Legge Regionale 11 aprile 2018, n. 15.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 29 del 13 aprile 2018

 

"Disposizioni per la promozione, diffusione e ricerche di tecniche per l'agricoltura di precisione ed uso sostenibile delle risorse in agricoltura"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:       

 

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Campania promuove un modello di agricoltura multifunzionale fonte di sviluppo economico, sociale e ambientale attraverso politiche agricole che incentivano modelli agronomici virtuosi per la protezione della funzionalità dei suoli, per l'innovazione e la sostenibilità in agricoltura, per un uso efficiente delle risorse naturali, per la tutela delle risorse idriche e la riduzione dell'impatto ambientale delle produzioni.

2. La Regione, nell'ottica di una sostenibilità avanzata di tipo climatico ed ambientale, promuove modelli di agricoltura di precisione e di uso sostenibile delle risorse naturali.

3. La Regione favorisce, inoltre, lo sviluppo di sistemi produttivi caratterizzati da un rapporto sempre più integrato con il territorio, per il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente, l'utilizzo delle nuove tecniche per la lotta ai parassiti e per l'aumento della qualità e produttività nonché le forme di gestione più razionali e lungimiranti delle risorse naturali e in particolare della risorsa idrica.


 

 

Art. 2

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge per agricoltura di precisione si intende una strategia di politica di sviluppo agricolo, forestale e zootecnico, che si avvale di moderne strumentazioni, basata sull'osservazione, la misura e la risposta dell'insieme di variabili quanti-qualitative inter ed intra-campo, che intervengono nell'ordinamento produttivo per definire, dopo l'analisi dei dati sito-specifici, un sistema di supporto decisionale per l'intera gestione aziendale con l'obiettivo di ottimizzare i rendimenti nell'ottica di una sostenibilità avanzata di tipo climatico ed ambientale, economico, produttivo e sociale.

2. L'agricoltura di precisione si pone l'obiettivo di ridurre l'utilizzo di prodotti fitosanitari limitandolo ai casi di trattamenti mirati strettamente necessari in mancanza di adeguate alternative e di sperimentare tecniche naturali innovative nella lotta ai parassiti.


 

 

Art. 3

(Misure per favorire lo sviluppo dell'agricoltura di precisione in Campania e l'uso sostenibile delle risorse naturali)

1. La Regione promuove le tecniche di precisione in ambito agricolo, forestale e zootecnico anche attraverso apposite misure attuative del Piano di Sviluppo Rurale, utilizzando lo strumento delle linee guida nazionali, adottate dal Ministero delle Politiche agricole e forestali, per:

a) preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi;

b) incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima;

c) tutelare le acque superficiali, marine e sotterranee;

d) promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione;

e) potenziare su tutto il territorio regionale la redditività delle aziende agricole, la competitività e la qualità delle produzioni alimentari.


 

 

Art. 4

(Osservatorio Regionale Agricoltura di Precisione - ORAdP)

1. È istituito L'Osservatorio Regionale Agricoltura di Precisione, di seguito denominato ORAdP, parte integrante dell'articolato sistema di presidi territoriali agroalimentari e di sviluppo rurale, con sede presso l'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania.

2. L'ORAdP è la struttura di riferimento a livello regionale per l'individuazione delle tecnologie disponibili e del loro migliore utilizzo in base alle colture prevalenti.

3. L'ORAdP è il centro di raccolta dati sulla superficie agricola regionale utilizzata per tracciare gli strumenti regionali per il finanziamento delle pratiche più innovative e sostenibili.

4. I dati raccolti dall'ORAdP in relazione all'utilizzo delle tecnologie di precisione presso le aziende agricole sono utilizzati unicamente sotto il profilo quantitativo e senza identificazione dei singoli utenti, in forma anonima e funzionale alle analisi aggregate realizzate per i fini di cui alla presente legge.

5. L'ORAdP:

a) svolge attività informativa fornendo agli agricoltori indirizzi sulle applicazioni di precisione disponibili e più efficaci a rispondere alle necessità produttive;

b) favorisce l'accesso libero ai dati utili allo sfruttamento di tecnologie di agricoltura di precisione e promuove l'utilizzo di programmi open source per l'applicazione delle tecniche agricole di precisione;

c) garantisce l'accesso semplificato alla cooperazione con la ricerca e ai finanziamenti congiunti per il mondo produttivo e il mondo tecnologico;

d) pubblica un rapporto annuale a carattere congiunturale per fornire informazioni sull'annata agraria di riferimento contenente l'analisi delle criticità anche in relazione ai mutamenti climatici.

6. I dati raccolti sono utilizzati al fine di misurare e controllare gli effetti dei mutamenti climatici in agricoltura anche per la valutazione storicizzata dei danni.

7. Le attività dell'ORAdP sono poste in evidenza sul portale web della Regione Campania alla sezione Agricoltura.

8. La Giunta Regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione adottata previo parere della Commissione consiliare competente, istituisce e definisce la composizione e il funzionamento dell'ORAdP.

9. La partecipazione all'ORAdP è a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di diarie, indennità di presenza e rimborsi spesa comunque denominati.


  

 

Art. 5

(Uso sostenibile delle risorse in agricoltura)

1. La Regione Campania si pone l'obiettivo di ridurre, nel periodo 2018-2020, i volumi di prodotti fitosanitari utilizzati in agricoltura in conformità agli indirizzi europei.

2. La Regione Campania, attraverso l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAC), nell'ambito delle attività svolte per il monitoraggio delle acque superficiali e di falda nelle aree maggiormente esposte a pressione agricola, definisce e avvia un piano di campionamento e monitoraggio della durata di ventiquattro mesi sulla presenza della sostanza attiva glifosate e dei suoi prodotti di degradazione.

3. La Giunta regionale, in  coerenza con gli obiettivi posti dalla presente legge e in attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014 (Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione  comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi") e del decreto del Ministero della salute del 9 agosto 2016 relativo alle condizioni d'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate, sentita la Commissione consiliare competente, predispone specifiche linee di indirizzo per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari e diserbanti in coerenza con le disposizioni di cui al paragrafo A.5 dell'allegato al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014 (PAN) e per l'individuazione da parte delle autorità locali competenti delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili di cui al paragrafo A.5.6 dell'allegato al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014 (PAN) in cui è vietato o sottoposto a restrizioni l'utilizzo di prodotti fitosanitari e diserbanti e delle rispettive fasce limitrofe di rispetto. Con il medesimo provvedimento elabora una proposta di regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari ed indica le procedure per le attività di controllo.

4. La Regione Campania, fatto salvo che l'attività di formazione  è esercitata attraverso la filiera istituzionale o attraverso enti di formazione  regolarmente accreditati, può stipulare accordi e protocolli a livello territoriale con le università, gli istituti agrari, gli ordini e i collegi professionali di riferimento, gli istituti competenti in materia appartenenti agli enti pubblici di ricerca ed altre strutture pubbliche o a partecipazione  pubblica per lo svolgimento  di specifiche attività seminariali  sulle materie elencate nell'allegato I al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi).


 

 

Art. 6

(Elaborazione dei dati)

1. I dati raccolti dall'ORAdP sono elaborati, organizzati e certificati in forma aggregata in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici previa stipula di apposita convenzione.

2. La Giunta regionale, con propri provvedimenti, definisce forme di partecipazione all'ORAdP e ambiti di collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici e con i laboratori di ricerca in agricoltura che operano presso le università in ambito regionale, stipulando apposite convenzioni o accordi.


 

 

Art. 7

(Linee di indirizzo sulla base dei dati elaborati dall'ORAdP)

1. I dati elaborati dall'ORAdP possono costituire linee di indirizzo per la Regione Campania per le attività di programmazione dei fondi europei, per investimenti nella sperimentazione e nello sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative nel settore dell'agricoltura di precisione con i partenariati europei per l'innovazione, enti di ricerca, università e imprese.


 

 

Art. 8

(Ricerca applicata e Progetti Pilota)

1. La Regione Campania, nell'ambito del Centro per la Ricerca Applicata in Agricoltura (CRAA) di cui è componente con l'Università Federico II di Napoli, l'Università di Salerno, l'Università del Sannio, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l'ARCA 2010 scarl, promuove attività di ricerca applicata e la realizzazione di progetti pilota per agricoltura e zootecnia in ambito agricolo di precisione.

2. L'ORAdP collabora con il CRAA fornendo dati ed informazioni sulle tecnologie disponibili e ad alta sostenibilità.



 

Art. 9

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

2. L'Amministrazione provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


 

 

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

                                                                                                                      De Luca