Legge Regionale 24 giugno 2020, n. 9.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 133 del 25 giugno 2020


"Iniziative finalizzate all'adozione di sani stili di vita a tutela della popolazione infantile ed adolescenziale a rischio obesità basati sulla dieta mediterranea come modello di corretta alimentazione e sulla diffusione della pratica dell'attività motoria"


 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga


La seguente legge:


INDICE

Art. 1 Principi generali e finalità

Art. 2 Piano regionale triennale di prevenzione e contrasto all'obesità

Art. 3 Istituzione del Registro regionale dell'obesità

Art. 4 Istituzione dell'Osservatorio regionale sull'obesità

Art. 5 Istituzione della Settimana regionale per l'educazione alimentare, la prevenzione dei disturbi alimentari e la promozione dell'attività motoria

Art. 6 Sostegno all'associazionismo e alle attività di volontariato

Art. 7 Clausola valutativa

Art. 8 Norma finanziaria

Art. 9 Abrogazioni

Art. 10 Entrata in vigore



 

Art. 1

(Principi generali e finalità)

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali, dello Statuto, della vigente normativa comunitaria e statale, nonché in conformità alle risoluzioni e alle decisioni delle Istituzioni comunitarie per la prevenzione e la cura dell'obesità infantile e giovanile, alle linee guida e alle osservazioni fissate rispettivamente nei Libri Bianchi e nei Libri Verdi della Commissione europea, alla Carta europea sul contrasto all'obesità e in consonanza ai programmi e alla carta di Ottawa adottati dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS):

a) riconosce la prevenzione e la cura dell'obesità, nonché dei disturbi del comportamento alimentare e del peso, quali strumenti efficaci per la tutela della salute e del benessere della persona, a partire dalla promozione della salute e della corretta alimentazione delle donne madri;

b) promuove attività di monitoraggio e di rilevazione statistica sul fenomeno dell'obesità e sui comportamenti a rischio nei minori di età, al fine di controllarne l'evoluzione, di valutare l'efficacia delle azioni di prevenzione e contrasto realizzate e di programmare ulteriori misure d'intervento;

c) promuove iniziative volte a migliorare le abitudini alimentari e a limitare il consumo di ingredienti che favoriscono l'obesità infantile, anche attraverso la valorizzazione della dieta mediterranea;

d) promuove l'esercizio dell'attività motoria e sportiva come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica dei bambini e degli adolescenti;

e) programma campagne di comunicazione ed informazione finalizzate alla diffusione di un corretto stile di alimentazione e nutrizione;

f) impegna il settore privato e le associazioni di volontariato operanti sul territorio, al fine di sostenere le politiche di prevenzione e contrasto adottate;

g) promuove il rilancio di un'azione educativa, anche in ambito scolastico, ispirata al contatto con la natura e con i prodotti da essa derivanti.


 

 

Art. 2

(Piano regionale triennale di prevenzione e contrasto all'obesità)

1. La Giunta regionale, in coerenza con le finalità e gli obiettivi della presente legge, al fine di garantire l'efficacia, l'omogeneità sul territorio e l'attuazione integrata degli interventi, adotta il Piano regionale triennale di prevenzione e contrasto all'obesità, di seguito denominato Piano triennale.

2. Il Piano triennale definisce le politiche regionali in tema di prevenzione dell'obesità ed in particolare:

a) programmi di educazione alimentare rivolti ai minori di età, ai genitori, agli insegnanti e ai soggetti che, a vario titolo, si occupano della cura dell'infanzia e dell'adolescenza, in collaborazione con gli enti locali, il personale socio-sanitario, gli operatori della catena alimentare, i soggetti pubblici e privati operanti nei settori agricolo e agroalimentare, del commercio, dell'assistenza sociale, della cultura e dei mezzi di comunicazione;

b) un sistema di monitoraggio permanente per la raccolta e la pubblicazione di dati relativi all'epidemiologia e ai risultati relativi agli interventi e ai progetti realizzati nel territorio regionale;

c) campagne informative e di sensibilizzazione relative ai danni causati alla salute da diete a elevata densità energetica o con presenza marginale di frutta e di verdura, agli aspetti psicosociali relativi alla condizione del soggetto obeso o in sovrappeso, nonché alla diffusione di una sana alimentazione e di corretti stili di vita;

d) iniziative finalizzate a migliorare il livello qualitativo dell'alimentazione nelle mense scolastiche, nei distributori automatici e nei servizi di ristorazione delle strutture sanitarie e di accoglienza destinate ai bambini e agli adolescenti, in coerenza alla legge regionale 6 novembre 2018, n.38 (Disciplina per l'orientamento al consumo dei prodotti di qualità e per l'educazione alimentare nelle scuole);

e) interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche in conformità alla legislazione vigente in materia, in particolare nei mezzi di trasporto pubblico e negli uffici pubblici, compresi ospedali e ambulatori;

f) la promozione di programmi di formazione motoria e sportiva, anche all'interno degli istituti scolastici, volti al miglioramento delle competenze motorie e degli stili di vita dei bambini e degli adolescenti, anche in riferimento alle disposizioni dei commi 34, 35 e 36 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 28 (Misure per l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2018-2020 - Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2018);

g) misure di contrasto alla povertà e alla marginalità sociale, per garantire uguale accesso a sane scelte alimentari;

h) il partenariato con soggetti pubblici e privati operanti nei settori interessati, aventi specifiche competenze in materia, in sinergia con gli istituti scolastici, universitari e di ricerca.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per la concessione dei contributi diretti a finanziare le attività e gli interventi di cui al comma 1.


 

 

Art. 3

(Istituzione del Registro regionale dell'obesità)

1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), istituisce il Registro regionale dell'obesità infantile e giovanile, di seguito denominato Registro.

2. Il Registro, istituito presso la struttura amministrativa regionale competente in materia, contiene i dati anagrafici e sanitari relativi a minori ed adolescenti affetti da obesità grave.

3. Il Registro rileva ed elabora i dati statistici dei casi di obesità grave che si verificano nella popolazione infantile ed adolescenziale della Regione Campania, al fine di:

a) adottare misure di controllo e valutazione dell'incidenza del fenomeno nel territorio regionale;

b) essere strumento di monitoraggio sull'efficacia dei programmi di screening operativi presso le strutture pubbliche e private accreditate dal Servizio sanitario regionale;

c) agevolare gli studi e la ricerca scientifica per la cura della malattia;

d) realizzare una completa e costante azione di informazione nei confronti della popolazione regionale.

4. La Regione, quale titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro, provvede all'elaborazione e alla diffusione degli stessi, in forma telematica garantendo in ogni caso l'anonimato. I soggetti pubblici e privati accreditati dal Servizio sanitario regionale e che hanno in carico bambini e giovani affetti da obesità provvedono alla raccolta, all'aggiornamento e alla successiva trasmissione alla Regione dei dati, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196/2003, secondo le modalità tecniche definite dalla struttura amministrativa regionale competente alla tenuta del Registro.


 

 

Art. 4

(Istituzione dell'Osservatorio regionale sull'obesità)

1. La Regione istituisce, presso la struttura amministrativa competente in materia, l'Osservatorio regionale sull'obesità, di seguito denominato Osservatorio.

2. All'Osservatorio sono assegnati i seguenti compiti:

a) effettuare attività di monitoraggio sull'obesità in Campania, sulle azioni di diagnosi e cura, con i relativi costi, promosse dal Servizio sanitario regionale, nonché sulla mobilità passiva per la cura dell'obesità e delle patologie ad essa correlate;

b) predisporre linee guida per il percorso diagnostico e terapeutico e per il follow-up dei giovani pazienti affetti da obesità e dalle sue complicanze;

c) elaborare programmi per l'aggiornamento dei medici e la formazione del personale sanitario e sociosanitario;

d) predisporre campagne di sensibilizzazione e di educazione alimentare e promuovere l'adozione di sani e corretti stili di vita e di alimentazione atti a prevenire l'insorgenza di nuovi casi e a ridurre la prevalenza dell'obesità nella popolazione, proporre alle ASL e all'Ufficio scolastico regionale una sorveglianza sullo stato nutrizionale e le abitudini di vita dei bambini e degli adolescenti al fine di avere informazioni su sovrappeso ed obesità e stili di vita dei bambini e adolescenti, utili ad attivare interventi per promuovere la sana alimentazione e l'attività fisica e prevenire malattie croniche;

e) trasmettere, con cadenza annuale, alla Commissione consiliare competente in materia una relazione sull'attività svolta.

3. L'Osservatorio, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto da:

a) il dirigente apicale della struttura amministrativa regionale competente alle politiche della prevenzione, che lo presiede;

b) il dirigente della struttura regionale competente alle attività consultoriali e assistenza materno infantile;

c) il dirigente apicale della struttura amministrativa regionale competente ai servizi socio-sanitari;

d) il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato;

e) due medici esperti in materia, scelti tra il personale dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario regionale;

f) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni regionali di settore;

g) un rappresentante per la specialità di ostetricia o ginecologia;

h) un esperto in strategie della comunicazione;

i) un esperto in scienze dell'alimentazione;

l) un esperto in scienze motorie;

m) uno psicologo di comprovata esperienza in materia.

4. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun compenso o rimborso spese.


 

 

Art. 5

(Istituzione della Settimana regionale per l'educazione alimentare, la prevenzione dei disturbi alimentari e la promozione dell'attività motoria)

1. È istituita la Settimana regionale per l'educazione alimentare, la prevenzione dei disturbi alimentari e la promozione dell'attività motoria, con cadenza annuale nel mese di ottobre, al fine di svolgere attività di informazione, sensibilizzazione e promozione della sana alimentazione e dell'attività sportiva, attraverso il coinvolgimento delle famiglie, degli istituti scolastici, delle istituzioni politiche e sociali, dei professionisti della sanità e delle associazioni di volontariato attive sul territorio regionale.

2. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, la Settimana di cui al comma 1 promuove l'implementazione dell'offerta formativa a disposizione delle istituzioni scolastiche in materia di diffusione della cultura e della pratica dell'attività sportiva, della conoscenza delle discipline sportive e del benessere fisico, anche mediante il coinvolgimento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

3. La Regione, mediante la sottoscrizione di un accordo con l'Ufficio scolastico regionale per la Campania, promuove nel corso della Settimana regionale prevista al comma 1, la realizzazione, a titolo gratuito, di visite cardiologiche, dietetiche e misurazioni ponderali per gli alunni delle scuole elementari e medie inferiori.

4. La Regione, durante la Settimana di cui al comma 1, in collaborazione con gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, promuove interventi di educazione nutrizionale rivolti agli insegnanti delle scuole elementari e medie inferiori.

5. La Regione, durante la Settimana di cui al comma 1, sostiene inoltre la promozione di un sano regime dietetico basato sui principi della dieta mediterranea come modello di corretta alimentazione.

6. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove il coordinamento delle iniziative e delle attività da svolgersi e favorisce la sottoscrizione di protocolli di intesa e di apposite convenzioni, a garanzia di una adeguata e uniforme programmazione sull'intero territorio regionale.

7. La Regione promuove altresì iniziative, da svolgere nei giorni festivi e con cadenza mensile, in collaborazione con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative finalizzate alla conoscenza dei prodotti tipici campani e alla sana e corretta alimentazione.


 

 

Art. 6

(Sostegno all'associazionismo e alle attività di volontariato)

1. La Regione riconosce l'azione positiva delle associazioni che sul territorio regionale si occupano di aiutare e prestare solidarietà e sostegno alle persone affette da obesità e alle loro famiglie e sostiene tutte le attività di progettazione, formazione ed informazione, rivolte al benessere sociale della collettività regionale, svolte anche in collaborazione con le scuole e le Università.


 

 

Art. 7

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e sui risultati da essa ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale trasmette annualmente alla Commissione consiliare competente in materia una relazione che indica:

a) le azioni e gli interventi realizzati, specificandone gli ambiti, gli obiettivi, la distribuzione territoriale, i soggetti coinvolti e le loro caratteristiche;

b) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi realizzati e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti coinvolti.

2. La Giunta regionale, con cadenza biennale, trasmette al Consiglio una relazione che, oltre alle informazioni di cui al comma 1, documenta in termini quantitativi e qualitativi l'entità della regressione o dell'attenuazione del fenomeno dell'obesità in seguito all'applicazione della presente legge.


 

 

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge pari a complessivi euro 150.000,00, si provvede per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, in termini di competenza e cassa, mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 03, Titolo 1 e contestuale incremento, della medesima somma, della Missione 12, Programma 01, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.


 

 

Art. 9

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commi 203, 204 e 205 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo - Collegato alla legge di stabilità regionale 2014) sono abrogati.


 

 

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca