Legge Regionale 8 agosto 2018, n. 28.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 29 dicembre 2018, n. 6030 dicembre 2019, n. 27 e 29 dicembre 2020, n. 38.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


 

 

Testo vigente della Legge regionale 8 agosto 2018, n. 28.

 

 "Misure per l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2018-2020 - Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2018"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

 

La seguente legge:     

 

Art. 1

(Disposizioni per l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2018 - 2020)

 

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2018-2020.


 

2. In particolare la presente legge intende dare attuazione alle seguenti misure indicate nella parte seconda del DEFR 2018 - 2020: trasporti; tutela dell'ambiente e del territorio; attività produttive, ricerca e innovazione; turismo e cultura; pari opportunità e inclusione sociale; razionalizzazione dell'area finanziaria, contabilità e controlli. 


 

3. Al fine di promuovere il trasporto ferroviario delle merci aventi origine o destinazione in uno dei nodi logistici e portuali campani è istituito il "Fondo per il sostegno di azioni per il trasporto ferroviario delle merci".


 

4. Il Fondo di cui al comma 3 concorre alle finalità e allo strumento di incentivazione di cui all'articolo 1, commi 648 e 649 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2016), secondo le modalità e le procedure di attuazione stabilite dal decreto ministeriale 14 luglio 2017, n. 125 (Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).


 

5. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente per materia, definisce, in conformità al regolamento di cui all'articolo 1, comma 649 della legge 208/2015 e alle vigenti disposizioni nazionali ed europee, i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo.


 

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3, 4 e 5 si provvede per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 mediante la spesa fino ad un milione di euro annui a valere sugli stanziamenti della Missione 10, Programma 6, Titolo 2 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020.


 

7. Il trasferimento degli alloggi di edilizia agevolata – convenzionata, previsto dai bandi  pubblicati antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero delle Infrastrutture  del 22 aprile 2008, n. 32438 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità' europea), può avvenire anche oltre il termine di trenta mesi dalla data di ultimazione dei lavori,  se il mancato rispetto non sia imputabile ai soggetti attuatori.


 

8. Per le finalità di cui al comma 7, il legale rappresentante del soggetto attuatore interessato presenta motivata istanza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla struttura amministrativa competente in materia di governo del territorio che si pronuncia entro i successivi sessanta giorni. In caso di pronuncia favorevole non trova applicazione la revoca del contributo per inosservanza del termine previsto al comma 7.


 

9. Al fine di implementare le azioni di riforma e di efficientamento della gestione del sistema regionale dell'intervento pubblico nel settore abitativo del patrimonio immobiliare, al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016), dopo le parole "riordinare gli IACP" sono inserite le seguenti: "anche mediante liquidazione degli stessi,".


 

10. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite le Parti sociali, adegua le previsioni del regolamento regionale 28 giugno 2016, n. 4 (Riordino degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e istituzione dell'Agenzia campana per l'edilizia residenziale - ACER in attuazione dell'articolo 3, comma 4, lettera a), della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1) alle modifiche legislative di cui al comma 9.


 

11. I Comuni provvedono al censimento e al monitoraggio delle cavità sotterranee presenti nelle aree urbanizzate del proprio territorio e predispongono specifici piani di intervento per la mitigazione del rischio di crollo.


 

12. I piani di intervento di cui al comma 11 sono trasmessi alla competente struttura amministrativa della Giunta regionale che, sulla base di criteri di priorità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, provvede a finanziare i relativi interventi nell'ambito della disponibilità delle risorse assegnate a legislazione vigente.


 

13. In presenza di crolli di cavità sotterranee che hanno provocato danni alle infrastrutture edilizie sovrastanti, la Regione interviene in via prioritaria attraverso le competenti strutture amministrative a supporto dei Comuni per la gestione dell'emergenza, nonché per il monitoraggio del fenomeno e la valutazione degli interventi necessari alla mitigazione e alla eliminazione del rischio nell'ambito della disponibilità delle risorse assegnate a legislazione vigente.


 

14. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 11, 12 e 13 sono quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli stessi si provvede mediante autorizzazione di spesa nell'ambito della Missione 9, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022. (1)

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 20 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27.


 

15. L'articolo 14 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 10 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania) è sostituito dal seguente:

"Art. 14 (Attività di ispezione, di controllo e vigilanza)

1. Il direttore generale individua il personale incaricato degli interventi ispettivi, nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dall'A.R.P.A.C. - ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

2. Il direttore generale individua e nomina tra il personale incaricato degli interventi ispettivi, i dipendenti che nell'esercizio delle loro funzioni operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della legge 132/2016.

3. In ogni dipartimento provinciale è istituita una sezione di Polizia giudiziaria ambientale, a cui è assegnato il personale ispettivo con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.".


 

16. Per ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria, la Regione avvia una ricognizione dello stato della qualità dell'aria dei Comuni campani, in collaborazione con gli enti preposti al controllo.


17. Nell'ambito del censimento delle emissioni in atmosfera, in collaborazione con gli enti locali e le autorità preposte al controllo ambientale e sanitario, la Regione individua, a livello comunale o di zona, le principali sorgenti di emissione presenti nel territorio considerato al fine di ampliare il novero degli eventuali inquinanti da ricercare e rendere più razionali, omogenei ed appropriati alle specificità territoriali, gli interventi di monitoraggio delle potenziali sostanze inquinanti e della loro speciazione e quelli di riduzione delle emissioni previsti nel Piano regionale per la tutela della qualità dell'aria.


 

18. All'esito della ricognizione di cui al comma 16 la Giunta regionale adotta, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, il piano regionale per la qualità dell'aria sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) predisposizione   di  piani  del  traffico  comunale e  regionale, con  la  destinazione  di  aree minime a  zone a traffico limitato al fine di ridurre la circolazione di auto inquinanti;

b) modalità di inibizione totale dal traffico in orari specifici e zone di particolare interesse;

c) predisposizione  di  Piani  Energetici  Comunali  (PEC)  per  il  monitoraggio   dei   consumi energetici e facilitazioni all'utilizzo di fonti alternative;

d) promozione di controlli periodici agli impianti pubblici e privati;

e) lavaggi  periodici  e  sistematici   delle   strade  cittadine  e utilizzo  per la pavimentazione di asfalti elettrostatici;

f) efficienza e ripulitura di canne fumarie e apposizioni di filtri se necessario.


 

19. Al fine di implementare le spese per le attività connesse all'agricoltura e sostenere lo sviluppo sul territorio delle aree rurali del settore agricolo ed agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico, per l'anno 2018, è disposto un incremento di euro 3.000.000,00 a valere sullo stanziamento della   Missione 16, Programma 1, Titolo 1 e contestuale decremento della medesima somma a valere sullo stanziamento della Missione 20, Programma 1, Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018 -2020.


 

20. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 13 giugno 2016, n. 20 (Norme per l'applicazione pianificata del fuoco prescritto) dopo le parole "e degli agrotecnici laureati" sono aggiunte le seguenti: "o un Direttore Operazioni Spegnimenti (DOS)".


 

21. La legge regionale 20 gennaio 2017, n. 5 (Interventi per favorire la coltura della canapa (Cannabis sativa L.) e le relative filiere produttive) è così modificata:

a) al comma 4 dell'articolo 1 le parole "nella fitodepurazione dei siti inquinati" sono soppresse;

b) al comma 1 dell'articolo 2 le parole "nei terreni inquinati" sono soppresse.


 

22. La Regione Campania, attraverso gli Enti parco e i Centri Assistenza Tecnica (CAT), promuove la valorizzazione dei prodotti tipici locali e la fruizione del turismo eco-sostenibile.


 

23. Al fine di sostenere la ricerca e l'innovazione e contribuire alla formazione dei giovani ricercatori universitari, è stanziato un contributo straordinario a favore della società consortile Biogem per l'anno 2018, di euro 800.000,00 e, per le medesime finalità, a favore della società consortile Ceinge-Biotecnologie Avanzate è stanziato un contributo straordinario, per l'anno 2018, di  euro 500.000,00.  Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a  euro 1.300.000,00 per l'anno 2018, si provvede con incremento della Missione 14, Programma 3, Titolo I mediante prelevamento di una somma di pari importo sulla Missione 20, Programma 1, Titolo I del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020. 


 

24. In funzione del piano di ristrutturazione, la Regione riconosce alla Fondazione IDIS Città della Scienza un contributo ordinario di euro 1.000.000,00 nell'esercizio 2018 e di euro 3.000.000,00 negli esercizi 2019 e 2020. A tal fine, la Missione 5, Programma 2, Titolo 1 è incrementata di euro 1.000.000,00 nell'esercizio 2018, di euro 3.000.000,00 negli esercizi 2019 e 2020, quale contributo ordinario, mediante prelevamento di pari importo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020.


 

25. L'erogazione dei contributi di cui al comma 24 è subordinata all'approvazione del piano di ristrutturazione e del nuovo statuto della Fondazione.


 

26. La Regione Campania, per realizzare i principi della economicità di gestione, dell'efficienza, della produttività, della redditività e della razionalizzazione delle risorse, individua nei distretti di alta tecnologia e nei laboratori pubblico - privati di cui al decreto direttoriale n.713/Ric del 29 ottobre 2010 (Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007/2013) gli strumenti operativi di innovazione e di trasferimento tecnologico nell'ambito delle tematiche definite nel documento di programmazione RIS 3. Le attività affidate ai suddetti distretti e laboratori sono la divulgazione tecnologica, la produzione di informazioni strategiche  e di intelligenza economica con riferimento particolare al foresight tecnologico, l'attivazione di relazione tra imprese e tra imprese e sistema della ricerca e dell'innovazione, lo sviluppo e la realizzazione di attività di ricerca e di innovazione a favore delle PMI del territorio regionale, la realizzazione di dimostratori tecnologici e "best practice" funzionali all'attuazione delle linee strategiche della Regione Campania.


 

27. La Regione Campania applica il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 giugno 2011, n. 57175 (Equiparazione delle lauree specialistiche e magistrali della classe 9/S - LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, alle lauree specialistiche e magistrali della classe 6/S - LM - 6 Biologia, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici in ambito medico -sanitario).


 

28. Al fine di sostenere le attività e i servizi attivati dalle Province relativamente alla funzione non fondamentale "Musei, biblioteche e pinacoteche", il fondo speciale per gli oneri relativi a spese correnti, istituito ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della legge regionale 9 novembre 2015, n. 14 (Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190) è  assestato ad euro 4.000.000,00  per le annualità 2018, 2019 e 2020.  Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro  340.000,00 euro per l'anno 2018, euro  2.102.282,80 per l'anno 2019 ed euro  1.833.814,40 per l'anno 2020, si provvede mediante incremento della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 e contestuale prelevamento di una somma di pari importo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018- 2020. 


 

29. È istituito il Fondo per attività e iniziative istituzionali, con una dotazione di  euro 3.800.000,00 per l'anno 2018, finalizzato a valorizzare e sostenere iniziative istituzionali di supporto alla domanda culturale, alla memoria e conservazione di pratiche e saperi, al sostegno di eventi e contenitori culturali di interesse regionale, di iniziative dirette a promuovere e assicurare il decoro, la sicurezza e la vivibilità urbana e ambientale, nonché la fruizione e la valorizzazione del patrimonio e degli spazi pubblici.


 

30. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 29 si provvede mediante incremento, per l'anno 2018, della Missione 1, Programma 1, Titolo 1 e prelievo di pari importo dalla Missione 20 Programma 1, Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018 - 2020.


 

31. La Regione Campania promuove progetti sperimentali volti ad avviare azioni di sostegno alle donne con alopecia da chemioterapia e delle loro famiglie residenti in Campania, anche attraverso l'erogazione di un contributo economico per l'acquisto della parrucca, quale ausilio che può concorrere a migliorare la qualità di vita e l'inclusione sociale e a sviluppare e radicare la cultura della solidarietà. 


 

32. Con delibera della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 31. 


 

33. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 31 pari ad euro 70.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante incremento della Missione 12, Programma 7, Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2018 – 2020 e contestuale riduzione di pari importo della Missione 20, Programma 1, Titolo 1.


 

[34. La Regione Campania, come misura complementare alle attività socio-educative, avvia un progetto sperimentale al fine di consentire l'accesso gratuito ad attività sportive ai minori dai sei ai quindici  anni che appartengono a nuclei familiari aventi reddito ISEE inferiore a  euro 10.000,00.] (2)

 

(2) Comma abrogato dall'articolo 3, comma 9 della legge regionale 19 gennaio 2021, n. 38.


 

[35. La Giunta regionale individua le zone interessate dal progetto privilegiando le aree con maggiore disagio sociale e definisce i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 34.] (2)

 

(2) Comma abrogato dall'articolo 3, comma 9 della legge regionale 19 gennaio 2021, n. 38.


 

[36. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 34 e 35,  pari a  euro 150.000,00 per l'anno 2018 si fa fronte mediante incremento di pari importo della Missione 6, Programma 1, Titolo 1 e  contestuale riduzione della Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del Bilancio di previsione per gli anni 2018 -2020.]  (2)

 

(2) Comma abrogato dall'articolo 3, comma 9 della legge regionale 19 gennaio 2021, n. 38.


 

37. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'Economia civile, quale nuovo modello economico di produzione e di sviluppo sostenibile ed efficace strategia di Welfare di comunità, è istituito, presso il Consiglio regionale, senza nuovi o maggiori oneri, l'Osservatorio per lo studio, la ricerca e la promozione dell'economia civile, di seguito denominato Osservatorio.


 

38. L'Osservatorio svolge attività di studio, di analisi e di impulso, anche formulando proposte volte ad attivare un sistema di reti e collaborazioni territoriali e ad individuare modalità di coordinamento delle risorse in materia.


 

39. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delibera le modalità di funzionamento e la composizione interna dell'Osservatorio, anche prevedendo la partecipazione di rappresentanti ed esperti della materia. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di diarie, indennità di presenza e rimborsi spesa comunque denominati.


 

40. L'articolo 17 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017 – 2019 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2017) è sostituito dal seguente:

"Art.17 (Mutui contratti dagli enti locali con la cassa depositi e prestiti)

1. La Regione autorizza l'utilizzo delle economie sui mutui contratti antecedentemente alla data di entrata in vigore dell'articolo 27 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008)  per opere pubbliche  ed  interventi autorizzati agli effetti delle leggi regionali 31 ottobre 1978, n. 51 (Normativa regionale per la programmazione, il finanziamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe e attribuzioni agli enti locali), 12 dicembre 1979, n. 42 (Interventi regionali per la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, il completamento e l'acquisto di impianti e attrezzature sportive per la promozione e la diffusione della pratica sportiva) e 6 maggio 1985, n. 50 (Contributo della Regione per opere di edilizia scolastica),  per la quota assistita da contributi regionali e con esclusione dei mutui con scadenza antecedente il 1° gennaio 2020.

2. Per l'utilizzo dell'economia è richiesta la sola comunicazione alla Regione Campania senza la relativa approvazione.

3. Le economie di cui al comma 1, anche mediante accorpamento dei residui di più mutui, possono essere utilizzate dagli enti locali beneficiari prioritariamente per ulteriori lavori afferenti ai progetti originari ovvero ad un nuovo progetto con finalità diverse ma comunque volti alla realizzazione di investimenti da concludersi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti beneficiari dei contributi regionali pluriennali a valere sull'ammortamento di mutui ai sensi delle leggi regionali 51/1978, 42/1979, 50/1985 e della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania) contratti con la Cassa depositi e prestiti o altro istituto di credito fino alla data di entrata in vigore dell'articolo 27 della legge regionale 1/2008, decadono dal medesimo contributo se alla data del 31 dicembre 2019 non è intervenuto l'affidamento dei lavori.". 


 

41. Al pagamento delle tasse automobilistiche regionali sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere intestatari di un veicolo nei registri di immatricolazione. Si considerano quale soggetto passivo dell'imposizione tributaria i soggetti che, al momento della costituzione del presupposto d'imposta, risultino essere proprietari o titolari di diritto reale di godimento al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli; si considerano quale oggetto della tassa automobilistica regionale di proprietà i veicoli di proprietà, o sui quali sussista diritto reale di godimento di persone, fisiche o giuridiche, residenti nel territorio della Regione per effetto della loro iscrizione al PRA. (3)

 

(3) Periodo aggiunto dall'articolo 1, comma 22, lettera a) della legge regionale 29 dicembre 2018, n. 60.


 

42. Per l'applicazione delle tasse automobilistiche regionali, ogni atto o fatto costitutivo, modificativo ovvero estintivo dei presupposti previsti al comma 41 deve essere trascritto o annotato nei registri di immatricolazione dei veicoli. Le predette registrazioni, da effettuarsi in conformità alle disposizioni vigenti, hanno efficacia a decorrere dalla data dell'evento, fatto salvo quanto previsto al comma 43.


 

43. La perdita del possesso è annotata nei registri di immatricolazione dei veicoli mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonché presentazione di ogni altra documentazione idonea ad attestare l'inesistenza del presupposto giuridico. (4) La dichiarazione produce i suoi effetti dalla data della sua annotazione e l'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica cessa a decorrere dal periodo di imposta successivo a tale data.

 

(4) Parole aggiunte dall'articolo 1, comma 22, lettera b) della legge regionale 29 dicembre 2018, n. 60.


 

44. In caso di mancata trascrizione o annotazione nei registri di immatricolazione dei veicoli degli atti o dei fatti previsti al comma 43, i soggetti di cui al comma 41 sono tenuti al pagamento delle tasse automobilistiche regionali salvo prova contraria. (5)

 

(5) Parole aggiunte dall'articolo 1, comma 22, lettera c) della legge regionale 29 dicembre 2018, n. 60.


 

45. Gli uffici competenti procedono all'annullamento, totale o parziale delle pretese tributarie, sulla base delle risultanze delle trascrizioni o annotazioni nei registri di immatricolazione dei veicoli, nonché in tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale. (6)

 

(6) Parole aggiunte dall'articolo 1, comma 22, lettera d) della legge regionale 29 dicembre 2018, n. 60.


 

46. Con riferimento agli atti di data certa, per i quali la legge non prevede la possibilità di annotazione nei registri di immatricolazione dei veicoli, è consentito l'aggiornamento dell'archivio tributario, secondo le modalità stabilite dai commi 7 e 8 dell'articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).


 

47. Nei casi di prima immatricolazione del veicolo e degli eventuali successivi cambi di titolarità dello stesso, il soggetto intestatario della carta di circolazione che non adempie alle prescritte formalità nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA) è tenuto al pagamento della tassa automobilistica.


 

48. Dal 1° gennaio 2019, il contribuente che si trovi nella condizione di registrare la perdita di possesso di un veicolo per furto può richiedere il rimborso di quota parte della tassa automobilistica regionale versata. Il diritto al rimborso è riconosciuto per il periodo nel quale non si è goduto del possesso del veicolo, purché sia pari almeno ad un quadrimestre, in misura proporzionale al numero di mesi interi successivi a quello in cui si è verificato l'evento interruttivo del possesso.  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a  euro 300.000,00 annui per gli esercizi 2019 e 2020, si provvede mediante prelievo nell'ambito della Missione 20, Programma 1, Titolo 1 e corrispondente incremento della Missione 1, Programma 4, Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020. 


 

49. Per il contenimento della spesa pubblica regionale, la Regione, previa ricognizione dello stato degli immobili, provvede alla razionalizzazione della spesa per i servizi assicurativi degli stessi.


 

50. Al comma 2 dell'articolo 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) le parole da "tre tecnici " fino alle parole "iscrizione all'albo" sono sostituite dalle seguenti: "cinque professionisti tecnici, tra cui ingegneri, architetti, geologi e geometri, iscritti nel relativo albo professionale, tre dei quali in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o di diploma  di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici. I restanti due componenti possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali.".


 

51. All'articolo 9 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 38 (Disciplina dei beni regionali) è aggiunto, infine, il seguente comma: "17bis. Per gli immobili della disciolta Opera Nazionale Combattenti l'applicazione delle procedure di alienazione di cui al presente articolo è subordinata alla preliminare mancata accettazione della proposta irrevocabile di acquisto notificata all'occupante dell'immobile. L'accettazione è comunicata nel termine perentorio di trenta giorni con contestuale versamento della caparra di un importo pari al 20 per cento del prezzo di stima e saldo del prezzo entro e non oltre il termine di otto mesi dall'accettazione.".


 

52. All'articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2002, n. 14 (Adesione alla istituzione comunale di San Giorgio a Cremano Premio "Massimo Troisi") sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole "concede" sono aggiunte le seguenti: "al Comune di San Giorgio a Cremano, quale soggetto attuatore";

b) al comma 2 le parole "alla Istituzione" sono sostituite dalle seguenti "al Comune";

c) al comma 3 le parole "l'Istituzione Comunale del Premio Massimo Troisi" sono sostituite dalle seguenti: "il Comune".


 

53. La legge regionale 14/2002 è rifinanziata per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 300.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede con incremento della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 mediante prelevamento di una somma di pari importo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018- 2020. 


 

54. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 18 (Istituzione dell'ufficio del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed osservatorio regionale sulla detenzione), la parola "favorevoli" è sostituita dalle seguenti: "validi, considerate anche le schede bianche".


 

55. Al punto 3), della lettera c), del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 6 dicembre 2013, n. 19 (Assetto dei Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale) la parola "maggioritaria" è soppressa.


 

56. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 (Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano), sono inseriti i seguenti:

"1bis. A cadenza annuale, entro il 30 settembre di ciascun anno, la Direzione generale competente in materia di ciclo delle acque, sentito l'Ente idrico campano, effettua il monitoraggio dello stato di collocazione del personale compreso negli elenchi approvati dalla Giunta regionale di ricognizione del personale addetto, alla data del 1° giugno 2011, alla gestione e/o manutenzione di servizi ed impianti afferenti il ciclo. Tale monitoraggio è effettuato con articolazione su base distrettuale, in riferimento all'ubicazione di opere ed impianti. Il personale che, a seguito del subentro di gestione, non risulti ricollocato con le procedure di cui al comma 1 è incluso in apposito elenco allegato agli atti di monitoraggio. Fermo restante la prioritaria ricollocazione del personale già dipendente del gestore subentrato, per la copertura di ulteriori fabbisogni occupazionali in sede distrettuale conseguenti a subentri in gestioni esistenti, nonché all'attivazione di nuove gestioni in conformità alla presente legge, in attuazione di accordi sindacali con le organizzazioni maggiormente rappresentative, è prevista la prioritaria ricollocazione lavorativa del personale incluso nell'elenco allegato ai predetti atti di monitoraggio.

1ter. Il personale di cui al comma 1bis, in aggiunta all'utilizzo delle opportunità previste dal comma 1bis, può essere utilizzato alle dipendenze dei soggetti realizzatori di opere e/o interventi di adeguamento funzionale e/o manutenzioni di opere ed impianti esistenti, inclusi nella programmazione regionale e/o distrettuale, in applicazione di specifiche clausole sociali inserite negli atti di gara ed affidamento ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo  18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

1quater. Le procedure di cui al comma 1ter possono essere applicate anche per l'utilizzo di personale dipendente dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, anche con ricorso al distacco temporaneo ai sensi dell'articolo 23 bis del decreto legislativo  del  30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)  in attuazione e per le finalità di programmi di risanamento e razionalizzazione approvati ai sensi del decreto legislativo  19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Per le medesime finalità possono essere stipulati accordi fra soggetti gestori, anche con ricorso alle vigenti norme in materia di contratti di rete.".


 

57. In attuazione del piano operativo di cui all'articolo 24 del d.lgs. 175/2016,  approvato dal Presidente della Giunta regionale con decreto n. 274 del 29 settembre 2017  ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38 (Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale), è istituita dalla Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2018, la società regionale unica del polo ambientale, secondo le procedure del  d.lgs. 175/2016.


 

58. La società regionale unica del polo ambientale subentra nelle attività già svolte dalle società in controllo diretto e indiretto della Regione ed operanti in campo ambientale e svolge ulteriori attività connesse o similari, come individuate dalla Giunta regionale.


 

59. Per le finalità di cui ai commi 57 e 58, la Giunta regionale:

a) approva atto costitutivo e statuto della costituenda società, prevedendo quale oggetto sociale la produzione di servizi di interesse generale necessari al perseguimento delle finalità istituzionali della Regione in materia ambientale e di difesa suolo, nonché l'autoproduzione di beni e servizi strumentali alla Regione e ai suoi enti strumentali, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento, e il capitale sociale non inferiore ad euro 200.000,00;

b) approva il piano industriale triennale della nuova società che presenta le condizioni per la sostenibilità economica e finanziaria nel triennio, anche con riferimento alla gestione delle risorse umane. Il piano contempla:

1) le attività affidabili, secondo criteri di continuità operativa e funzionale con le società già operanti in materia ambientale;

2) il rafforzamento e l'efficientamento economico delle attività, promuovendo l'affidamento delle attività compatibili con l'oggetto sociale da parte degli enti strumentali del perimetro regionale, inclusi quelli del servizio sanitario regionale, nonché favorendo, anche per finalità diverse, la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, dell'articolo 6 del medesimo d.lgs. 175/2016, che consenta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

3) l'organico della società, salvaguardando i livelli occupazionali esistenti, ovvero programmando, qualora necessario per il recupero dell'efficienza, forme di ottimizzazione delle risorse umane e misure per l'esodo volontario incentivato del personale;

c) adotta, sulla base della situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle società partecipate operanti in materia ambientale le determinazioni per consentire alle rispettive assemblee dei soci le deliberazioni di cui all'articolo 2484 del codice civile, fissando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione ed i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa,  compreso il suo esercizio provvisorio, in funzione del migliore realizzo.


 

60. Fino alla costituzione della società regionale unica del polo ambientale, proseguono le attività già svolte dalle società regionali operanti in campo ambientale per garantire lo svolgimento dei servizi di pubblico interesse ad esse affidati, con la salvaguardia dei livelli occupazionali in essere.


 

61. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 57, 58, 59 e 60 si provvede attraverso l'incremento della Missione 9, Programma 1, Titolo 3 mediante prelevamento di euro 200.000,00 dalla Missione 20, Programma 1, Titolo 1 del Bilancio  di previsione finanziario  per il triennio 2018/2020.


 

62. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 30 maggio 2018, n. 23 (Variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020 della Regione Campania) è sostituito dal seguente: "1. La società in house Campania Ambiente e Servizi S.p.A. è destinataria di un intervento finanziario a titolo di ricapitalizzazione nella misura non superiore ad euro 6.750.000,00 per far fronte a quanto strettamente necessario al ripiano delle perdite, di cui con la presente legge si riconosce la legittimità, e alla ricostituzione del capitale sociale al minimo di legge, ai sensi dell'articolo 2447 del codice civile e in attuazione del piano di ristrutturazione aziendale, approvato ai sensi dell'articolo 14, comma 4 del d.lgs. 175/2016, dal quale risulta comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte". 


 

63. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 25 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità) la parola "favorevoli" è sostituita dalle seguenti: "validi, considerate anche le schede bianche".


 

64. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37 (Principi e strumenti della programmazione ai fini dell'ordinamento contabile regionale) dopo le parole "economali" sono aggiunte le seguenti: ",dei beni mobili e dei magazzini regionali".


 

65. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 23 luglio 2018, n. 25 (Costituzione e funzionamento della Consulta di Garanzia Statutaria ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto della Regione Campania) la parola "inderogabilmente" è soppressa.


 

66. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca