Legge Regionale 1 agosto 2011, n. 13.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 5 aprile 2016, n. 6 e 8 agosto 2016, n. 22.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 

Testo vigente della Legge Regionale 1 agosto 2011, n. 13.

 

"Disposizioni legislative in materia di trasporto scolastico in Campania e interventi finanziari per il piano di forestazione e bonifica montana"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

 La seguente legge:

 

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina l'attività di trasposto scolastico rivolto agli alunni iscritti alle scuole materne, elementari e medie, residenti o domiciliati nei comuni della regione Campania, nonché le norme generali del servizio a tutela della concorrenza e al fine di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico.


 

 

Art. 2

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per servizio di trasporto scolastico, quella attività posta in essere da un imprenditore, il quale, mediante autoveicoli atti a trasportare nove o più persone, si obbliga a trasportare gli alunni delle scuole materne, elementari e medie, dall'istituto scolastico ai punti di raccolta più vicini alle rispettive abitazioni dietro compenso versato dalla persona trasportata o dal comune organizzatore del trasporto;

b) per imprenditore, la persona giuridica che:

1) sia associato in cooperativa di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, o in cooperativa di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

2) sia associato in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

3) sia ditta individuale o società di persone o di capitale in conformità alla normativa vigente;

c) per mezzi, gli autobus, i minibus, gli scuolabus e le autovetture, rispondenti ai requisiti indicati dal decreto ministeriale 31 gennaio 1997 (Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico), ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni e limitazioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nelle carte di circolazione relative ai veicoli e nell'autorizzazione per lo svolgimento del servizio, immatricolati in uso proprio o in uso a terzi per il servizio di linea o di noleggio con conducente, muniti di contrassegno con la dicitura Trasporto scolastico da esporsi sulle due fiancate del veicolo e di contrassegno in metallo da applicarsi sulla targa del veicolo, recante le seguenti indicazioni:

1) nome del comune nel quale espleta il servizio di trasporto scolastico e stemma comunale;

2) numero d'ordine progressivo;

3) dicitura in nero "TS".


 

 

Art. 3

(Istituzione albo regionale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione Campania istituisce l'albo delle imprese che gestiscono il servizio di trasporto scolastico.

2. L'iscrizione all'albo costituisce requisito indispensabile per prestare l'attività di gestore del servizio di trasporto scolastico.

3. Per l'iscrizione all'albo dei gestori del servizio di trasporto scolastico, l'imprenditore deve possedere i seguenti requisiti:

[a) essere iscritto nell'apposito ruolo provinciale tenuto dalla camera di commercio;] (1)

b) avere l'idoneità morale ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448 (Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali), comprovata dai documenti di cui all'articolo 16 del medesimo decreto ministeriale;

c) non essere interdetto all'assunzione dei pubblici uffici;

d) non aver riportato condanne, anche non definitive, per il delitto previsto all'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di favoreggiamento commesso in relazione a tale reato;

e) non aver riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti di cui agli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319-ter, 320 del codice penale;

f) non aver riportato condanna, anche non definitiva, per un delitto commesso con abuso di potere o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera g);

g) avere l'idoneità finanziaria così come individuata dall'articolo 5 del decreto ministeriale 448/1991, comprovata dai documenti di cui all'articolo 16 del medesimo decreto ministeriale;

h) avere l'idoneità professionale così come qualificata dagli articoli 6 e seguenti del decreto ministeriale 448/1991, comprovata dai documenti di cui all'articolo 16 del medesimo decreto ministeriale.;

i) aver presentato il libro matricola con annotazione del personale dipendente;

l) essere in regola con i versamenti degli oneri contributivi previdenziali ed assicurativi da attestare mediante presentazione annuale del Documento unico di regolarità contributiva (DURC);

m) aver immatricolato, in uso proprio o in uso di terzi, a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, leasing o comodato d'uso, mezzi rispondenti alle norme dettate dal decreto ministeriale 18 aprile 1977 (Caratteristiche costruttive degli autobus);

n) aver depositato il bilancio presso la camera di commercio industria e artigianato.

4. L'assessorato regionale ai trasporti provvede, attraverso la propria organizzazione, all'aggiornamento dell'albo, previa annuale verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione allo stesso.

 

(1) Lettera abrogata dall'articolo 15, comma 1 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22.


 

 

Art. 4

(Autorizzazione per l'esercizio del servizio di trasporto locale)

1. La gestione del servizio di trasporto scolastico è subordinata al rilascio dell'autorizzazione comunale.

2. L'albo degli autoveicoli destinati all'attività ed ogni relativa variazione è stabilito dall'amministrazione comunale con delibera di Giunta.

3. Le autorizzazioni sono assegnate in base ad un apposito bando di concorso pubblico per titoli, da indire entro sessanta giorni dal momento in cui sono rese disponibili una o più autorizzazioni. Il bando contiene obbligatoriamente:

a) il numero delle autorizzazioni da attribuire;

b) l'elencazione dei titoli oggetto di valutazione per l'attribuzione dell'autorizzazione;

c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;

d) eventuali titoli di preferenza per l'attribuzione dell'autorizzazione;

e) indicazione dei termini per la presentazione delle domande;

f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o disponibilità del veicolo.

4. È ammesso il trasferimento dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) cessione regolamentata dell'azienda;

b) fusione o incorporazione di società;

c) trasferimento mortis causa a favore di uno dei figli dell'autorizzato appartenenti al

nucleo familiare.

5. Ogni imprenditore può essere titolare di una sola autorizzazione.


 

 

Art. 5

(Requisiti per ottenere l'autorizzazione)

[1. Per ottenere l'autorizzazione comunale a svolgere il servizio di trasporto scolastico è presentata domanda al comune, come da fac-simile contenuto nel bando, dalla quale deve emergere la presenza dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all'albo regionale dei gestori del servizio di trasporto scolastico;

b) disponibilità di una rimessa all'interno del comune;

c) numero di mezzi necessario per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico richiesto dal bando;

d) dichiarazione di non essere titolare di licenza taxi o noleggio con conducente su tutto il territorio nazionale e di non aver trasferito alcun tipo di licenza taxi o noleggio con conducente negli ultimi cinque anni.] (1)

2. L'imprenditore deve dimostrare di possedere i requisiti di cui al comma 1 all'atto della richiesta di autorizzazione.

 

(1) Comma abrogato dall'articolo 15, comma 1 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22. In precedenza la lettera d) era stata abrogata dall'articolo 19, comma 9 della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6.

 

 

Art. 6

(Copertura costo del sevizio)

1. L'entità della tariffa a carico degli utenti del servizio di trasporto scolastico è determinata con delibera del consiglio comunale.


 

 

Art. 7

(Adempimenti comunali)

1. In ottemperanza a quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 117 della Costituzione, per il quale i comuni hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, spetta all'ente locale determinare con regolamento:

a) calendario e orari dello svolgimento del servizio;

b) tragitto del trasporto scolastico;

c) modalità dello svolgimento del servizio (quali iscrizioni per l'accesso al servizio di trasporto scolastico, accompagnamento sugli scuolabus dall'abitazione, numero accompagnatori presenti sullo scuolabus, assistenza portatori di handicap, comunicazione con le famiglie dei trasportati, comportamento alunni e sanzioni, ed altro);

d) casi di interruzione del trasporto;

e) rapporto comune- trasportatore;

f) rapporto comune- istituzioni scolastiche;

g) casi di revoca dell'autorizzazione;

h) tariffa e modalità del pagamento della stessa;

i) esenzioni dal pagamento del servizio;

l) modalità e procedure di verifica dell'idoneità mezzi.


 

 

Art. 8

(Previsione ticket)

1. Per le agevolazioni tese ad incentivare la qualità del servizio trasporto alunni e per il sostegno al pagamento del ticket per famiglie meno abbienti si fa riferimento al trasporto a domanda individuale previsto dalla normativa vigente sul trasporto pubblico locale senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


 

 

Art. 9

(Interventi finanziari per il piano di forestazione e bonifica montana)

1. In applicazione del comma 257, dell'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013 della Regione Campania - Legge Finanziaria regionale 2011), le economie relative alle risorse finanziarie ricevute ad integrazione delle risorse del Programma operativo regionale (POR) 2000/2006 – Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) e Strumento finanziario di orientamento alla pesca (SFOP), ancora nella disponibilità delle Province, sono utilizzate per la realizzazione degli interventi di forestazione e bonifica montana di cui alla legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo), nel rispetto del riparto fra gli enti delegati di cui al piano di forestazione e bonifica montana per l'anno 2011 approvato dalla Regione.

2. Le Province, previo accantonamento delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi di propria competenza in coerenza con la disposizione di cui al comma 1, provvedono direttamente al trasferimento delle suddette risorse in favore delle Comunità Montane, la cui sede legale ricade nella propria competenza territoriale, previa specifica autorizzazione da parte della Giunta regionale resa a seguito della valutazione delle risorse da assegnare ai singoli enti a conclusione delle procedure istruttorie e di valutazione delle domande di aiuto presentate nell'ambito del Piano di sviluppo regionale (PSR) Campania 2007/2013 – misure 226 e 227.

3. Gli enti delegati devono utilizzare le risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo in applicazione della lettera b), comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 27 giugno 2011, n. 9 (Modifiche alle leggi regionali 20 giugno 2006, n. 13 - Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni, e 15 marzo 2011, n. 4 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2011), e devono trasmettere al settore competente della Giunta regionale l'elenco dei progetti previsti nel piano di forestazione e bonifica montana 2011 che sono realizzati con tali risorse.

4. In applicazione della deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2006, n. 1334, le risorse di cui al comma 1 che superano i fabbisogni finanziari, valutati per competenza provinciale, nell'ambito del piano di forestazione e bonifica montana 2011 approvato dalla Regione, devono essere restituiti alla Regione Campania che provvede al successivo riparto fra gli enti delegati.

5. L'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al comma 1 deve tener conto di quanto disposto dal comma 44, dell'articolo 1 della legge regionale 4/2011.


 

 

Art. 10

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro