Legge Regionale 28 luglio 2017, n. 20.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 61 del 31 luglio 2017

 

"Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico. Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

 

La seguente legge:     

 

 

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9)

1. La legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) è così modificata:

a) al comma 8, dell'articolo 2, dopo le parole: "di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile)" sono aggiunte le seguenti:  "e quelle presentate da uffici regionali.";

b) al comma 9 dell'articolo 2, dopo le parole: "attività di cui alla presente legge" sono aggiunte le seguenti: "e per finanziare iniziative e programmi di prevenzione del rischio sismico nonché per finanziare gli interventi di somma urgenza, o similari relativi a problematiche connesse e generate da alti rischi";

c) al comma 9 bis, dell'articolo 2, dopo le parole:" con regolamento di Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "sono, altresì, individuati, con regolamento, opere e lavori privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, che non comportano il preavviso scritto e il rilascio del provvedimento sismico, ma esclusivamente il titolo abilitativo edilizio, nel rispetto della normativa vigente.";

d) il comma 10, dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"10. La denuncia dei lavori è finalizzata ad ottenere l'autorizzazione sismica ovvero il deposito sismico, di cui all'articolo 4. Per le denunce soggette a deposito sismico il competente Ufficio, verificata la presenza degli elaborati ed allegati dichiarati, nonché di copia del versamento, rilascia, di norma contestualmente alla presentazione, l'attestazione di avvenuto deposito del progetto. Le denunce dei lavori soggette a deposito sismico sono sottoposte a controlli con metodi a campione, finalizzati a verificare la correttezza amministrativa e delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti. Nel procedimento finalizzato all'autorizzazione sismica l'ufficio, verificata la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori, svolge un'istruttoria e attesta la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti; nel caso di lavori minori tale verifica è svolta con modalità semplificate, avvalendosi degli esiti del controllo che compete al collaudatore ai sensi dell'articolo 5 comma 1, primo periodo, fermo restando il controllo con metodo a campione, finalizzato a verificare la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti.";

e) il primo periodo del comma 3, dell'articolo 4, è sostituito dal seguente: "Nelle zone classificate a bassa sismicità, fatta eccezione per i casi di cui al comma 1, i lavori possono iniziare dopo che il competente Ufficio ha rilasciato l'attestazione di avvenuto deposito.";

f) il comma 3 bis dell'articolo 4, è abrogato;

g) dopo il comma 4, dell'articolo 4, sono aggiunti i seguenti:

"4 bis. Qualora il Genio civile non abbia rilasciato l'autorizzazione sismica nei termini previsti, il committente entro i successivi 15 giorni può trasmettere una relazione tecnica asseverata del collaudatore in corso d'opera che esplicita l'attività di controllo già svolta ai sensi dell'articolo 2, comma10.                                                                                                    

4 ter. Il Genio Civile, nel termine di 15 giorni dalla data di presentazione, prende atto della relazione asseverata del collaudatore in corso d'opera e rilascia l'autorizzazione sismica ovvero la rigetta se non sussistono i presupposti di legge.                    

4 quater. Anche in tal caso sono effettuati controlli sulla progettazione con metodi a campione, finalizzati a verificare la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti."

h) il secondo periodo, del comma 1, dell'articolo 4 bis, è sostituito dal seguente: "Le medesime attività e funzioni afferenti opere la cui altezza strutturale superi i metri 10,50 restano in capo al Genio civile.".


 

 

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca