Legge Regionale 22 dicembre 2018, n. 54.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 98 del 24 dicembre 2018


"Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo a favore delle vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro familiari"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:     

 

INDICE

 

Art. 1 Oggetto e Finalità

Art. 2 Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo a favore delle vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro familiari

Art. 3 Requisiti di accesso al Fondo

Art. 4 Forme di sostegno

Art. 5 Modalità e criteri di erogazione

Art. 6 Limiti temporali

Art. 7 Clausola valutativa

Art. 8 Norma finanziaria

Art. 9 Entrata in vigore



 

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Campania, come previsto dell'articolo 1, comma 2 dello Statuto regionale, ispira la propria azione ai principi della democrazia, dello stato di diritto e della centralità della persona umana, e garantisce e promuove i principi di uguaglianza, solidarietà, libertà, giustizia sociale e pari opportunità tra donne e uomini.

2. La Regione Campania, per realizzare un'organica ed integrata politica di sostegno, promuove misure concrete di solidarietà a favore delle vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro familiari, come indicati nell'articolo 3, comma 1, in attuazione dei principi stabiliti dalla Costituzione ed in armonia con le normative statali e comunitarie. Il contributo previsto dalla presente legge rappresenta un sostegno per le famiglie colpite dalla criminalità per contribuire ad alleviare le conseguenze ed i disagi economici che ne derivano per i giovani.

3. La Fondazione Politiche Integrate per la sicurezza (Pol.i.s.) della Regione Campania, di cui all'articolo 16 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2009), è il soggetto di riferimento per l'attuazione delle misure previste dalla presente legge.



 

Art. 2

(Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo a favore delle vittime di camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro familiari)

1. La Regione Campania istituisce il Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo delle vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro familiari, di seguito denominato Fondo, per la realizzazione delle finalità previste nell'articolo 1.

2. Le risorse del Fondo sono integrate da eventuali entrate provenienti dallo Stato, da persone fisiche o giuridiche.



 

Art. 3

(Requisiti di accesso al Fondo)

1. Hanno diritto ad accedere alle risorse destinate al Fondo previsto dall'articolo 2 le vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e i loro familiari, se conviventi, oppure i genitori, il coniuge, i figli, i fratelli e i nipoti delle medesime, decedute o che abbiano riportato lesioni o ferite, a causa della consumazione di uno dei delitti previsti dall'ordinamento giuridico come intenzionali e violenti, a condizione che:

a) la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato oppure di reati connessi al medesimo, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

b) la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva oppure non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

c) per il beneficiario ricorrano le stesse condizioni di cui alla lettera b);

d) il beneficiario sia totalmente estraneo agli ambienti criminali;

e) il beneficiario sia destinatario di una sentenza penale di primo grado che lo individua come vittima del reato, ovvero, in assenza di sentenza, di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato o di altra autorità competente che attesti un giudizio di estraneità della vittima al fatto costituente reato e la sua conclamata innocenza;

f) il beneficiario non risulti coniuge, convivente o affine entro il secondo grado, e comunque sul presupposto necessario di un rapporto di convivenza al momento in cui si è verificato l'evento criminoso o attuale di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche ed integrazioni, oppure di soggetti sottoposti a procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3 bis del codice di procedura penale;

g) il beneficiario non sia destinatario, al momento della presentazione dell'istanza, di alcun beneficio previsto a favore delle vittime della criminalità organizzata, del terrorismo o delle vittime del dovere; 

h) il beneficiario sia convivente con la vittima al momento dell'evento delittuoso;

i) il beneficiario sia iscritto ad un servizio socio-educativo per la prima infanzia, scolastico di ogni ordine e grado, universitario o di formazione professionale.

2. Le condizioni previste dal presente articolo devono essere comprovate, al momento della presentazione dell'istanza, da idonea documentazione.



 

Art. 4

(Forme di sostegno)

1. Le forme di sostegno, la cui entità è annualmente stabilita dalla Giunta regionale, sono differenziate per tipologia di studi:

a) scuola dell'infanzia e scuola primaria;

b) scuola secondaria di primo grado;

c) scuola secondaria di secondo grado;

d) studi universitari;

e) formazione professionale.



 

Art. 5

(Modalità e criteri di erogazione)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Fondazione Pol.i.s., adotta apposito regolamento per definire i criteri, le modalità di richiesta, i termini per la presentazione delle domande, l'entità massima dei contributi da corrispondere e l'erogazione del contributo.



 

Art. 6

(Limiti temporali)

1. I contributi sono riconosciuti per gli eventi verificatisi anche prima dell'entrata in vigore della presente legge. Il riconoscimento del contributo non è tuttavia retroattivo ma può essere richiesto esclusivamente dall'anno solare in cui entra in vigore la presente legge.



 

Art. 7

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, relaziona annualmente al Consiglio regionale sull'attuazione della legge e valuta i risultati conseguiti rispetto all'obiettivo di favorire un'organica ed integrata politica di sostegno a favore delle vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro familiari.



 

Art. 8

(Norma finanziaria)

1.  Alla copertura del Fondo previsto all'articolo 2, comma 1, quantizzato in euro 100.000,00 per il 2018 e 500.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 01, Titolo 1 e contestuale incremento della medesima somma, a valere sullo stanziamento della Missione 12, Programma 05, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020. 



 

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca