Legge Regionale 11 novembre 2019, n. 19.

 Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 68 dell'11 novembre 2019

 

"Legge per la promozione della qualità dell'architettura"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:     

 

 

TITOLO I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

Art. 1

(Principi)

1. La Regione Campania riconosce alla progettazione e alla realizzazione di opere di architettura contemporanea il carattere di pubblico interesse, evidenziandone il valore sociale e collettivo in quanto strumenti fondamentali per assicurare la qualità dell'ambiente di vita delle comunità e la valorizzazione delle risorse storiche, culturali, urbane, ambientali e paesaggistiche dei territori.

2. La qualità della concezione architettonica, l'inserimento di nuovi interventi edilizi e infrastrutturali secondo criteri di salvaguardia, innovazione e valorizzazione sostenibile del paesaggio naturale e di quello storico urbano costituiscono un valore identitario e un patrimonio regionale e come tale rappresentano un diritto non comprimibile di tutti i cittadini.

3. La Regione, consapevole della necessità di restituire all'architettura il ruolo che le compete nelle politiche di governo del territorio, riconosce e sostiene il valore della centralità del progetto nei processi di recupero e trasformazione delle città e dei territori.


 

 

Art. 2

(Finalità e obiettivi)

1. ln attuazione della presente legge la Regione Campania si impegna a:

a) favorire il rafforzamento e la diffusione in campo architettonico e urbanistico dei principi dello sviluppo sostenibile nel quadro della normativa comunitaria e statale vigente in materia di tutela dell'ambiente;

b) contribuire a preservare e migliorare l'ecosistema e gli ambienti di vita dell'uomo, anche attraverso la riduzione del consumo del suolo, l'uso di energie rinnovabili e il contrasto al fenomeno del riscaldamento climatico, sia in termini di mitigazione che di adattamento delle città, degli edifici e degli spazi urbani;

c) perseguire la qualità dell'architettura attraverso una serie di azioni come la promozione delle procedure concorsuali, l'utilizzo di pratiche partecipative attive, la predisposizione di dispositivi premiali e forme di incentivi a sostegno dei processi trasformativi;

d) promuovere l'architettura contemporanea sia per le nuove costruzioni che per gli interventi di restauro architettonico, riqualificazione edilizia e rigenerazione urbana;

e) promuovere la conoscenza dell'architettura e dell'urbanistica per aumentare la consapevolezza, il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini sui temi della qualità dell'ambiente urbano e del territorio;

f) promuovere e diffondere la formazione e la ricerca in campo architettonico;

g) incoraggiare la partecipazione dei giovani progettisti a concorsi e occasioni progettuali;

h) favorire la continuità del processo progettuale anche attraverso l'apporto di un unico progettista per le diverse fasi.


 

 

Art. 3

(Qualità dell'architettura)

1. La Regione Campania, nel richiamare la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea n. 13982/00 del 12 gennaio 2001 sulla qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale, promuove la qualità dell'architettura attraverso politiche esemplari nel settore della costruzione pubblica, in coerenza con le strategie di pianificazione e come risultato di un processo unitario, strutturato attraverso:

a) la qualità della domanda, che riconosce bisogni e necessità attraverso una fase propedeutica di partecipazione pubblica, partendo dall'elenco delle funzioni e delle quantità, dai vincoli spaziali, economici e normativi per definire un programma condiviso di intervento;

b) la qualità del progetto, che recepisce ed elabora le esigenze di carattere urbanistico, funzionale, spaziale - formale e di armonico inserimento nel contesto dell'ambiente urbano e rurale, secondo i principi di cui all'articolo 1 e si esprime attraverso un approccio progettuale che coniughi l'eredità della storia con la cultura e l'innovazione, proponendosi nelle forme della contemporaneità;

c) la qualità della realizzazione come parte integrante della qualità complessiva del processo di trasformazione dei luoghi attraverso l'architettura, attivando tutti i meccanismi e le procedure previste per legge con l'obiettivo prioritario della qualità e della conformità con il progetto dell'opera.


 

 

 Art. 4

(Ambito di applicazione)

1. Sono compresi nell'ambito di applicazione della presente legge i progetti di trasformazione del territorio e, in particolare, ogni atto concernente l'inserimento di nuove opere nei diversi contesti naturali ed urbani, nei tessuti urbani storici e nelle aree periferiche, la tutela e la valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, la realizzazione e l'ammodernamento delle infrastrutture.


 

 

Art. 5

(Ruoli, soggetti e strumenti)

1. La Regione Campania, nell'ambito dei processi di progettazione architettonica e urbanistica, favorisce la collaborazione istituzionale e i processi partecipativi anche decisionali delle comunità locali sui problemi emergenti del proprio territorio.

2. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di governo del territorio, di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e promozione di attività culturali, persegue la promozione, la salvaguardia e la valorizzazione dell'architettura contemporanea attraverso:

a) il ricorso sistematico ai concorsi di progettazione per gli interventi di trasformazione fisica del territorio;

b) la promozione della ricerca in campo architettonico per accrescere la consapevolezza della responsabilità culturale nei soggetti che operano nel settore delle costruzioni e delle trasformazioni dell'ambiente urbano e del paesaggio;

c) la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio architettonico contemporaneo in Campania.

3. I Comuni, le Province e la Città Metropolitana di Napoli collaborano con la Regione alla promozione della progettazione architettonica, individuano le aree strategiche da sottoporre ai procedimenti concorsuali di cui all'articolo 11 e curano l'informazione e la partecipazione dei cittadini e delle comunità locali alle scelte di trasformazione delle città e dei territori.

4. I soggetti privati contribuiscono al processo di qualificazione dell'ambiente urbano e rurale attraverso il ricorso alle procedure concorsuali che stimolano il confronto tra diverse impostazioni e soluzioni progettuali e possono migliorare la qualità degli interventi, anche usufruendo delle agevolazioni di cui all'articolo 8, comma 4.


 

 

TITOLO II

PROMOZIONE, PARTECIPAZIONE E PREMIALITÀ

 

 

Art. 6

(Salvaguardia e valorizzazione dell'architettura contemporanea)

1. Per favorire la promozione e la valorizzazione dell'architettura contemporanea, diffondere la conoscenza dell'architettura e delle buone pratiche sul territorio regionale, e per una maggiore sensibilizzazione e formazione dei committenti e dei cittadini alla cultura architettonica, urbana e ambientale, la Regione stipula accordi e protocolli di intesa con le università, con l'ufficio scolastico regionale per la Campania e con le associazioni culturali presenti sul territorio.

2. La Regione, di concerto con i Comuni, al fine di riconoscere e salvaguardare il patrimonio architettonico campano contemporaneo, predispone un elenco di opere architettoniche di interesse culturale presenti sul territorio regionale.

3. La Regione promuove studi e ricerche, anche con il supporto delle università, sul patrimonio architettonico moderno e contemporaneo in Campania.


 

 

Art. 7

(Promozione della formazione e della ricerca in campo architettonico)

1. La Regione Campania promuove e incentiva la ricerca in campo architettonico, l'innovazione e la qualificazione professionale a essa collegate, per accrescere la consapevolezza della responsabilità culturale nei soggetti che operano nel settore delle costruzioni e delle trasformazioni dell'ambiente urbano e rurale.

2. A tal fine favorisce:

a) intese con ordini professionali, università e istituti e organi di ricerca, pubblici e privati, per realizzare programmi di formazione permanente post-laurea;

b) l'istituzione di borse di studio regionali per la qualità architettonica e urbanistica presso i dipartimenti universitari, al fine di valorizzare le capacità tecniche e intellettuali di giovani laureati in fase di completamento della loro formazione, nel campo dell'architettura e dell'urbanistica. Le borse di studio sono riservate ai giovani laureati per programmi di ricerca e progettazione ritenuti di elevato interesse per la qualificazione e lo sviluppo del territorio regionale;

c) la raccolta e la conservazione dei materiali documentali relativi all'architettura e all'urbanistica prodotte fino ad oggi sul territorio regionale, così come previsto all'articolo 10.


 

 

Art. 8

(Comuni virtuosi per la qualità architettonica e forme di premialità)

1. La Regione Campania istituisce l'elenco regionale dei Comuni virtuosi per la qualità architettonica. Sono definiti Comuni virtuosi per la qualità architettonica i Comuni presenti sul territorio regionale che hanno avviato azioni, iniziative e progetti caratterizzati dal rispetto delle leggi regionali in materia di governo del territorio, da interventi all'interno dei tessuti urbani storici, dall'espletamento di procedure concorsuali, dalla misurazione dei risultati ottenuti anche in termini di sostenibilità e innovazione.

2. Per i Comuni virtuosi che, nell'ambito dei processi di recupero e di rigenerazione urbana, attivano percorsi di qualità negli interventi all'interno dei tessuti urbani storici, che sono interventi di architettura contemporanea nei casi di sostituzione edilizia o nelle aree libere a seguito di crolli e interventi di restauro e recupero edilizio del costruito storico e del patrimonio architettonico moderno e contemporaneo, è introdotta una clausola di premialità nell'erogazione dei contributi regionali ed europei.

3. I criteri per l'iscrizione nell'elenco regionale nonché i criteri per la determinazione della premialità sono determinati nelle linee guida di cui all'articolo 15.

4. Per i soggetti ed i progetti ad iniziativa privata, per i quali si utilizzano iniziative partecipative e procedure concorsuali i Comuni, in sede di rilascio di titolo abilitativo, possono ridurre gli oneri per le urbanizzazioni secondarie e per i costi di costruzione.


 

 

Art. 9

(Processi partecipativi e dibattito pubblico)

1. La Regione Campania, nel rispetto della Convenzione Internazionale di Aarhus del 1998, promuove e sostiene la partecipazione democratica e lo strumento del dibattito pubblico nei processi decisionali con particolare riguardo al progetto architettonico e urbano con le finalità di migliorare la qualità delle decisioni pubbliche e contribuire alla loro legittimità democratica, garantire la qualità dell'ambiente di vita delle persone per le generazioni presenti e per quelle future, sensibilizzare il pubblico alla cultura architettonica, urbana e ambientale, favorire l'economicità dei tempi di realizzazione di un'opera.

2. La Regione incentiva procedure di partecipazione pubblica in ambito architettonico, attivando preliminarmente forme di partecipazione e di ascolto nella fase di definizione della domanda di progetto da utilizzare anche nei procedimenti concorsuali, così come previsto all'articolo 11. La Regione raccomanda, altresì, agli enti locali l'adozione di tali procedure secondo le modalità definite nelle linee guida di cui all'articolo 15.

3. Gli enti locali possono individuare un luogo pubblico, denominato Casa dell'Architettura o Urban Center, come luogo dedicato alla partecipazione informata e attiva dei cittadini e al dibattito pubblico e spazio di esposizione permanente dei processi e degli interventi in corso sia di carattere urbanistico che architettonico.


 

 

Art. 10

(Osservatorio regionale per la qualità della progettazione architettonica e urbana)

1. È istituito, con provvedimento dell'assessore al Governo del territorio della Giunta regionale, l'Osservatorio regionale per la qualità della progettazione architettonica e urbana, con funzioni consultive in materia.

2. La Giunta regionale determina la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio con le linee guida di cui all'articolo 15, in modo da assicurare, oltre alla pubblica amministrazione e alle università, la partecipazione delle diverse discipline professionali e produttive coinvolte nel processo architettonico e urbanistico. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta alcuna indennità.

3. L'Osservatorio, operante presso la struttura amministrativa competente in materia di governo del territorio:

a) predispone, di concerto con i Comuni, un elenco delle opere architettoniche del XX e del XXI secolo presenti sul territorio regionale;

b) promuove la ricerca tecnica e dell'innovazione nel campo della qualità architettonica;

c) propone iniziative per la conoscenza della cultura architettonica e urbana nell'ambito del territorio regionale per tutti i livelli del sistema educativo in termini di impatto sull'ambiente urbano e sociale;

d) predispone l'elenco regionale dei Comuni virtuosi per la qualità architettonica di cui all'articolo 8;

e) propone ogni due anni un premio di architettura e di design per attività e interventi realizzati sul territorio regionale;

f) predispone ogni due anni un rapporto sullo stato dell'architettura in Campania;

g) promuove e sostiene la massima diffusione dei concorsi di idee e di progettazione, la loro implementazione ed efficacia nel garantire la realizzazione di opere pubbliche o private di qualità, con compito di monitoraggio e di valutazione annuale dei risultati ottenuti e del loro buon esito;

h) istituisce e gestisce un archivio digitale dei concorsi dove sono pubblicati i bandi, gli atti e i progetti premiati, oltre alla documentazione grafica e fotografica dell'opera realizzata;

i) predispone la raccolta e la conservazione dei materiali documentali relativi all'architettura e all'urbanistica prodotta fino ad oggi sul territorio regionale, nonché gli archivi degli architetti e degli urbanisti, degli enti e delle imprese che hanno operato nel settore, promuovendo una rete degli archivi di architettura e di urbanistica, in collaborazione con altri centri di documentazione italiani ed europei e con gli istituti pubblici e privati che perseguono finalità analoghe;

l) propone modifiche normative per il conseguimento delle finalità della presente legge.


 

 

TITOLO III

STRUMENTI

 

 

Art. 11

(Procedure concorsuali)

1. La Regione Campania riconosce che la competizione concorsuale e il confronto tra idee e proposte diverse è garanzia per conseguire la migliore qualità degli interventi di architettura e di trasformazione del territorio ed individua pertanto nel concorso di idee e nel concorso di progettazione le procedure più appropriate per perseguire tale fine.

2. È istituito un fondo per il finanziamento, anche parziale, delle spese da sostenere per la gestione e l'espletamento dei concorsi di idee e di progettazione banditi da soggetti tenuti al rispetto della legislazione statale in materia di opere pubbliche.


 

 

Art. 12

(Concorso di idee)

1. Il concorso di idee è uno strumento finalizzato ad acquisire una proposta ideativa per tematiche architettoniche e di pianificazione che, per la loro complessità, richiedono un ampio confronto attraverso esplorazioni architettoniche.

2. Nel rispetto dell'articolo 156 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), la Regione promuove e sostiene il concorso di idee ad un'unica fase attraverso l'individuazione di idonei meccanismi di premialità, così come previsto dall'articolo 8.

3. La Regione favorisce l'utilizzo dello strumento del concorso di idee o, in alternativa, di workshop di progettazione, anche all'interno del percorso di redazione dei Piani Urbanistici Comunali, in una condizione di co-progettazione che rappresenti una interlocuzione efficace e collaborativa tra progetto di architettura e progetto di piano.


 

 

Art. 13

(Concorso di progettazione)

1. Il concorso di progettazione è uno strumento finalizzato ad acquisire una proposta progettuale in caso di intervento di particolare rilevanza e complessità per un'opera pubblica o privata di cui è già stato verificato il budget di costruzione e la relativa disponibilità dei fondi.

2. Nel rispetto dell'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 50/2016, la Regione Campania promuove e sostiene, anche con riferimento a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 11 della presente legge, lo strumento del concorso di progettazione a due gradi, finalizzato all'acquisizione, nel primo grado, di una proposta ideativa e, nel secondo grado, di un progetto di fattibilità tecnica ed economica.

3. Le modalità e le procedure concorsuali da adottare da parte della Amministrazione per il concorso di progettazione sono quelle descritte dalla normativa statale.


 

 

 Art. 14

(Concorso Opera Prima)

1. Per sostenere, incentivare e promuovere i giovani progettisti e per garantire la qualità futura dell'architettura, la Regione promuove e sostiene lo strumento del Concorso Opera Prima, riservato a giovani professionisti al di sotto dei trentacinque anni di età, compiuti alla data della pubblicazione del bando di concorso, per opere minori per complessità e rilevanza economica.

2. Le modalità e le procedure di attuazione sono le stesse del concorso di progettazione a due gradi. 


 

 

 Art. 15

(Linee Guida)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta le linee guida con cui sono definite le modalità di attuazione.


 

 

Art. 16

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede per euro 500.000,00 mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 01, Titolo 1 e contestuale incremento della medesima somma a valere sullo stanziamento della Missione 08, Programma 0801, Titolo 1 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019 - 2021.


 

 

Art. 17

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca