Legge Regionale 30 maggio 2019, n. 7.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 29 del 30 maggio 2019

 

"Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità, nonché per la disciplina dell'indennità a carattere differito determinata con il sistema di calcolo contributivo"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:     

 

 

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge reca disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nei commi 965, 966 e 967 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), conformandosi all'Intesa sancita, ai sensi del comma 6 dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019), di seguito denominata Intesa, costituente l'Allegato A.

2. Sono oggetto della presente legge la rideterminazione degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità, in corso di erogazione o non ancora erogati o sospesi, di seguito denominati assegni vitalizi, considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dall'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2018) nonché la disciplina dell'indennità a carattere differito, determinata con il metodo di calcolo contributivo a decorrere dalla X legislatura.


 

 

CAPO I

Disciplina per la rideterminazione degli assegni vitalizi

 

 

Art. 2

(Rideterminazione)

1. Gli importi degli assegni vitalizi sono rideterminati secondo le modalità previste dal presente articolo e dall'articolo 3.

2. La rideterminazione è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale di cui all'articolo 3 per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella 2 allegata all'Intesa, (Allegato A) recante coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza, relativa all'età anagrafica del titolare dell'assegno vitalizio alla data della sua decorrenza, assumendo come età anagrafica quella definita nella nota metodologica costituente parte integrante dell'Intesa.

3. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere ed il numero dei mesi.

4. L'assegno vitalizio rideterminato non deve essere inferiore all'importo ottenuto applicando all'assegno vitalizio di cui al comma 2 dell'articolo 1 le aliquote di cui all'Allegato B alla presente legge, approvato dalla Conferenza delle Regioni (19/61/SR01/C1 del 3 aprile 2019) e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome (Allegato 1 Ordine del giorno n. 1/2019 del 17 aprile 2019), individuate in ragione della differenza, espressa in termini percentuali, tra l'assegno vitalizio e l'assegno rideterminato ai sensi dei commi 1, 2 e 3.

5. L'ammontare dell'assegno vitalizio, rideterminato ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno in godimento antecedentemente a tale rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia.

6. Qualora la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi, rideterminati ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, al momento della prima applicazione di questa legge sia superiore al limite di spesa di cui alla lettera c) del punto 1 dell'Intesa, le aliquote base dell'Allegato A della presente legge sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del predetto limite di spesa e restano applicabili anche agli assegni vitalizi da erogare successivamente alla prima applicazione di questa legge.

7. Qualora l'assegno vitalizio, rideterminato ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 3, sia più favorevole rispetto all'assegno vitalizio rideterminato ai sensi del comma 4, non trova applicazione l'Allegato A. L'assegno vitalizio a seguito della rideterminazione non può comunque superare l'importo dell'assegno vitalizio spettante, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dall'articolo 1 della legge regionale 38/2017.

8. L'assegno indiretto e di reversibilità è calcolato applicando all'assegno vitalizio, come rideterminato ai sensi della presente legge, la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento della sua maturazione.


 

 

Art. 3

(Montante contributivo)

1. Per il calcolo del montante contributivo si applica quanto previsto dalla nota metodologica, parte integrante dell'Intesa (Allegato A), con le determinazioni sulla base imponibile nonché le rivalutazioni ivi previste.

2. Per la contribuzione a carico del consigliere si fa riferimento a quanto effettivamente versato, ai fini del solo vitalizio, sulla base delle norme regionali vigenti in ciascun periodo di riferimento.

3. Tutte le trattenute effettivamente operate nella IX consiliatura, finalizzate al solo vitalizio, restano valide a tutti gli effetti di legge.


 

 

Art. 4

(Rivalutazione)

1. Gli importi degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità, come derivanti dalla rideterminazione, sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.


 

 

Art. 5

(Disposizione transitoria)

1. La rideterminazione degli assegni vitalizi come individuati e sulla base della disciplina di cui alla presente legge decorre nei suoi effetti dal 1° dicembre 2019.



 

CAPO II

Disciplina dell'indennità a carattere differito determinata con il sistema del calcolo contributivo

 

 

Art. 6

(Disciplina dell'indennità a carattere differito)

1. In attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, a  decorrere dalla X legislatura regionale, ai consiglieri eletti nella stessa legislatura o nelle successive, spetta un'indennità a carattere differito, determinata con il metodo di calcolo contributivo ai sensi delle disposizioni che seguono e corrisposta alla cessazione del mandato consiliare regionale.

2. I consiglieri, eletti a decorrere dalla X legislatura, cessati dal mandato, conseguono il diritto all'indennità differita al compimento dei sessantacinque anni di età e a seguito dell'esercizio del mandato consiliare per almeno cinque anni, anche non consecutivi, nell'Assemblea legislativa della Regione Campania. Per ogni anno di mandato, successivo al quinto, l'età richiesta per il conseguimento del diritto è diminuita di un anno, fino al limite di sessanta anni, computando a tal fine anche i periodi antecedenti alla X legislatura. Ai fini del calcolo della durata del mandato, la frazione di anno si computa come anno intero, purché corrisponda ad almeno sei mesi ed un giorno e non ha effetti se la durata è di sei mesi o inferiore.

3. Il consigliere regionale, anche nei casi di sostituzione temporanea di altro consigliere, può versare le quote di contribuzione per il tempo occorrente al completamento del quinquennio relativo alla legislatura di riferimento anche precedente. Non è ammesso alla contribuzione volontaria il consigliere la cui elezione sia stata annullata.

4. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'amministrazione di appartenenza, il consigliere ha facoltà di versare mensilmente i contributi, nella misura di cui al comma 6 dell'articolo 7, per ottenere la maturazione dell'indennità differita relativa al periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione.

5. Per i contributi versati a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non è ammessa la restituzione, salvo il caso di mancato raggiungimento del requisito minimo di cinque anni di mandato, previsto al comma 2.

6. L'indennità a carattere differito di cui al presente articolo è corrisposta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.  Nel caso in cui il consigliere, alla data della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, l'indennità a carattere differito è corrisposta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del mandato. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'indennità a carattere differito percepiscono la stessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della fine della legislatura.



 

Art. 7

(Sistema contributivo e montante individuale contributivo)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità a carattere differito, corrisposta in dodici mensilità, è determinata con il metodo di calcolo contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A dell'Allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), come rideterminati ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), correlato all'età del consigliere regionale alla data del conseguimento del diritto alla predetta indennità.

2. Per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto del dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere e il numero di mesi.

3. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al comma 6. La contribuzione così ottenuta si rivaluta, su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 7.

4. Per base imponibile contributiva si intende l'indennità di carica lorda nella misura di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania), determinata con le modalità definite dal comma 1 dell'articolo 3, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o del rimborso delle spese di esercizio del mandato.

5. L'importo dell'indennità a carattere differito è rivalutato automaticamente ogni anno, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).

6. La quota di contributo a carico del consigliere è pari all'8,80 per cento della base imponibile, la quota a carico dell'Assemblea legislativa è pari a 2,75 volte la quota a carico del Consigliere.

7. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, calcolata dall'ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.



 

Art. 8

(Sospensione, esclusione, rinunciabilità dell'indennità a carattere differito)

1. All'indennità a carattere differito di cui alla presente legge si applica la disciplina di sospensione di cui all'articolo 16 della legge regionale 13/1996.

2. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera n) del decreto-legge 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 213/2012, l'indennità a carattere differito è esclusa, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, se il titolare del trattamento in godimento è condannato, in via definitiva, per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice penale e la condanna ha comportato l'interdizione dai pubblici uffici. L'esclusione decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e ha durata pari a quella dell'interdizione.

3. L'esclusione di cui al comma 2 si applica, altresì, al condannato, in via definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, ovvero per i delitti aggravati, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

4. Il consigliere regionale eletto a decorrere dalla X legislatura può rinunciare all'indennità prevista dalla presente legge, mediante apposita dichiarazione, da rendere agli uffici competenti dell'Assemblea, entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dalla data della sua proclamazione, ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di rinuncia, non si applicano le ritenute previste dall'articolo 7, comma 6.



 

Art.  9

(Versamenti volontari)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consiglieri eletti nella X legislatura possono avanzare, con una comunicazione al competente servizio dell'Assemblea legislativa, la richiesta di effettuare i versamenti necessari per maturare l'indennità a carattere differito di cui all'articolo 6.

2. Il versamento delle quote arretrate di contribuzione a carico dei consiglieri eletti nella X legislatura può essere corrisposto in un'unica soluzione, ovvero rateizzato nella durata massima di trentasei mesi. A richiesta del consigliere interessato i versamenti di cui al presente comma possono essere compensati con la quota di indennità di fine mandato, già maturata alla data della richiesta.

3. In ogni caso, fintanto che non sia stato completato il piano dei versamenti, il consigliere non matura il diritto all'indennità.


 

 

CAPO III

Disposizioni finali

 

 

Art. 10

(Applicazione ai componenti della Giunta regionale)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai componenti della Giunta regionale. Ai medesimi si applica altresì la lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 13/1996.



 

Art. 11

(Abrogazione)

1. A decorrere dal 1° dicembre 2019 l'articolo 1 della legge regionale 38/2017 è abrogato.



 

Art. 12

(Norma finanziaria)

1. I risparmi derivanti dall'attuazione del Capo I sono destinati ad incrementare la Missione 20, Programma 3, Titolo 1 (Accantonamento Fondo Rischi Contenzioso) del Bilancio di previsione (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione del Capo II si provvede negli esercizi 2019, 2020 e 2021 a valere sulle risorse già iscritte alla Missione 1, Programma 1, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2019/2021 dell'Assemblea Legislativa della regione Campania 2019/2021, ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo 118/2011.

3. Per gli esercizi successivi al 2021 agli oneri derivanti dall'applicazione del Capo II si fa fronte con gli stanziamenti del Bilancio di previsione dell'Assemblea Legislativa della regione Campania, ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo 118/2011.



 

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


 

 

Art. 14

(Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri)

1. In attuazione di quanto previsto dal comma 967 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 la presente legge è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca