3. Nei sei mesi antecedenti il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove e svolge insieme al Consiglio regionale percorsi partecipativi per valutare:

a) l'efficacia, la diffusione e il rendimento dei processi promossi ai sensi della presente legge;

b) l'opportunità di proroga del termine di cui al comma 1 o di modifica della presente legge.]


(1) Articolo abrogato dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 5 luglio 2023, n. 11. In precedenza il comma 1 del presente articolo era stato modificato dall'articolo 33, comma 8 della legge regionale 28 marzo 2021, n. 31.


 

 

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca