Legge Regionale 30 ottobre 2018, n. 30.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 79 del 30 ottobre 2018

 

"Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2018, n. 3 (Azioni per il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata e disposizioni per il Piano regionale per i beni confiscati. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2012, n. 7)."

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:     

 

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2018, n. 3)

1. Il comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 2018, n. 3 (Azioni per il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata e disposizioni per il Piano regionale per i beni confiscati. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2012, n. 7), è così modificato:

a) le parole "Agenzia nazionale per i beni confiscati", ovunque ricorrano nel testo sono sostituite dalle seguenti: "Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata";

b) al punto 2) della lettera g), che modifica il comma 2, dell'articolo 6 della legge regionale 7/2012, le parole "presieduto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato" sono sostituite dalle seguenti: "presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore alle Politiche integrate di sicurezza e legalità";

c) la lettera a) del punto 3) della lettera g), che modifica il comma 3, dell'articolo 6 della legge regionale 7/2012, è abrogata;

d)  alla lettera c) del punto 3) della lettera g), che modifica il comma 3, dell'articolo 6 della legge regionale 16 aprile 2012, n. 7, le parole: "c) un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati" sono sostituite dalle seguenti: "c) un rappresentante dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, previa intesa con le amministrazioni statali interessate";

e) al punto 3) della lettera g), che modifica il comma 3 bis dell'articolo 6 della legge regionale 7/2012, dopo le parole "dello stesso" sono aggiunte le seguenti "nonché gli assessori regionali competenti per specifici temi da trattare nell'ambito dei lavori dell'Osservatorio";

f)  al punto 4) della lettera g), che modifica il comma 4, dell'articolo 6 della legge regionale 7/2012, le parole: "Il sistema interattivo di monitoraggio dei beni confiscati alla criminalità organizzata interagisce con il sistema informativo dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati anche attraverso appositi accordi o convenzioni. Il sistema interattivo di monitoraggio può anche interagire con altri eventuali sistemi di monitoraggio sui beni confiscati promossi da altri enti, associazioni o gruppi, successivamente ad appositi accordi o convenzioni" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione promuove la stipula di accordi e convenzioni sia con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata sia con altri eventuali sistemi di monitoraggio sui beni confiscati promossi da altri enti, associazioni o gruppi al fine di promuovere l'interazione dei rispettivi sistemi.".


 

 

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca