Legge Regionale 24 giugno 2020, n. 14.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 133 del 25 giugno 2020


"Norme per la valorizzazione della sentieristica e della viabilità minore"



IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga


la seguente legge:


Art. 1

(Oggetto)

1. La Regione Campania, nell'ambito degli indirizzi definiti dalla legislazione comunitaria e nazionale, disciplina e promuove il recupero, la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio ambientale, anche al fine di sviluppare il turismo sostenibile. 

2. La Regione Campania promuove la sentieristica e la viabilità minore attraverso l'individuazione di percorsi di interesse ambientale e storico, procede al recupero dei sentieri, delle mulattiere e dei tratturi, valorizzando, altresì, le infrastrutture ad esso collegate.


 

 

Art. 2

(Aree naturali protette)

1. In considerazione delle competenze attribuite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) agli enti di gestione delle aree naturali protette, gli atti e le attività oggetto della presente legge, destinati a esplicare i propri effetti all'interno delle predette aree sono sottoposti al rilascio del preventivo nulla osta dell'ente di gestione, ai sensi degli articoli 13 e 29 della medesima legge 394/1991.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, il regolamento attuativo previsto all'articolo 17, il Piano annuale degli interventi sulla rete regionale di cui all'articolo 11, se riguardano anche aree ricadenti nel territorio delle aree naturali protette, sono adottati in conformità alla disciplina di tutela dettata dal provvedimento istitutivo delle aree naturali protette interessate, dai piani e dai regolamenti delle stesse nonché da eventuali altri atti adottati in materia dagli enti gestori.


 

 

Art. 3

(Finalità)

1. La Regione si propone in particolare di: 

a) programmare e pianificare gli interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale; 

b) incentivare il recupero e la valorizzazione dei beni ambientali posti lungo gli itinerari; 

c) promuovere e valorizzare la fruizione alternativa alla percorrenza motorizzata; 

d) promuovere e garantire la fruizione in sicurezza nei tratti montani e di interesse naturalistico; 

e) promuovere la diffusione di offerte turistiche eco-sostenibili e favorire la realizzazione di interventi strutturali ed infrastrutturali che utilizzano tecniche a basso impatto ambientale; 

f) promuovere e valorizzare l'archeologia e l'archivio del paesaggio ed il recupero delle specificità; 

g) attivare il Catasto regionale del patrimonio escursionistico per rilevare lo stato e la consistenza delle infrastrutture e individuare i soggetti ed il sistema di gestione, anche al fine di garantire un'adeguata fruizione in sicurezza; 

h) promuovere la ricerca per accrescere le conoscenze tecnico-scientifico-storiche e l'innovazione collegate alla gestione degli interventi infrastrutturali e adottare iniziative di comunicazione e divulgazione finalizzate alla sensibilizzazione degli utenti sul valore culturale, ambientale ed economico del patrimonio escursionistico regionale; 

i) promuovere l'attività degli imprenditori interessati al recupero e alla manutenzione del patrimonio escursionistico regionale e favorire l'azione delle diverse forme associative che, a titolo volontaristico, operano per la sua valorizzazione; 

l) sviluppare rapporti di sinergia tra le realtà costiere ed interne, mediante la promozione della fruizione turistica di tali aree e la valorizzazione di percorsi escursionistici di tipo regionale, nazionale ed internazionale in linea con la programmazione turistica regionale; 

m) prevedere che i mezzi di trasporto pubblico acquistati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano omologati per il trasporto delle biciclette; 

n) predisporre una mappa interattiva contenente i percorsi censiti e le principali informazioni relative a ciascun percorso da pubblicare sul sito istituzionale della Regione in apposita sezione denominata: Campania ciclo pedonale, open data, che è continuamente aggiornata e prevede la possibilità per gli utenti di inviare segnalazioni e osservazioni.


 

 

Art. 4

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, la Regione adotta le seguenti definizioni: 

a) patrimonio escursionistico regionale: insieme dei percorsi escursionistici ciclo-pedonali, delle vie rurali, delle mulattiere, dei tratturi, dei sentieri campestri e boschivi, ippovie oggetto di interventi di conservazione e valorizzazione; 

b) percorsi escursionistici: insieme dei sentieri a percorrenza ciclo-pedonale, delle vie rurali, delle mulattiere, dei tratturi, dei sentieri campestri e boschivi di rilevante interesse escursionistico; 

c) escursionismo: attività di carattere turistico-ricreativo, naturalistico e culturale praticata nel tempo libero e finalizzata alla conoscenza del territorio in generale ed all'esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati, senza l'ausilio di mezzi a motore; 

d) sentiero: via stretta, a fondo naturale, tracciata fra prati, boschi e rocce, ubicata in pianura, collina o montagna, non classificata nella viabilità ordinaria ed anche non rilevata cartograficamente, generata dal passaggio di uomini o animali, oppure creata ad arte dall'uomo per la viabilità; 

e) viabilità minore: rete di mulattiere, strade militari dismesse, carrarecce, piste, strade di norma classificate come comunali e iscritte negli appositi elenchi del Comune, oppure facenti parte del demanio comunale e identificate nel catasto terreni, oppure vicinali o interpoderali; 

f) sentiero attrezzato: sentiero che presenta brevi tratti attrezzati con infissi, quali funi, corrimano o brevi scale, utili alla sicurezza della progressione, che non snaturano la continuità del percorso; 

g) itinerario: percorso segnalato e realizzato in ambiente naturale, anche antropizzato, per l'utilizzo turistico e culturale di un determinato territorio; 

h) itinerario di lunga percorrenza: itinerario caratterizzato dal percorso della durata di più giorni, segnalato e dotato della necessaria ricettività lungo il cammino; 

i) percorso tematico: itinerario a tema naturalistico, storico, culturale o didattico, segnalato, caratterizzato anche da specifici allestimenti, destinato alla valorizzazione di particolari caratteri territoriali e locali; 

l) sito di arrampicata: insieme di aree di particolare interesse, attrezzate con infissi quali chiodi, fittoni e catene, in cui si trovano vie di arrampicata di ogni genere e difficoltà; 

m) grotta: cavità naturale che rappresenta patrimonio culturale, naturalistico e idrogeologico in quanto sito di ristoro per l'uomo preistorico, di culto religioso e via di accesso a percorsi sotterranei di particolare interesse scientifico.


 

 

Art. 5

(Pianificazione)

1. La pianificazione è lo strumento di indirizzo e di programmazione per individuare gli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale, come stabilito agli articoli 2, 3 e 4 del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) ed il Club Alpino Italiano (CAI) in data 30 ottobre 2015. 

2. La pianificazione degli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale si sviluppa con il contributo delle autonomie locali, nel rispetto dei principi di autonomia, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione, di cui all'articolo 3 dello Statuto della Regione Campania e nel rispetto degli strumenti programmatici e regolatori delle aree protette nazionali, delle riserve naturali e delle aree protette regionali per i territori di rispettiva competenza.

3. La Rete Escursionistica Campana, di seguito denominata REC, è costituita da sentieri di interesse europeo, inserita nella rete europea della European Ramblers Association ed interregionale, ovvero la rete primaria dei sentieri, e sentieri di interesse regionale, ed i sentieri anche rurali così come individuati dalla Consulta regionale prevista all'articolo 9. La REC è inserita nella rete escursionistica italiana del CAI.


 

 

Art. 6

(Costituzione e aggiornamento della Rete Escursionistica Campana)

1. L'inserimento di nuovi percorsi ovvero di nuovi siti nella REC è subordinato al parere favorevole della Consulta regionale per il patrimonio escursionistico tenuto conto della pianificazione in atto. 

2. I sentieri presenti nei territori della Regione Campania tra cui Monti Lattari, Penisola Sorrentina, Costiera Amalfitana, quelli dell'Area Beneventana: Taburno, Campo Sauro, Fortore, dell'Area Avellinese, dell'Area Casertana: Matese, Tifata, rientrano nella sentieristica primaria, previo parere della Consulta regionale di cui all'articolo 8. Sono altresì compresi quelli del Catasto regionale che ne fanno richiesta e che comunque sono sottoposti al vaglio della medesima Consulta regionale per il patrimonio escursionistico. 

3. I percorsi escursionistici ricompresi nella REC sono considerati di interesse pubblico. La Regione favorisce l'accessibilità dei siti collegati alla REC attraverso mezzi di trasporto pubblici, anche tramite la stipula di convenzioni e protocolli d'intesa volti a facilitare il raggiungimento delle aree interessate. 

4. Se la rete regionale include tratti di viabilità di uso privato, il regolamento attuativo di cui all'articolo 17 definisce le forme di pubblicità idonee a garantire il rispetto dei relativi diritti. 

5. La Giunta regionale, con il medesimo regolamento, individua gli indirizzi tecnici per la determinazione della rete regionale, per la valutazione dell'inserimento di nuovi siti nel REC, e per l'implementazione del Catasto regionale del patrimonio escursionistico di cui all'articolo 7. I criteri sono definiti in sede di stesura del regolamento di cui all'articolo 17. 

6. Nella fase di costituzione e aggiornamento della REC si tiene conto delle esigenze di riequilibrio e organicità della fruizione da parte degli utenti, in particolare, attraverso:

a) la valorizzazione: 

1) delle aree scarsamente interessate da flussi turistici; 

2) delle aree su cui ricadono beni di interesse storico-culturale, di pregio naturalistico o che conservano valori di tradizione; 

3) della viabilità ciclopedonale di carattere storico; 

b) la tutela delle aree di particolare fragilità naturalistica e paesaggistica, anche attraverso apposite limitazioni dei flussi escursionistici 

c) l'utilizzazione di metodi avanzati per la raccolta dei dati relativi al numero degli escursionisti presenti nelle aree interessate e all'impatto del flusso escursionistico annuale e stagionale.


 

 

Art. 7

(Catasto regionale del patrimonio escursionistico)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, è istituito, presso l'Assessorato regionale competente in materia di economia montana e foreste, il Catasto regionale del patrimonio escursionistico che è strumento di conoscenza, organizzazione e coordinamento degli interventi previsti dalla presente legge. 

2. Le informazioni presenti nel catasto della REC sono costantemente aggiornate, rese agevolmente fruibili agli utenti, anche in formato elettronico open data e pubblicate nell'apposita sezione del portale istituzionale regionale denominata Campania ciclo pedonale realizzata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera n). 

3. Le modalità di gestione ed aggiornamento del Catasto regionale del patrimonio escursionistico sono definite nel regolamento attuativo di cui all'articolo 17. Le risorse finanziarie per la gestione del Catasto regionale sono definite nell'ambito del Piano annuale degli interventi sulla Rete regionale di cui all'articolo 11.


 

 

Art. 8

(Viabilità minore di uso privato)

1. Fatto salvi i territori ricadenti nelle aree protette nazionali, nelle riserve naturali e nelle aree protette regionali, per i quali si fa riferimento agli strumenti programmatici e regolatori dei propri enti gestori, se nella rete escursionistica è inclusa anche la viabilità minore, esterna ai centri abitati, di esclusivo uso privato ovvero non soggetta a servitù di passaggio di uso pubblico, l'accesso e il transito sono consentiti ai soli escursionisti motorizzati con mezzi di modeste dimensioni per esclusive esigenze di trasporto di portatori di handicap o di approvvigionamento o conduzione agricola e a condizione che gli stessi non si trattengono a bivacco, non abbandonano rifiuti, non molestano il bestiame e non danneggiano colture ed attrezzature. 

2. Il transito è consentito solo nell'ambito della traccia viaria e non può essere ostacolato se ricorrono le condizioni di cui al comma 1. 

3. La chiusura al transito, anche escursionistico, è disposta dalla Giunta regionale, su conforme proposta dell'Assessore al ramo, per motivate, particolari e inderogabili esigenze, sentita la Consulta regionale di cui all'articolo 9, fermo restando quanto stabilito al comma 1 per le aree ricadenti nei territori delle aree naturali protette.


 

 

Art. 9

(Consulta regionale per il Patrimonio escursionistico)

1. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di economia montana e foreste è istituita la Consulta regionale per il patrimonio escursionistico, di seguito denominata Consulta regionale, quale sede di concertazione e organismo consultivo e propositivo della Giunta regionale. 

2. La Consulta regionale è nominata dalla Giunta regionale ed è composta da: 

a) l'Assessore regionale competente in materia di montagna o un suo delegato, con funzioni di Presidente; 

b) l'Assessore regionale competente in materia di turismo e sport o un suo delegato, con funzioni di Vicepresidente; 

c) i Presidenti delle Province e Città metropolitane o loro consigliere delegato; 

d) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Associazione regionale della Campania; 

e) cinque rappresentanti dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani (UNCEM), delegazione regionale della Campania, uno per ciascuna Provincia; 

f) il Presidente del raggruppamento regionale della Campania del CAI o suo delegato; 

g) un membro della Commissione regionale escursionistica-CAI, il curatore del Catasto grotte della federazione speleologica campana; 

h) il Presidente del Comitato regionale della Campania della Federazione Italiana Escursionismo (FEI) o suo delegato; 

i) un rappresentante delle associazioni maggiormente riconosciute operanti in Campania che si occupano di escursionismo su ruote; 

l) un rappresentante delle associazioni maggiormente riconosciute operanti in Campania che si occupano di sport all'aria aperta; 

m) un rappresentante delle associazioni maggiormente riconosciute operanti in Campania nel settore della promozione del turismo sostenibile; 

n) un rappresentante degli Enti Parco, designato dagli Enti Parco allocati su territorio campano;

o) due rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste operanti in Campania, riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale). 

3. La Consulta regionale: 

a) è la sede di confronto per la definizione dei contenuti tecnici e dei criteri per la pianificazione e la gestione della rete regionale, anche per gli aspetti collegati alla fruizione in sicurezza; 

b) esprime le sue decisioni a maggioranza dei presenti; 

c) esprime parere obbligatorio non vincolante sul Piano annuale degli interventi sulla Rete regionale di cui all'articolo 11; 

d) propone alla Giunta regionale iniziative per la valorizzazione e la promozione della Rete regionale; 

e) promuove l'aggiornamento e la revisione della Rete regionale. 

4. La Consulta regionale resta in carica per la durata della legislatura e fino all'insediamento della successiva. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 17, definisce le regole di funzionamento ed indica le modalità di designazione e di convocazione dei componenti di cui al comma 2.


 

 

Art. 10

(Soggetti competenti ai fini della gestione tecnica)

1. La gestione tecnica dei siti ricompresi nella REC, ad eccezione di quelli inclusi nei territori delle aree naturali protette per i quali la competenza è dei relativi enti gestori, è di competenza della Regione Campania e degli enti locali territorialmente competenti.

2. I soggetti di cui al comma 1, fatto salvo per le aree comprese nei territori delle aree naturali protette nelle quali vigono i relativi strumenti regolatori:

a) individuano, in accordo con i Comuni territorialmente interessati e nel rispetto degli indirizzi e dei criteri previsti dal regolamento attuativo di cui all'articolo 17, le diverse modalità di fruizione della Rete regionale che rispondono all'esigenza di valorizzare e riequilibrare i bacini escursionistici locali;

b) definiscono gli interventi di miglioramento della percorribilità della manutenzione e sicurezza e di valorizzazione della Rete regionale, compresi gli interventi di manutenzione della segnaletica di competenza dei comuni e degli altri enti sub-regionali;

c) realizzano direttamente o nella forma associativa a cui appartengono, gli interventi inclusi nel piano degli interventi sulla rete regionale; 

d) effettuano la regolare attività di manutenzione di ciascun percorso secondo le modalità e la periodicità minima di controllo stabilite con il medesimo regolamento.


 

 

Art. 11

(Piani degli interventi sulla rete regionale)

1. Nel rispetto dei regolamenti e dei piani dei parchi nazionali, delle riserve naturali statali e delle aree protette regionali, il Piano triennale degli interventi sulla rete regionale definisce gli interventi da realizzare ed individua le opere oggetto di finanziamento con i relativi importi di contributo sulla base delle priorità indicate nei piani degli interventi sulla rete provinciale.

2. Non sono ammessi a finanziamento singoli interventi non inclusi nel citato Piano regionale. 

3. Il Piano annuale degli interventi sulla rete regionale individua, ad eccezione dei territori compresi nelle aree naturali protette, gli interventi di competenza della Regione nei settori che coincidono in tutto o in parte con proprietà regionali nonché sui percorsi escursionistici di valenza regionale e locale individuati nel Piano.

4. Il Piano triennale degli interventi sulla rete regionale è approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare permanente competente in materia. Le integrazioni e modifiche annuali al Piano sono adottate con deliberazione della Giunta regionale. 

5. Per ciascun percorso compreso nella REC, ad eccezione dei territori compresi nelle aree naturali protette per le quali sono competenti i relativi enti gestori, il Piano degli interventi individua il soggetto obbligato alla manutenzione, il contenuto dell'obbligo e la periodicità minima del controllo, secondo i criteri stabiliti dal regolamento attuativo di cui all'articolo 17.

6. Fatte salve le norme in materia di tutela paesaggistica ed ambientale previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), l'approvazione del Piano annuale degli interventi sulla rete regionale costituisce autorizzazione all'esecuzione degli interventi.


 

 

Art. 12

(Valorizzazione delle attività escursionistiche)

1. La Regione realizza e promuove, anche attraverso il sostegno finanziario agli enti ed alle associazioni più rappresentative operanti nel settore della promozione dell'escursionismo, attività divulgative e informative nonché l'organizzazione di eventi di rilievo regionale, nazionale ed internazionale finalizzati a promuovere la frequentazione dei percorsi escursionistici inseriti nella Rete regionale. 

2. I criteri per la concessione dei contributi e la definizione delle tipologie di attività finanziabili sono individuati con il regolamento attuativo previsto all'articolo 17.


 

 

Art. 13

(Interventi autorizzati senza contributo regionale)

1. Gli interventi che rientrano nell'ambito delle azioni di cui all'articolo 3 sono autorizzati dalla Giunta regionale con l'inserimento nel programma di cui all'articolo 11. 

2. La Giunta regionale si avvale a tal fine della Consulta regionale che verifica la compatibilità degli interventi con gli indirizzi della programmazione regionale ed il rispetto delle vigenti norme in materia di tutela paesistica e ambientale. 

3. Gli interventi rientranti nella programmazione regionale possono essere realizzati da enti pubblici e soggetti privati, in conformità a quanto disposto nella pianificazione regionale, mediante la stipula di convenzioni per la realizzazione degli interventi tra l'Ente competente ai sensi dell'articolo 10 ed altre associazioni di volontariato o altri soggetti di promozione sociale.


 

 

Art. 14

(Segnaletica)

1. Per garantire la sicurezza lungo i percorsi escursionistici inclusi nella rete regionale, fermo restando quanto stabilito all'articolo 2, comma 1 per le aree ricadenti nel territorio delle aree naturali protette, è apposta apposita segnaletica direzionale unificata di tipo orizzontale e verticale, secondo le specifiche tecniche definite dalla Giunta regionale con il regolamento attuativo di cui all'articolo 17 e nel rispetto del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e con la Federazione Italiana Escursionismo (FIE). 

2. Per uniformare la segnaletica da apporre sui percorsi escursionistici sull'intero territorio regionale, la Consulta regionale di cui all'articolo 8 provvede ad adottare linee guida, per la parte grafica, ispirate a quanto già previsto dai regolamenti CAI in materia. La Consulta regionale individua, altresì, i materiali da utilizzare per la realizzazione della segnaletica verticale.

3. Nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 2, comma 1 per le aree ricadenti nel territorio delle aree naturali protette, la progettazione, la posa e la manutenzione della segnaletica di cui al comma 1, è di competenza dei Comuni, che possono delegare la realizzazione alla forma associativa a cui appartengono o stipulare convenzioni per la realizzazione degli interventi con associazioni di volontariato, con il CAI o altri soggetti di promozione sociale.


 

 

Art. 15

(Divieti)

1. È fatto divieto a chiunque alterare o modificare lo stato di fatto dei percorsi escursionistici inseriti nella rete regionale e, in particolare, di mutare la destinazione d'uso degli spazi, impedire il libero accesso ai percorsi ed ai siti, sovrapporre altre infrastrutture o esercitare qualsiasi altra azione tesa in ogni caso a violare il divieto di cui al presente comma. 

2. Se le esigenze di modifica di destinazione d'uso intervengono a seguito di interventi progettati dai comuni, ogni variazione deve essere preventivamente comunicata alla Consulta regionale ed autorizzata dalla Giunta regionale ai fini dell'aggiornamento della REC. 

3. I sentieri e le mulattiere inclusi nella rete regionale non possono essere individuati dai comuni per l'attività dei mezzi motorizzati anche in deroga alla legislazione vigente. 

4. I percorsi escursionistici compresi nella rete regionale non possono essere destinati alla pratica del down hill e non possono rientrare nelle aree destinate a bike park. 

5. Fermo restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di aree naturali protette è vietato: 

a) abbandonare rifiuti; 

b) produrre rumori molesti, fatta eccezione per le attività di pubblico servizio relative alla realizzazione di interventi di manutenzione autorizzati a norma delle vigenti leggi; 

c) accendere roghi e fuochi liberi all'aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ferme restando le fattispecie regolamentate e autorizzate dalla normativa regionale; 

d) campeggiare o bivaccare liberamente, se non previsto da appositi regolamenti di fruizione o altri provvedimenti normativi, al di fuori delle situazioni di emergenza; 

e) danneggiare i ricoveri, i rifugi escursionistici, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo in genere; 

f) segnalare percorsi escursionistici in difformità da quanto previsto dalla REC, ad eccezione delle manifestazioni espressamente autorizzate; 

g) transitare con mezzi motorizzati, ad eccezione dei casi espressamente previsti dalla presente legge. 

6. Con il regolamento di cui all'articolo 17 sono disciplinate dettagliatamente le fattispecie di cui al comma 5.


 

 

Art. 16

(Sanzioni amministrative)

1. Le funzioni di vigilanza e controllo e di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie concernenti il rispetto delle disposizioni della presente legge sono di competenza delle province e della Città metropolitana, dei comuni e degli enti di gestione delle aree protette che le esercitano in conformità alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e introitano i relativi proventi.

2. Il comune che utilizza una segnaletica difforme da quella definita dalla Giunta regionale è soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00. 

3. Chiunque danneggia la segnaletica o le opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo i percorsi escursionistici della Rete regionale è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 ad euro 2.000,00. 

4. Chiunque commette una delle infrazioni di cui ai commi 2 o 3 o disattende i divieti di cui all'articolo 15 è soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta salva la facoltà delle province, della Città metropolitana, dei comuni e degli enti di gestione delle aree protette nel cui territorio si è verificata la violazione, di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore. 

5. Chiunque violi i divieti di cui all'articolo 15, comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.500,00. 

6. In caso di reiterazione della violazione della fattispecie di cui ai commi 2 e 3 e di cui all'articolo 15 comma 1 la sanzione è raddoppiata. 

7. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 2 e 3 e dell'articolo 15, comma 1 si applica la sanzione accessoria della sospensione, da un minimo di un anno a un massimo di cinque anni, oppure la revoca di ogni forma di finanziamento, erogazione o contribuzione prevista dalla presente legge e di cui il soggetto trasgressore stia eventualmente fruendo con oneri a carico del bilancio regionale o dell'ente locale. 

8. Oltre alle sanzioni previste dai commi 2 e 3, la violazione delle norme generali contenute nell'articolo 15, comma 6, dà luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: 

a) da euro 50,00 a euro 500,00 per l'abbandono di rifiuti al di fuori di appositi contenitori per la raccolta; 

b) da euro 50,00 a euro 500,00 per la violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 15, comma 6, lettere b) e c); 

c) da euro 100,00 a euro 1.000,00 per la violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 15, comma 6, lettere d), e) e f); 

d) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per la violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 15, comma 6, lettera g). 

9. Le sanzioni di cui al presente articolo sono elevate dal soggetto obbligato alla manutenzione, come individuato ai sensi dell'articolo 10, che introita i relativi importi.


 

 

Art. 17

(Regolamento attuativo)

1. Ferme restando le competenze regolamentari attribuite agli enti di gestione delle aree naturali protette dalla legislazione statale e regionale vigente in materia, la Giunta regionale approva il regolamento attuativo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della Commissione consiliare permanente competente in materia. 

2. Il regolamento prevede: 

a) le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la segnaletica della REC con la previsione di un termine perentorio per l'adeguamento della segnaletica esistente;

b) le caratteristiche delle tabelle segnaletiche da apporre in presenza di particolari attrazioni naturalistiche, storico-culturali, architettoniche e religiose allo scopo di segnalare la specificità dell'itinerario e descrivere habitat, paesaggi e singole emergenze; 

c) i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione degli itinerari escursionistici rientranti nella REC; 

d) le caratteristiche di sicurezza necessarie per consentire le diverse tipologie di fruizione; 

e) le strutture e le modalità di organizzazione e aggiornamento della base dati del Catasto di cui all'articolo 6; 

f) le modalità di catalogazione dei percorsi e le informazioni minime che devono essere riportate ed i criteri generali di manutenzione dei percorsi della REC;

g) per ciascun percorso l'individuazione del soggetto obbligato alla manutenzione, il contenuto dell'obbligo e la periodicità minima delle attività di controllo sullo stato di manutenzione.


 

 

Art. 18

(Obblighi di relazione al Consiglio)

1. La Giunta regionale presenta ogni tre anni alla Commissione consiliare permanente competente in materia una relazione che descrive: 

a) le attività istituite ai sensi degli articoli 7 e 9; 

b) l'entità ed i beneficiari dei contributi regionali erogati sia in riferimento al Piano annuale degli interventi sulla Rete regionale di cui all'articolo 11, sia ai sensi degli articoli 12, 13 e 14. 

2. La relazione di cui al comma 1 contiene inoltre informazioni da cui emerge in quale misura le attività previste dalla legge recuperano, conservano e valorizzano il patrimonio escursionistico regionale anche in riferimento allo sviluppo turistico sostenibile.



 

Art. 19

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantizzati in euro 200.000,00, per l'anno 2020, si fa fronte con le seguenti azioni contabili:

a) per euro 35.000,00, in termini di competenza e cassa, mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 01, Titolo 1 e contestuale incremento, della medesima somma, sulla Missione 07, Programma 01, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022;

b) per euro 165.000,00, in termini di competenza e cassa, mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 01, Titolo 1 e contestuale incremento, della medesima somma, sulla Missione 09, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.


 

 

Art. 20

(Abrogazioni)

1. La legge regionale 20 gennaio 2017, n. 2 (Norme per la valorizzazione della sentieristica e della viabilità minore) è abrogata.


 

 

Art. 21

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

                                                                                                          De Luca