Legge Regionale 8 luglio 2019, n. 12.

 Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 40 del 15 luglio 2019

 

"Modifiche alla legge regionale 11 aprile 2019, n. 3 (Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo)"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:     

 

 

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 11 aprile 2019, n. 3)

1. La legge regionale 11 aprile 2019, n. 3 (Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo) è così modificata:

a) al comma 3 dell'articolo 1 dopo le parole "ed associazioni" le parole "di volontariato" sono soppresse;

b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 è così sostituita: "a) alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture esistenti. I canili municipali, se non gestiti dal Comune, sono affidati in gestione mediante procedure ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);";           

c) il comma 2 dell'articolo 10 è abrogato;

d) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 19 è così sostituita: "d) guardie zoofile regionali di associazioni protezionistiche di cui all'articolo 20, per le quali è stilato un apposito programma di formazione e aggiornamento relativo alle procedure e competenze, nonché all'accertamento delle sanzioni amministrative;";

e) dopo la lettera e) del comma 3 dell'articolo 20 è aggiunta la seguente: "e bis) attestazione comprovante l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106). In via transitoria il requisito dell'iscrizione al RUNTS, fino all'operatività di quest'ultimo, è soddisfatto da quello di cui all'articolo 101, comma 3, del Codice del Terzo Settore.";

f) le lettere d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo 25 sono abrogate.


 

 

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca