Legge Regionale 15 marzo 1984, n. 15.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 26 marzo 1993, n. 13 e 7 agosto 2014, n. 16.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 

Testo vigente della Legge Regionale 15 marzo 1984, n. 15.

«Nuova normativa per la classificazione delle aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta».

 

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto.

 Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1 (1)

Attività ricettiva

È attività ricettiva diretta alla produzione dei servizi per l'ospitalità.

Le aziende organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva si distinguono in aziende ricettive alberghiere ed in aziende ricettive all'aria aperta e con la presente legge si classificano nell'interesse pubblico ed ai fini di una corretta informazione, in base ai requisiti indicati nell'allegato prontuario di classificazione.

 

(1) I riferimenti alle aziende ricettive all'aria aperta del presente articolo sono stati abrogati dall'articolo 19, comma 1 della legge regionale 26 marzo 1993, n. 13.

 

Art. 2

Aziende ricettive alberghiere

Le aziende ricettive alberghiere sono esercizi pubblici a gestione unitaria che forniscono alloggio e possono disporre di ristorante, bar ed altri servizi accessori.

Sono considerate aziende ricettive alberghiere e vengono assoggettate alla relativa disciplina gli alberghi propriamente detti e le residenze turistico - alberghiere.

Sono alberghi le aziende ricettive aventi le caratteristiche di cui al I comma del presente articolo che, ubicate in uno o più stabili, o parte di stabili, possiedono i requisiti minimi di cui all'art. 4 della presente legge e quelli indicati nella tabella A) dell'allegato.

Possono assumere la denominazione di «Motel» gli alberghi particolarmente attrezzati per l'alloggiamento e l'assistenza delle autovetture e/o delle imbarcazioni.

I «Motel», qualunque sia il numero di stelle assegnato, devono assicurare uno standard minimo di servizio di autorimessa per box o parcheggio con tanti posti macchina e/o imbarcazioni quante sono le camere degli ospiti maggiorati del 10% nonché servizi di primo intervento, di assistenza meccanica per turisti motorizzati (per via terra e per via mare), rifornimento di carburante, ristorante o tavola calda e fredda, bar. Possono assumere la denominazione di «Villaggio - albergo» le aziende che, dotate dei requisiti propri degli alberghi, sono caratterizzate dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso ed inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

Sono «Residenze turistico - alberghiere» le aziende alberghiere che offrono alloggio in almeno sette unità abitative arredate costituite da uno o più locali forniti di servizio autonomo di cucina e che posseggono i requisiti di cui alla tabella B) dell'allegato.

 

Art. 3 (1)

[Aziende ricettive all'aria aperta]

[Le aziende ricettive all'aria aperta sono esercizi pubblici a gestione unitaria che in aree recintate ed attrezzate forniscono alloggio al pubblico sia in propri allestimenti sia in spazi atti ad ospitare turisti forniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili; le aziende ricettive all'aria aperta possono disporre di ristorante, spaccio, bar ed altri servizi accessori.

Sono considerati aziende ricettive all'aria aperta e vengono assoggettati alla relativa disciplina i villaggi turistici ed i campeggi.

Sono villaggi turistici le aziende ricettive all'aria aperta organizzate per il soggiorno e la sosta dei turisti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento, in tende, roulottes ed altri manufatti realizzati in materiali leggeri non vincolati permanentemente al suolo (semplicemente appoggiati o ancorati al suolo).

Sono campeggi le aziende ricettive all'aria aperta attrezzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tende e di altri mezzi autonomi di pernottamento purché trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere a trasporto eccezionale.

I villaggi turistici ed i campeggi devono possedere i requisiti indicati nelle tabelle C) e D).

Nei campeggi è consentita la presenza di tende o roulottes installate a cura della gestione, quali mezzi sussidiari di pernottamento, purché in misura non superiore al 15% del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, purché in misura non superiore al 15% del numero complessivo delle piazzole autorizzate.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 19, comma 1 della legge regionale 26 marzo 1993, n. 13.

 

Art. 4 (1)

Classificazione delle aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta

Le aziende ricettiva alberghiere sono classificate in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnate con 5 stelle, 4 stelle, 3 stelle, 2 stelle, 1 stella.

Ai fini della classifica «gli alberghi» devono comunque possedere i seguenti requisiti:  

a) almeno sette camere destinate alla ricettività;  

b) almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto;  

c) un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera;  

d) un locale ad uso comune.

[Gli alberghi classificati a 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva «Lusso >> mediante autorizzazione del Comune, quando siano in possesso degli standards tipici degli esercizi di classe internazionale stabiliti mediante legge regionale.] (2)

Alle residenze turistiche alberghiere non può essere attribuita la classificazione con contrassegno inferiore a due stelle.

Alle aziende ricettive all'aria aperta la classificazione è effettuata con l'attribuzione di una, due, tre, quattro stelle.

L'attribuzione del numero delle stelle è effettuata sulla base del punteggio ricavato dalla somma dei coefficienti numerici corrispondenti ai singoli requisiti posseduti.

L'attribuzione della classifica è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio, la quale deve contenere le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione assegnata, al numero delle camere e dei letti, al numero dei posti tenda, al periodo di apertura (stagionale o annuale) ed all'ubicazione.

È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile, all'esterno o all'interno di ciascuna azienda ricettiva alberghiera ed all'aria aperta, il segno distintivo corrispondente al numero di stelle assegnate.

La classificazione ha validità per un quinquennio con decorrenza dal 1 gennaio. Per le nuove aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta attivate durante il quinquennio e per le aziende riclassificate ai sensi dell'art. 9 la classificazione ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso.

Le operazioni di classifica delle Aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta devono essere espletate nel semestre precedente l'anno di inizio del quinquennio di validità della classificazione stessa.

Non si procede a revisione di classifica nell'ultimo anno del quinquennio.

 

(1) I riferimenti alle aziende ricettive all'aria aperta del presente articolo sono stati abrogati dall'articolo 19, comma 1 della legge regionale 26 marzo 1993, n. 13.

(2) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 178 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

 

Art. 5 (1)

[Vengono classificate con una stella le mini aree di sosta che hanno un minimo di dieci ed un massimo di trenta piazzole e svolgono la propria attività, integrata anche con le altre attività extra turistiche, a supporto del turismo campeggistico itinerante, rurale ed escursionistico.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 19, comma 1 della legge regionale 26 marzo 1993, n. 13.

 

Art. 6 (1)

[I campeggi ed i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva «A» (annuale) quando sono aperti per la doppia stagione estivo - invernale o sono autorizzati dal Comune ad esercitare la propria attività per l'intero arco dell'anno.

La chiusura temporanea dei campeggi di cui al presente articolo può essere consentita per un periodo di tre mesi all'anno a scelta dell'operatore, e deve essere indicata nelle guide specializzate nonché segnalata nelle insegne del campeggio o del villaggio turistico.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 19, comma 1 della legge regionale 26 marzo 1993, n. 13.

 

Art. 7 (1) (2)

[Assegnazione della classifica]

[Per le aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta in attività la classificazione viene assegnata sulla base dello stato di fatto dell'immobile o del terreno interessato e degli elementi denunciati.

Per le nuove aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta la classifica viene assegnata in via provvisoria sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi denunciati, ed assegnato in via definitiva entro 90 giorni dall'inizio dell'attività dell'esercizio a seguito di accertamento da parte del Comune.]

 

(1) I riferimenti alle aziende ricettive all'aria aperta del presente articolo sono stati abrogati dall'articolo 19, comma 1 della legge regionale 26 marzo 1993, n. 13.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 178 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

 

Art. 8

Dipendenze

Le dipendenze delle aziende ricettive alberghiere devono essere ubicate nelle immediate vicinanze della casa madre e vengono classificate sulla base dei requisiti posseduti.

 

Art. 9 (1) (2)

[Revisione di classifica]

[Qualora durante il quinquennio intervengono notevoli mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione dell'Azienda ricettiva alberghiera ed all'aria aperta o qualora non sussistano più i requisiti necessari per il mantenimento dell'azienda ricettiva stessa al livello di classificazione cui è stata assegnata, si provvede, di ufficio, o a domanda, alla revisione della classifica dell'azienda ricettiva, in corrispondenza alle mutate condizioni ed ai requisiti effettivamente posseduti.

In presenza di sopravvenute carenze dei requisiti per il mantenimento del livello di classifica assegnata, il titolare della licenza di esercizio è tenuto a farne denuncia all'Ente a ciò preposto, nel cui territorio è sita l'azienda ricettiva alberghiera ed all'aria, per l'adozione del provvedimento di classifica.]

 

(1) I riferimenti alle aziende ricettive all'aria aperta del presente articolo sono stati abrogati dall'articolo 19, comma 1 della legge regionale 26 marzo 1993, n. 13.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 178 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

 

Art. 10 (1)

Denominazione di azienda ricettiva alberghiera ed all'aria aperta

La denominazione per ciascuna azienda ricettiva è attribuita previa approvazione del Comune.

La denominazione di una azienda ricettiva non può essere assunta da altre aventi sedi nello stesso territorio comunale nè, in caso di azienda cessata, senza formale autorizzazione del titolare dell'azienda stessa cessata, fatta salva l'applicazione delle norme del Codice Civile vigenti in materia.

 

(1) I riferimenti alle aziende ricettive all'aria aperta del presente articolo sono stati abrogati dall'articolo 19, comma 1 della legge regionale 26 marzo 1993, n. 13.

 

Art. 11 (1)

[Esercizio delle funzioni amministrative di classificazione da parte dell'Ente preposto]

[Le funzioni amministrative di classificazione delle aziende ricettive alberghiere sono delegate ai Comuni ai sensi dell'art. 56 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 ed art. 19 comma I lettera C) legge regionale n. 54 del 28 maggio 1980. Tali funzioni vengono esercitate dai Comuni sentito l'Ente turistico competente per territorio.

Per l'assegnazione di una determinata classifica i titolari della licenza di esercizio delle aziende ricettive alberghiere devono, entro il mese di giugno dell'anno precedente il quinquennio di classificazione, inoltrare al Comune, nel cui territorio è sita l'azienda stessa, una denuncia contenente tutti gli elementi relativi: alle «prestazioni di servizi», alle «dotazioni, impianti ed attrezzature», nonché alla «ubicazione ed aspetti».

Coloro che richiedono la classificazione a cinque stelle possono anche richiedere l'aggiunta della denominazione «Lusso».

Stessa denuncia deve essere presentata in casi di nuova apertura, durante il quinquennio, di azienda ricettiva.

Ogni provvedimento di classificazione viene adottato dal Comune competente per territorio con deliberazione del Consiglio comunale entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia dei requisiti dell'azienda.

Entro lo stesso termine il Comune può richiedere agli interessati ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ed eventualmente accertare d' ufficio i dati indispensabili per l'attribuzione di classifica.

Il provvedimento di classifica viene trasmesso alla Provincia competente per territorio per l'approvazione.

Il provvedimento di classifica è comunicato agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e nel Foglio Annunzi Legali della Provincia.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 178 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

 

Art. 12

I Comuni autorizzano l'assunzione della denominazione «lusso» agli alberghi classificati in cinque stelle previo favorevole della Giunta regionale.

 

Art. 13 (1)

[Classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta]

[Ai Comuni sono attribuite le funzioni amministrative di classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta ai sensi dell'art. 60 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 19, I comma, lettera a) della LR n. 54 del 29 maggio 1980.

I Comuni provvederanno alla classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta tenendo presente i requisiti di strutture e di servizi indicati nella presente legge sentito l'Ente turistico competente per territorio.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 19, comma 1 della legge regionale 26 marzo 1993, n. 13.

 

Art. 14

Pubblicazione degli elenchi degli esercizi classificati

Effettuate le pubblicazioni degli elenchi e scaduti i termini utili per i ricorsi, la Provincia trasmette alla Regione di elenchi delle aziende ricettive classificate e, separatamente, quelli delle aziende ricettive per le quali siano stati presentati ricorsi.

La Giunta regionale provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione degli elenchi, divisi per provincia, contenenti le classificazioni divenute definitive.

Per le aziende ricettive alberghiere le cui classificazioni siano state impugnate con ricorso, e per le aziende la cui gestione sia iniziata durante il quinquennio, si provvede con elenchi suppletivi.

La Regione provvede, altresì, all'invio degli elenchi delle aziende ricettive classificate all'Ente Nazionale Italiano per il turismo per la pubblicazione dell'annuario degli alberghi d' Italia.

 

Art. 15

Attribuzione di migliore classificazione

l titolare di un esercizio alberghiero o il proprietario dello stabile relativo, il quale realizza opere di miglioramento delle strutture degli impianti o dei servizi, tali che l'azienda ricettiva possa ottenere una migliore classificazione, ne dà comunicazione al Comune competente per la classificazione, corredandola di una dettagliata descrizione dei lavori eseguiti. Il Comune accertata l'idoneità delle modificazioni apportate e sentito l'Ente turistico competente per territorio, dispone conseguentemente in ordine alla classificazione dell'esercizio.

 

Art. 16

Provvidenze per agevolare la migliore classificazione

Il titolare dell'azienda ricettiva o il proprietario dello stabile, in occasione dei lavori di modifica di cui al precedente articolo, che intenda usufruire delle provvidenze previste dalle leggi regionali di incentivazione turistica, può produrre domanda al Presidente della Giunta regionale, tramite il Comune competente per territorio corredandola del progetto dei lavori da eseguire e del preventivo di spesa.

Di tali domande di finanziamento debitamente istruite, previo accertamento dell'idoneità e utilità delle opere progettate, viene tenuto conto nella formulazione dei piani di riparto dei fondi destinati allo sviluppo della ricettività alberghiera.

 

Art. 17 (1)

[Sanzioni per mancata denuncia]

[Al titolare dell'azienda ricettiva che non abbia ottemperato all'obbligo della denuncia di cui all'art. 9 della presente legge, viene revocata la licenza di esercizio previa diffida.

La licenza può nuovamente essere concessa previa classificazione dell'azienda ricettiva allorché siano stati adempiuti gli obblighi relativi.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 178 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

 

Art. 18

Comportamento ostativo del titolare dell'azienda ricettiva

Il titolare dell'azienda ricettiva il quale non fornisce le informazioni richieste ai fini della classificazione o non consenta gli accertamenti superiormente disposti allo stesso fine, soggiace alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00. (1)

Il Comune può disporre, in caso di persistenza nel rifiuto, la sospensione della licenza di esercizio fino a quando il titolare dell'azienda ricettiva non abbia ottemperato a tale obbligo.

 

(1) Comma così modificato dall'articolo 1, comma 64 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

 

Art. 19

Sanzioni per attribuzione di falsa classificazione

Il titolare il quale ometta di indicare la classificazione o attribuisca alla propria azienda ricettiva con scritti, stampati ovvero pubblicamente in qualsiasi altro modo una classificazione, una denominazione o una insegna diversa da quelle autorizzate o affermi la sussistenza di attrezzatura non conforme a quelle esistente, soggiace alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00, indipendentemente dalla applicazione di eventuali sanzioni penali. La stessa sanzione si applica nei confronti del titolare che ometta di indicare la categoria (stella). (1)

In relazione a tali inadempienze il Comune può disporre la sospensione della licenza di esercizio da 10 a 60 giorni. I proventi delle sanzioni previste dall'art. 18 e dal presente articolo sono devoluti al Comune.

 

(1) Comma così modificato dall'articolo 1, comma 64 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

 

Art. 20

Esercizio delle funzioni di vigilanza

Ferme restando la competenza dell'Autorità di PS e quelle delle Autorità Sanitarie per i relativi settori di competenza, la vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge è esercitata dai Comuni e dalla Regione. (1)

 

(1) Comma così modificato dall'articolo 1, comma 65 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

 

Art. 21

Limite di applicazione

Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge si applicano le norme attualmente vigenti.

 

Art. 22 (1)

Disposizioni transitorie e finali

La nuova classificazione delle aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta è operante dal 1º gennaio 1985. Fino al 30 giugno 1984 si applicano le norme del RDL 18 gennaio 1937, n. 975 e successive modificazioni ed integrazioni per le aziende ricettive alberghiere, mentre per le aziende ricettive all'aria aperta si applicano le norme della legge 31 marzo 1958 n. 326 e del DPR 20 giugno 1961, n. 869.

In sede di prima applicazione della presente legge, le aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta in attività, aspiranti all'attribuzione di una stella, sono collocate a tale livello di classificazione anche se difettino di taluni requisiti obbligati per il medesimo livello di classificazione, purché i requisiti in possesso totalizzino il punteggio minimo di 30 punti nel caso di aziende alberghiere e di 40 punti nel caso di aziende ricettive all'aria aperta e a condizione che si dotino dei requisiti obbligati entro il 31 dicembre 1985.

 

(1) I riferimenti alle aziende ricettive all'aria aperta del presente articolo sono stati abrogati dall'articolo 19, comma 1 della legge regionale 26 marzo 1993, n. 13.

 

Art. 23 (1)

Il primo quinquennio di validità della classificazione delle aziende ricettive alberghiere e delle residenze turistiche alberghiere e delle aziende ricettive all'aria aperta scade alla data del 31 dicembre 1987. Gli alberghi che non possiedono i requisiti di almeno sette camere destinate alla ricettività e di un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera mantengono fino al 31 dicembre 1985 la classifica loro attribuita a condizione che entro il 31 dicembre 1984 presentino al Comune un progetto di adeguamento e che realizzino tale progetto entro il 31 dicembre 1985.

Trascorsi inutilmente detti termini la classifica viene revocata e, conseguentemente, viene revocata la licenza di esercizio.

 

(1) I riferimenti alle aziende ricettive all'aria aperta del presente articolo sono stati abrogati dall'articolo 19, comma 1 della legge regionale 26 marzo 1993, n. 13.

 

Art. 24 (1)

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno è prevista la seguente equiparazione di categoria:  

- alberghi di lusso - alberghi con 5 stelle e 5 stelle «L»;  

- alberghi di I categoria alberghi con 4 stelle e res. tur. alberghiere con 4 stelle;  

- alberghi di II categoria e pensioni di I categoria alberghi con 3 stelle e res. tur. alberghiere con 3 stelle, campeggi e villaggi turistici con 4 stelle;  

- alberghi di III categoria e pensioni di II categoria alberghi con 2 stelle, res. tur. alberghiere con 2 stelle, campeggi e villaggi turistici con 3 stelle;  

- alberghi di IV categoria e pensioni di III categoria alberghi con 1 stella, campeggi, villaggi turistici con 1 stella;  

- locande - campeggi e villaggi turistici con 1 stella.

 

(1) I riferimenti alle aziende ricettive all'aria aperta del presente articolo sono stati abrogati dall'articolo 19, comma 1 della legge regionale 26 marzo 1993, n. 13.

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 15 marzo 1984

Fantini