Legge Regionale 6 dicembre 2011, n. 20.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 75 del 7 dicembre 2011

 

 "Istituzione registro regionale di dialisi e trapianto"

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

 

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge ha per finalità:

a) la corretta programmazione e gestione delle risorse nel settore della nefrologia, dialisi e trapianto renale;

b) il monitoraggio e contenimento della spesa sanitaria nel settore;

c) la raccolta di dati epidemiologici per la stima dei bisogni annuali e per adeguati programmi di prevenzione;

d) l'istituzione di un registro regionale campano di dialisi e trapianto;

e) l'istituzione del comitato tecnico scientifico regionale.


 

 

Art. 2

(Registro regionale di dialisi e trapianto)

1. Per le finalità previste dall'articolo 1, presso l'assessorato alla sanità della Regione Campania, è istituito il registro regionale di dialisi e trapianto. Il registro è unico ed organizzato in due sezioni: dialisi e trapianti. Per le proprie finalità, si avvale gratuitamente del sistema informativo della Società Italiana di Nefrologia, di seguito denominata SIN.

2. Sul registro previsto dal comma 1 sono annotati tutti i soggetti, residenti nella Regione Campania, immessi in un programma di dialisi cronica ed i pazienti sottoposti a trapianto renale.

3. Il referente del registro è il responsabile regionale in carica della SIN.

4. La Giunta regionale, al fine di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto della protezione dei dati personali, stabilisce con Regolamento, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e nell'osservanza dei provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali, i criteri in materia di protezione dei dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica.


 

 

Art. 3

(Scheda di rilevazione dati)

1. Per i fini previsti dalla lettera c), comma 1, dell'articolo 1, il registro utilizza la scheda di rilevazione della SIN, società a carattere scientifico con finalità di interesse generale e di utilità sociale.


 

 

Art. 4

(Comitato tecnico scientifico regionale)

1. È istituito, presso l'assessorato della sanità, il comitato tecnico scientifico regionale.

2. Il comitato è costituito da:

a) l'assessore alla sanità o da un suo delegato, dirigente dell'assessorato, in qualità di presidente;

b) un rappresentante per ogni provincia, direttore dell'unità operativa complessa (UOC) di nefrologia e dialisi, nominato dall'assessore alla sanità;

c) un rappresentante della SIN;

d) un rappresentante delle associazioni di tutela degli interessi dei pazienti;

e) un funzionario regionale nella qualità di segretario;

f) dai direttori di cattedra universitaria di nefrologia medica.

3. Nello svolgimento dei compiti attribuiti ed in relazione ai temi trattati, il comitato può essere integrato da esperti del settore.

4. Il comitato è rinnovato ogni cinque anni.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assessore alla sanità nomina i componenti del comitato tecnico scientifico regionale.

6. La partecipazione al comitato è a titolo gratuito e non compete alcun rimborso a qualsiasi titolo.


 

 

Art. 5

(Compiti del comitato tecnico scientifico)

1. Il comitato tecnico scientifico presenta annualmente all'assessorato alla sanità e alla commissione consiliare competente in materia di sanità e sicurezza sociale una relazione sull'attività svolta in merito ai dati epidemiologici, alla programmazione di spesa e alla prevenzione delle malattie renali. Il comitato tecnico scientifico, di concerto con l'osservatorio epidemiologico, formula proposte sulle evoluzioni della terapia dialitica, sui nuovi strumenti da introdurre e sulle innovazioni tecnico scientifiche.


 

 

Art. 6

(Compiti dei centri di nefrologia e dialisi)

1. Al momento della immissione di un paziente in un programma di dialisi cronica, il centro di nefrologia o dialisi, pubblico e privato, che inizia il trattamento compila e trasmette la scheda di rilevazione, entro quindici giorni dal primo trattamento dialitico, al referente del registro previsto all'articolo 2.


 

 

Art. 7

(Sanzioni)

1. Il mancato adempimento degli obblighi previsti all'articolo 6 comporta:

a) per le strutture private accreditate la sospensione del pagamento delle prestazioni e, in caso di recidiva, la sospensione dell'accreditamento;

b) per i direttori o i responsabili delle unità ospedaliere di nefrologia e dialisi, elemento negativo in relazione al raggiungimento degli obiettivi dirigenziali.


 

 

Art. 8

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro