Legge Regionale 12 febbraio 2018, n. 2.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 30 ottobre 2018, n. 31.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


 

 

Testo vigente della Legge Regionale 12 febbraio 2018, n. 2.


"Norme per la promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche alla legge regionale 3 agosto 2013, n. 9 - Istituzione del servizio di Psicologia del territorio della Regione Campania".

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:     

 

INDICE

Articolo 1 Finalità

Articolo 2 Definizioni

Articolo 3 Programmazione degli interventi e soggetti attuatori

Articolo 4 Formazione

Articolo 5 Servizio Civile volontario degli anziani

Articolo 6 Gestione di terreno pubblico

Articolo 7 Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2013, n. 9 (Istituzione del Servizio di Psicologia del territorio della Regione Campania)

Articolo 8 Protocolli d'intesa

Articolo 9 Clausola valutativa

Articolo 10 Norma finanziaria

Articolo 11 Entrata in vigore


 

 

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Campania, in coerenza con i principi costituzionali e con l'articolo 31 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328), per tutelare e garantire il diritto alla qualità della vita ed alla sicurezza in favore della popolazione anziana, promuove e sostiene azioni per:

a) l'invecchiamento attivo che valorizzano il ruolo degli anziani nella comunità attraverso la partecipazione alla vita sociale, economica e culturale, per facilitare percorsi di autonomia e di benessere fisico, mentale, sociale e superare ogni forma di categorizzazione e logica assistenzialistica per attenuare i disagi e prevenire i fenomeni di discriminazione basati sull'età, ageismo;

b) la formazione inter e intra generazionale, l'accesso delle persone anziane alle nuove tecnologie;

c) l'aggiornamento e la riqualificazione dei soggetti che operano, a vario titolo e con specifiche competenze a favore delle persone anziane;

d) l'incentivazione delle attività di volontariato e dell'associazionismo, di reciprocità, nonché l'assunzione di ruoli attivi di utilità sociale delle persone anziane;

e) la prevenzione ed il contrasto del fenomeno delle truffe ai danni della popolazione anziana;

f) il mantenimento del benessere attraverso la diffusione di corretti stili di vita e dell'attività fisico-sportiva, anche con campagne di informazione e sensibilizzazione;

g) la promozione dell'inclusione abitativa delle persone anziane e di misure che ne favoriscano l'accoglienza in gruppi appartamento ed altre forme di coabitazione, privilegiando soluzioni di solidarietà intergenerazionale;

h) il contrasto al fenomeno della ludopatia tra gli anziani;

i) la promozione delle iniziative di turismo sociale che facilitano l'accesso delle persone anziane ad eventi musicali, teatrali e cinematografici, a mostre e musei favorendone l'impegno attivo nella promozione della storia, della cultura e delle tradizioni locali;

l) la prevenzione dell'allontanamento precoce dal contesto abituale di vita attraverso l'offerta dei sistemi tecnologici, quali il telesoccorso e la teleassistenza, che collegano la persona anziana ai servizi di pronto intervento sociale e ne agevolano la vita quotidiana, come previsti dalla vigente normativa regionale;

m) la diffusione di Centri sociali polifunzionali, di spazi e luoghi d'incontro, come previsti dalla vigente normativa regionale, per favorire scambi di relazioni anche intergenerazionali e per prevenire i fenomeni dell'isolamento sociale;

n) l'incentivazione alla partecipazione in ruoli di cittadinanza attiva responsabile e solidale.


 

 

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) persona anziana: la persona ultrasessantacinquenne;

b) invecchiamento: il processo che si sviluppa lungo l'intero arco della vita assumendo caratteristiche differenziate e altrettante diversità individuali che vanno riconosciute dando senso e valore a tutte le età;

c) invecchiamento attivo: il processo che promuove la capacità continua della persona di ridefinire e modificare il proprio progetto e contesto di vita con azioni che favoriscano opportunità di autonomia, benessere, salute, sicurezza e partecipazione alle attività sociali, allo scopo di migliorare la qualità della vita e di affermare la dignità delle persone che invecchiano.


 

 

Art. 3

(Programmazione degli interventi e soggetti attuatori)

1. La Regione persegue le finalità della presente legge mediante la programmazione di interventi coordinati ed integrati a favore delle persone anziane negli ambiti della salute e della sicurezza, della formazione permanente, del lavoro, della cultura e del turismo sociale, dello sport e del tempo libero, dell'impegno civile e del volontariato.

2. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, predispone la programmazione degli interventi e ne favorisce l'attuazione promuovendo le iniziative territoriali in collaborazione con Comuni singoli o associati in ambiti territoriali, con le Aziende Sanitarie Locali, con le istituzioni scolastiche e le Università delle LiberEtà e della Terza Età, con i soggetti del terzo settore quali le organizzazioni del volontariato, le associazioni di promozione sociale e gli organismi della cooperazione sociale, nonché gli altri soggetti privati non aventi scopo di lucro che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge, iscritti agli Albi ed ai registri regionali, se previsti dalla normativa vigente, e con le associazioni di categoria dei pensionati.

3. La Giunta regionale predispone il programma triennale degli interventi per l'attuazione della presente legge e lo approva previo parere della commissione consiliare competente in materia.


 

 

Art. 4

(Formazione)

1. La Regione, attraverso campagne mirate di informazione, di sensibilizzazione, di promozione della salute e della socialità, promuove e sostiene percorsi formativi:

a) di invecchiamento attivo con particolare attenzione all'impegno civile e alla cittadinanza attiva;

b) per valorizzare le attività delle Università della terza età, comunque denominate, per l'acquisizione di conoscenze non formali nei differenti campi del sapere;

c) delle persone anziane che si occupano di accudire ed educare i nipoti, allo scopo di favorire la conciliazione della vita lavorativa e familiare dei loro figli;

d) per la sicurezza domestica, stradale e per una gestione efficace del risparmio;

e) per la promozione di azioni di contrasto alle dipendenze, di prevenzione e contrasto delle truffe e dei raggiri ai danni della popolazione anziana;

f) per programmi di impegno sociale di sostegno e di accompagnamento a persone in disagio e in difficoltà;

g) per la promozione di iniziative tese al recupero dell'artigianato e degli antichi mestieri, con la valorizzazione delle capacità e delle competenze delle persone anziane, anche a sostegno di nuove opportunità formative e lavorative in favore dei giovani;

h) per favorire una sana alimentazione, la pratica di corretti stili di vita, l'aumento del benessere, la migliore socializzazione anche attraverso l'attività fisica, di carattere ludico-sportiva non agonistica;

i) per l'impegno civile delle persone anziane nella promozione della storia, della cultura e delle tradizioni locali;

l) per gli interventi, che favoriscano il completamento graduale dell'attività lavorativa durante il passaggio alla fase di quiescenza e la trasmissione dell'esperienza professionale ai più giovani nell'ambito di percorsi di orientamento o prima formazione, quale componente della più ampia azione per l'invecchiamento attivo e la salvaguardia del benessere psico-fisico e sociale della popolazione anziana, anche con il concorso delle imprese e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

m) per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione continua di tutti coloro che operano, a vario titolo, anche volontario, nei confronti delle persone anziane;

n) per l'accesso delle persone anziane alle tecnologie, alle informazioni ed ai servizi digitali favorendo la sinergia tra gli organismi attivi nel territorio.


 

 

Art. 5

(Servizio Civile volontario degli anziani)

1. La Regione per favorire l'impiego degli anziani in attività socialmente utili, sostiene:

a) il servizio civile volontario degli anziani con progetti specifici inseriti in protocolli operativi con gli enti pubblici;

b) i progetti sperimentali tra enti pubblici ed associazioni iscritti agli albi e registri regionali, ove previsti dalle normative vigenti;

c) i Comuni che attivano incontri periodici con le persone in quiescenza, per acquisirne la disponibilità ad effettuare prestazioni gratuite nell'ambito delle loro competenze e professionalità per i bisogni della comunità di riferimento.

2. I progetti previsti dal comma 1, lettere a) e b) possono prevedere l'impiego degli anziani per le seguenti attività:

a) di ausilio nella sorveglianza presso le scuole, durante il percorso di andata e di ritorno dalle rispettive abitazioni alle scuole e viceversa, in collaborazione con le famiglie, con le istituzioni scolastiche e con la polizia municipale; (1)

b) azioni finalizzate alla valorizzazione e alla salvaguardia dei parchi e dei giardini pubblici, dei monumenti e dei beni culturali; (2)

c) di compagnia ad altre persone anziane e alle persone che si trovano in condizioni di isolamento, anche in strutture socio-sanitarie e penitenziarie e, se possibile, in strutture per migranti;

d) di informazione ai cittadini sulle offerte dei servizi comunali e delle altre amministrazioni locali;

e) di assistenza ai soggetti in condizione di impedimento temporaneo per l'accesso ai servizi pubblici e per svolgere piccoli compiti giornalieri;

f) di informazioni ai cittadini sulle situazioni temporanee di disagio urbano e degli interventi programmati per farvi fronte;

g) di promozione e sviluppo della cultura, nonché del patrimonio storico, artistico e ambientale, anche attraverso la vigilanza dei musei e delle biblioteche comunali;

[h) di controllo dei flussi degli spettatori in occasione di eventi e di manifestazioni pubblici.] (3)

3. Alle persone anziane che partecipano ai progetti di invecchiamento attivo di cui al comma 1, possono essere riconosciuti, sulla base della disponibilità offerta, crediti sociali fruibili in servizi erogati dagli enti locali promotori dei progetti, ovvero opportunità culturali, formative, sportive e ricreative, gratuite o a costi ridotti.

4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione delle proposte progettuali.


(1) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 30 ottobre 2018, n. 31.

(2) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 30 ottobre 2018, n. 31.

(3) Lettera abrogata dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 30 ottobre 2018, n. 31.

 

 

Art. 6

(Gestione di terreno pubblico)

1. I Comuni possono affidare alle persone anziane singole o associate, la gestione gratuita di terreni comunali per le attività di giardinaggio, di orticoltura e di cura dell'ambiente naturale, per consentire la migliore tutela e fruibilità per i cittadini.

2. I Comuni stabiliscono i criteri generali, le modalità ed i requisiti per l'affidamento della gestione di terreno pubblico sulla base della dichiarazione di disponibilità della persona anziana a svolgere l'attività volontaria, i doveri di comportamento ed individuano la struttura comunale di riferimento per il coordinamento delle attività.

3. I Comuni possono sempre revocare l'affidamento per sopravvenute esigenze pubbliche.


 

 

Art. 7

(Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2013, n. 9 - Istituzione del Servizio di psicologia del territorio della regione Campania)

1. La legge regionale 3 agosto 2013, n. 9 è così modificata:

a) dopo la lettera i), del comma 1, dell'articolo 2 è aggiunta la seguente:

"i bis) interventi in favore degli anziani vittime di raggiri e truffe.".


 

 

Art. 8

(Protocolli d'intesa)

1. La Regione per la sicurezza e la tutela della popolazione anziana, oltre a quanto disposto nel Piano Sociale Regionale, promuove la stipula di protocolli d'intesa con le forze dell'ordine e le associazioni dei tutori dell'ordine in congedo, per consentire agli anziani attivi di svolgere le attività di sensibilizzazione ed informazione sul territorio di appartenenza. (1)

 

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge regionale 30 ottobre 2018, n. 31.

 

 

Art. 9

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale la relazione sullo stato di attuazione e sui risultati ottenuti dall'applicazione della presente legge con l'indicazione degli interventi avviati e realizzati nonché delle eventuali criticità emerse.


 

 

Art. 10

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede per l'anno 2018 mediante incremento per euro 100.000,00 a valere sulla Missione 12, Programma 03, Titolo 1 e contestuale decremento, per l'anno 2018, della medesima somma a valere sulla Missione 20, Programma 01, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020.


 

 

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca