Legge Regionale 11 novembre 2019, n. 21.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 30 dicembre 2019, n. 27  e 15 luglio 2020, n. 29.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


NB: il testo della legge tiene conto dell'avviso di rettifica pubblicato sul BURC n. 72 del 2 dicembre 2019

 

 

Testo vigente della Legge regionale 11 novembre 2019, n. 21.


"Riconoscimento e potenziamento del soccorso in ambiente impervio"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

 

La seguente legge:

 

Art. 1

(Finalità ed oggetto)

1. La Regione Campania riconosce il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, di seguito denominato SASC. (1) 

2. La Regione Campania, in conformità alle leggi 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) e 18 febbraio 1992, n. 162 (Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso), riconosce e promuove l'attività del SASC, rivolta a: (2)

a) attuare la prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, comprese le attività professionali o lavorative svolte in ambiente montano, ipogeo, impervio ed ostile terrestre del territorio regionale; (3)

b) effettuare gli interventi di ricerca e soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario degli infortunati, dei pericolanti, dei dispersi ed il recupero dei caduti in ambiente montano, ipogeo terrestre, e in ogni altro ambiente impervio ed ostile terrestre del territorio regionale, in stretta collaborazione con il Sistema di urgenza ed emergenza medica (SUEM) nel Servizio sanitario regionale; (4)

c) effettuare gli interventi di ricerca soccorso in caso di emergenze o calamità nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e degli obblighi di legge previsti. (5)    

3. La Regione Campania sostiene l'attività del SASC mediante il finanziamento di determinate spese di seguito specificate, forme di agevolazioni nonché la stipula di specifiche convenzioni per lo svolgimento di particolari tipologie di attività e servizi.

4. L'attività svolta dal SASC è volontaria, senza fine di lucro. I rapporti di collaborazione di cui alla presente legge non configurano l'istaurazione di alcun rapporto di lavoro tra i volontari SASC e la Regione Campania. 

5. La Giunta regionale regola i rapporti con il SASC mediante una o più convenzioni a valenza triennale e relativi protocolli operativi, da stipularsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

6. Fino alla stipula delle convenzioni di cui al comma 5 restano efficaci le convenzioni esistenti.


(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 74, lettera a) della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 74, lettera b) della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27.

(3) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 1, legge regionale 15 luglio 2020, n. 29.

(4) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 2, legge regionale 15 luglio 2020, n. 29.

(5) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 2, legge regionale 15 luglio 2020, n. 29.


 

 

Art. 2

(Rapporti con il Servizio sanitario regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 74/2001, la Regione Campania si avvale del SASC per gli interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario in ambiente montano, ipogeo terrestre ed in ogni altro ambiente ostile ed impervio terrestre del territorio regionale, in stretta collaborazione con il Sistema di urgenza ed emergenza medica (SUEM) delle Aziende sanitarie locali, attraverso il numero unico 118. (1)

2. La Regione Campania individua, nella struttura operativa regionale del SASC, il soggetto di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo terrestre, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge 74/2001 ed assume ogni iniziativa volta a riconoscere il ruolo del SASC nelle costituende centrali Numero Unico di Emergenza (NUE) 112. (2)

3. La Giunta regionale, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, regola i rapporti con il SASC mediante apposita convenzione, tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 467600 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria e di emergenza).

4. La convenzione prevista al comma 3 riconosce e disciplina, inoltre, la funzione delle scuole del CNSAS e del SASC, struttura regionale di riferimento, quali soggetti eroganti i servizi di formazione, aggiornamento e verifica del personale del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge 74/2001.

5. Per i servizi di elisoccorso non riconducibili agli ambienti marittimi, individuati dalla programmazione sanitaria regionale, le aziende stesse possono avvalersi, oltre che del proprio personale sanitario formato e certificato ai sensi della legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico), del personale SASC. (3)

 

(1) Comma modificato dapprima dall'articolo 1, comma 74, lettera c) della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27 in seguito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 1, legge regionale 15 luglio 2020, n. 29.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 2, legge regionale 15 luglio 2020, n. 29.

(3) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 3, legge regionale 15 luglio 2020, n. 29.


 

Art. 3

(Rapporti con la Protezione civile regionale)

1. Il SASC collabora con la competente struttura regionale in materia di protezione civile per attività in ambiente montano ed ipogeo ed in ogni altro ambiente impervio ed ostile del territorio regionale con richiesta di competenza tecnica, mediante la stipula di apposite convenzioni aventi ad oggetto attività formative ed addestrative ricadenti nell'ambito di competenza e concorre al soccorso, in caso di eventi calamitosi, in cooperazione con le strutture di protezione civile.



 

Art. 4

(Reti radio e logo)

1. La Regione, al fine di assicurare in capo al SASC una rete radio efficiente, in grado di operare in condizioni di coordinamento funzionale con quella del servizio di Protezione civile regionale e del servizio 118 per le operazioni di soccorso e prevenzione, promuove intese fra il SASC, gli enti regionali e locali ed i soggetti privati gestori di servizi pubblici finalizzate alla stipula di convenzioni per la concessione, in comodato d'uso ed in locazione, dei rispettivi ponti radio e satellitari e relative dotazioni tecnologiche.

2. Il SASC, per dare indicazione della territorialità, può apporre accanto al proprio logo quello della Regione Campania su divise, attrezzature e autoveicoli.

3. Il SASC appone sui propri mezzi, sulle attrezzature e sul materiale divulgativo i numeri unici di pronto soccorso 118 e 112.



 

Art. 5

(Finanziamento e agevolazioni alle attività del SASC)

1. La Regione Campania, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, finanzia annualmente le spese direttamente riconducibili alla erogazione dei servizi garantiti dal SASC, secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate ed in particolare:

a) le spese per lo svolgimento del servizio regionale di elisoccorso 118 in attuazione della legge 74/2001;

b) le spese sostenute per l'attività formativa, di soccorso e le correlate attività organizzative, tecniche e logistiche;

c) le spese per il funzionamento dell'intera struttura del SASC, nonché per l'addestramento e l'aggiornamento tecnico delle squadre di soccorso del SASC;

d) le spese relative all'adeguamento e all'ammodernamento della dotazione del materiale tecnico e alla sostituzione dei materiali deteriorati o sinistrati a seguito delle operazioni di soccorso, o comunque al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi del SASC;

e) il rimborso dl spese sostenute dai componenti le squadre di soccorso alpino e speleologico organizzate nel SASC, relative a prestazioni rese per operazioni di soccorso oltre che addestrative;

f) le spese relative alla formazione ed aggiornamento derivanti dalle disposizioni in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro e, in particolare, dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

g) le attività rivolte alla prevenzione degli incidenti e degli infortuni negli ambienti impervi e la diffusione e conoscenza delle funzioni e delle attività svolte in ambito regionale dal CNSAS.

2. Il SASC, con cadenza annuale, presenta alla Giunta regionale il programma delle attività con indicazione delle risorse occorrenti e il resoconto dettagliato di quanto realizzato.

3. La Regione Campania favorisce, inoltre, l'espletamento delle attività istituzionali del SASC attraverso ulteriori forme di agevolazione. In particolare:

a) può concedere in uso gratuito al SASC, previa verifica di effettiva disponibilità, locali, immobili da adibire a sedi amministrative, operative, magazzino, deposito che risultino utili e funzionali all'espletamento delle attività istituzionali del Corpo;

b) può concedere in uso gratuito al SASC autoveicoli o tecnologie da utilizzare per l'espletamento dei compiti di istituto, le attività di soccorso pubblico e protezione civile.



 

Art. 6

(Attività specialistiche)

1. La Regione Campania riconosce, nelle materie di cui alla presente legge, la funzione del SASC quale soggetto di riferimento tecnico, scientifico e didattico, per il supporto specialistico nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali e per la individuazione di esperti da nominare in organismi regionali o in organismi di enti, in cui la Regione è chiamata a designare propri rappresentanti.

2. La Regione Campania riconosce le scuole del CNSAS - SASC quali enti formativi accreditati, per gli specifici compiti istituzionali attinenti alla materia di cui alla presente legge.



 

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. La copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, inerenti l'apporto del CNSAS - SASC per l'attuazione del servizio sanitario regionale di elisoccorso del 118, nonché l'organizzazione del servizio stesso e le attività di formazione degli operatori, individuati nelle convenzioni ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, è assicurata con quota parte delle risorse iscritte sul capitolo di spesa relative al Fondo sanitario nazionale assegnate alle Aziende sanitarie locali per la gestione dell'emergenza medica e nell'ambito delle risorse annualmente attribuite alla competente Direzione con il bilancio di previsione di competenza.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, per gli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e riguardanti tutti gli altri servizi prestati dal SASC, in base agli atti di convenzione incluse le attività di Protezione civile e gli altri servizi di pubblica utilità, si provvede mediante incremento di euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 a valere sullo stanziamento della Missione 11, Programma 1, Titolo 1 e contestuale decremento della medesima somma a valere sullo stanziamento della Missione 20, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019 -2021. (1)

 

(1) Comma sostituito con avviso di rettifica pubblicato nel Bollettino Ufficiale 2 dicembre 2019, n. 72.



 

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca