Legge Regionale 15 marzo 1984, n. 11

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 4 maggio 1987, n. 27, 25 agosto 1989, n. 17, 27 aprile 1990, n. 25, 26 gennaio 1994, n. 5, 25 novembre 1994, n. 39, 14 agosto 1996 n. 21, 19 gennaio 2009, n. 1 e 7 agosto 2014, n. 16.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 

Testo vigente della Legge Regionale 15 marzo 1984, n. 11

«Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per l'inserimento nella vita sociale»

 

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

La Regione Campania, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nell'ambito delle proprie attribuzioni di cui al DPR 24 luglio 1977, n. 616, assicura idonei interventi e servizi per la prevenzione, la diagnosi precoce, la cura e la riabilitazione degli handicaps.

La Regione Campania opera per rimuovere le situazioni invalidanti, di bisogno, di emarginazione e di non autosufficienza della persona e favorisce l'inserimento o il reinserimento in tutte le forme di vita sociale dei cittadini portatori di handicaps.

In particolare, la Regione:  

- adotta un'unica metodologia di rilevamento nell'individuare il tipo di handicaps;  

- privilegia le fasi della prevenzione e della diagnosi precoce delle menomazioni e delle loro cause, e stabilisce controlli ulteriori e sistematici del portatore di handicaps;  

- garantisce, dopo una partecipata analisi delle effettive necessità, interventi socio - sanitari di prevenzione, cura e riabilitazione che coinvolgano il contesto educativo socio - culturale del cittadino portatore di handicaps e privilegino il momento assistenziale territoriale e domiciliare, perseguendo l'obiettivo di tendere al superamento di ogni forma di ricovero;  

- favorisce il coinvolgimento della collettività nelle problematiche dello svantaggio psico - fisico, interventi educativo - riabilitativi vigilando sulla filosofia degli interventi, delle tecniche, dei farmaci e di ogni altro sistema che viene presentato per la prevenzione, la individuazione, la cura e la riabilitazione degli handicaps;  

- promuove la formazione e l'aggiornamento obbligatori di tutti gli operatori socio - sanitari del Servizio Sanitario Nazionale e, particolarmente, di quelli che intervengono nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione specifica di ogni tipo di handicaps;  

- promuove nell'ambito delle vigenti leggi, l'abolizione delle barriere architettoniche;  

- prevede interventi, anche di carattere economico per i singoli portatori di handicaps e per le famiglie che assistono congiunti portatori di handicaps non in regime di ricovero con l'obiettivo dell'inserimento familiare e sociale;  

- opera, nella consapevolezza che l'ambiente in cui il soggetto portatore di handicaps vive è determinante per lo stesso, affinché siano potenziati i servizi di educazione ed informazione sanitaria, per rendere cosciente la popolazione delle cause degli handicaps, dei problemi dei portatori e delle loro famiglie;  

- coordina gli interventi previsti dalle leggi statali e regionali per una migliore qualità della vita dei cittadini portatori di handicaps;  

- favorisce l'inserimento dei soggetti in difficoltà fisiche e/o intellettive negli asili nido, nella scuola materna e dell'obbligo e l'accesso ai corsi di istruzione media, primaria e secondaria, oltre che professionale, universitaria e post - universitaria, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della specifica normativa statale;  

- prevede, assicura e sostiene prioritariamente nella scelta e nell'attuazione degli interventi la partecipazione dei soggetti adottando, ove possibile, metodologie di gruppo e delle famiglie, mobilitando tutte le potenziali capacità;  

- favorisce la partecipazione dei cittadini disabili ai corsi ordinari di formazione professionale da scegliere in relazione al loro stato fisico e psichico, nel rispetto della loro volontà;  

- promuove iniziative per favorire, nell'ambito delle leggi vigenti in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette, l'inserimento dei cittadini portatori di handicaps nel mondo del lavoro; 

- opera per il controllo dei fattori e delle sostanze nocive presenti in ambienti lavorativi ai fini della prevenzione degli handicaps.

 

Art. 2 

Soggetto portatore di handicaps

Ai fini della presente legge, si considera «soggetto portatore di handicaps» la persona di qualsiasi età, che per evento patologico, congenito, ereditario acquisito, traumatico, patologico organico o comunque intervenuto, presenta una menomazione delle proprie facoltà fisiche e/o intellettive e/o sensoriali, che lo mettono in difficoltà di relazione, di apprendimento, di inserimento nella società.

Nei confronti dei soggetti di tutte le età, che presentino una totale assenza di autonomia e di autosufficienza, ed incapaci di provvedere ai propri bisogni primari, devono essere garantiti interventi e servizi tali da consentire un adeguato livello di vita.

 

Art. 3 

Strutture e interventi delle UUSSLL

In attesa del Piano Socio Sanitario Regionale, le Unità Sanitarie Locali predispongono, nell'ambito dei Servizi istituzionali, un programma dipartimentale per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps.

Tale programma dipartimentale si articola in:  

a) Programma preventivo per la gravidanza;  

b) Programma preventivo per i primi tre anni di vita;  

c) Programma per la cura e riabilitazione dei disturbi dello sviluppo psicologico dell'età evolutiva, degli handicaps e per la lotta contro l'emarginazione infantile;  

d) Programma per il sostegno socio - sanitario della formazione professionale e dell'integrazione lavorativa e sociale dei soggetti portatori di handicaps.

Nella prima applicazione della presente legge in conformità a quanto previsto dal Regolamento di attuazione, il Comitato di Gestione di ciascuna USL identificherà il personale che dovrà attendere ai programmi di cui al presente articolo, definendo un proprio organico che sarà sottoposto alla Regione per l'approvazione.

I Comuni, le Comunità Montane e le UUSSLL, ciascuno per la propria competenza, svolgono attività integrative degli interventi del programma dipartimentale, con particolare riferimento alla promozione di attività divulgative e di conoscenza nei confronti di tutti i cittadini ai fini della prevenzione e dell'inserimento e del reinserimento sociale.

 

Art. 4

Strutture altamente specializzate

In attesa del Piano Sanitario Regionale la Giunta, su proposta della struttura di cui all'art. 11, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e su conforme parere della Commissione Consiliare competente:   

a) identifica le strutture cui le UUSSLL faranno riferimento per gli interventi diagnostici o riabilitativi altamente specializzati e indica le modalità di rapporto operativo;  

b) stabilisce un accordo con l'Università per definire la sua collaborazione con i Programmi Dipartimentali delle UUSSLL nei campi della diagnostica, terapia e ricerca, nonché dell'aggiornamento e formazione del personale medico e paramedico.

La Giunta inoltre prepara il piano per la realizzazione di strutture o servizi multizonali altamente specializzati necessari per il funzionamento dei servizi e programmi di cui alla presente legge, tenendo conto delle priorità indicate dal Comitato Consultivo Regionale di cui all'art. 19.

 

Art. 5

Presidi per la riabilitazione

Le Unità Sanitarie Locali singole o associate istituiscono, previa autorizzazione della Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare Sanità, un presidio per la riabilitazione che dovrà essere dotato di personale, locali e attrezzature per le attività di:  

- fisioterapia;  

- massaggi;  

- rieducazione psicomotoria;  

- rieducazione psico - sensoriale;  

- terapie del linguaggio;  

- ortottica;  

- ginnastiche mediche e correttive;  

- guida all'uso di protesi;  

- educazione e guida dei soggetti handicappati, delle loro famiglie o delle persone interessate all'uso di tecniche di rieducazione fisica, psichica e sensoriale realizzabili autonomamente.

Tali attività sono attuate nel quadro dei programmi terapeutico - riabilitativi di cui all'art. 3, nonché su richiesta degli altri servizi e strutture dell'USL.

 

Art. 6

Strutture residenziali

Per la necessità di assistenza continuativa di utenti portatori di handicaps psico - fisici connesse con l'impossibilità temporanea o permanente della presa in carico nel nucleo familiare o a domicilio, le UUSSLL istituiscono, previa autorizzazione della Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare Sanità, strutture residenziali nelle quali è garantita l'assistenza durante l'arco delle 24 ore.

Nell'attuazione della presente legge è attribuita priorità alla ristrutturazione di Centri residenziali già esistenti, sia per adeguarli ai criteri stabiliti dalla presente legge, sia per trasformarli in strutture integrative di cui al successivo art. 7. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare contributi alle UUSSLL che presenteranno piani di strutturazione di Centri ubicati nel proprio territorio e gestiti in forma diretta.

 

 Art. 7 

Strutture e attività integrative

I Comuni, le Comunità Montane e le UUSSLL, ciascuno per le proprie competenze, ad integrazione degli interventi del programma dipartimentale di cui all'art. 3 istituiscono o promuovono:   

a) centri diurni per attività socio - educative e per lo sviluppo delle potenzialità creative e socio - comunitarie, compresi laboratori artigianali;  

b) d'intesa con i competenti organi scolastici, attività socio - comunitarie nella scuola dell'obbligo e nelle scuole materne, indirizzate ad alunni, docenti e non docenti e volte a facilitare l'integrazione dei soggetti in difficoltà socio - psicofisica;  

c) gruppi appartamento o comunità autogestiti;  

d) attività culturali, ricreative, sportive, soggiorni marini, montani o in località climatiche;  

e) facilitazioni per il trasporto pubblico di soggetti portatori di handicaps psico - fisici;  

f) attività di promozione dell'aiuto reciproco e di valorizzazione del volontariato.

 

Art. 8 

Aiuto domestico e scolastico

La Giunta Regionale, con appositi piani annuali, previo parere del Comitato Consultivo di cui all'art. 19, è autorizzata a erogare contributi ai Comuni e alle Comunità Montane che istituiscono il Servizio di aiuto domestico e scolastico.

Tale servizio opera in stretta correlazione con il Programma Dipartimentale di cui all'art. 3, con gli altri servizi e programmi dell'USL, con i Consigli di Circolo e di Istituto e secondo le indicazioni del Comitato di cui all'art. 19.

 

Art. 9 

Rapporto convenzionali

I Comuni, le Comunità Montane e le UUSSLL, per le rispettive competenze, in carenza di proprie strutture, possono stabilire rapporti convenzionali con Enti pubblici o privati e associazioni di volontariato senza fini di lucro per la gestione dei presidi e delle attività per l'assistenza di portatori di handicaps.

Le convenzioni, nel rispetto del DM 23 novembre 1982, dovranno conformarsi allo schema tipo previsto dal Regolamento di attuazione della presente legge e uniformarsi ai criteri in esso contenuti.

 

Art. 10 (1)

[Albo regionale]

[È istituito l'Albo regionale delle strutture e presidi a gestione privata previsti dagli artt. 5 e 6 della presente legge, che sarà tenuto dalla struttura prevista dal successivo art. 11.

Gli Enti privati che intendono gestire tali strutture e presidi devono presentare domanda corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti e caratteristiche di cui all'allegato D del Regolamento di attuazione della presente legge.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 17, comma 1 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1.

 

Art. 11 

Struttura dipartimentale regionale

Nell'ambito dell'Assessorato regionale alla Sanità è istituita una struttura dipartimentale preposta al coordinamento delle attività previste dalla presente legge e con gli specifici compiti appresso indicati:  

a) promozione e coordinamento delle attività di ricerca sugli handicaps che vengono svolte sul territorio regionale, con la possibilità di avvalersi a tale scopo del contributo di qualificate esperienze;  

b) organizzazione di un centro di documentazione e di informazione sugli aspetti sociali, tecnici ed amministrativi nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps, anche allo scopo di indirizzare i servizi sulle terapie e le tecnologie più avanzate da adottare nello svolgimento delle loro attività;  

c) utilizzazione dei dati sull'incidenza dei vari tipi di handicaps sul territorio regionale al fine di dettare indirizzi e formulare programmi sugli interventi più opportuni;  

d) coordinamento della formazione e dell'aggiornamento del personale destinato alle attività di prevenzione, cura, assistenza e riabilitazione;  

e) predisposizione degli indirizzi per la programmazione sul territorio delle strutture diagnostiche e terapeutiche ad alta specializzazione;   

f) controllo degli standard di prestazioni erogate su tutto il territorio regionale e valutazione delle attività rispetto agli obiettivi fissati dalla presente legge;  

g) tenuta dell'albo regionale di cui all'art. 10  e dell'archivio generale delle convenzioni stipulate dalle Unità Sanitarie Locali nella materia regolamentata dalla presente legge.

La struttura di cui al presente articolo opera in stretta collaborazione con il Comitato Consultivo regionale di cui al successivo art. 19.

 

Art. 12 

Il personale

Nella prima applicazione della presente legge il Comitato di Gestione di ciascuna USL identificherà il personale che dovrà operare per l'attuazione dei programmi presso le strutture di cui agli artt. 3 - 5 - 6 - 7.

Per il funzionamento delle strutture e dei servizi disciplinati dalla presente legge, i Comuni e le Comunità Montane utilizzeranno proritariamente personale qualificato già in servizio.

In carenza, i Comuni e le Comunità Montane provvedono alla formazione e/o all'aggiornamento del personale già in servizio, d' intesa con i responsabili dei programmi dipartimentali di cui all'art. 3 della presente legge.

Ai sensi della legge n. 833/78, art. 47 e DPR n. 761/79, art. 35, le UUSSLL sono autorizzate ad esigere il tempo pieno per gli operatori dei programmi, presidi ed interventi regolamentati dalla presente legge.

 

Art. 13 

Aggiornamento del personale

La struttura di cui all'art. 11 è autorizzata ad attuare iniziative di aggiornamento tecnico - organizzativo per i coordinatori tecnici e per i responsabili dei Programmi Dipartimentali di cui all'art. 3.

Inoltre la struttura di cui all'art. 11 coordina le iniziative di aggiornamento per il personale, che opererà nei programmi dipartimentali previsti dalla presente legge, predisposte dalle Unità Sanitarie Locali, in collaborazione con il Comitato di cui all'art. 19.

La frequenza a tali iniziative sarà obbligatoria.

Tali iniziative di aggiornamento saranno aperte alla partecipazione dei volontari.

 

Art. 14 

Strutture esterne

Il ricorso a strutture esterne altamente qualificate, fatto salvo quanto già disposto nella legge regionale n. 46/78, limitatamente alle consulenze sul programma terapeutico - riabilitativo e limitatamente ad interventi specifici sul paziente, con esclusione delle prestazioni curative con carattere di continuità e prolungate nel tempo, può essere autorizzato dall'apposita struttura regionale, quando le stesse prestazioni non siano disponibili sul territorio nazionale.

 

Art. 14/bis (1)

Ricovero in strutture specifiche per la riabilitazione psichica

 non convenzionate, operanti sul territorio nazionale

1. Fino al 31 dicembre 1995, i cittadini disabili psichici residenti nella Regione Campania possono essere autorizzati a ricorrere, per cure, a strutture di ricovero specifiche per la riabilitazione psichica non convenzionate, operanti sul territorio nazionale, nei casi in cui non vi sia disponibilità presso le strutture pubbliche o convenzionate del territorio regionale.

2. La indisponibilità delle prestazioni presso le strutture pubbliche o convenzionate regionali deve essere documentata in conformità di quanto andrà a stabilire la Giunta Regionale ai sensi del successivo articolo 3 della presente legge.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 25 novembre 1994, n. 39.


ART. 14/ter (1)
Norma transitoria per l'autorizzazione al rimborso spese
1. La Giunta Regionale, sulla base della preventiva autorizzazione regionale rilasciata all'atto della 
prima fase istruttoria della pratica, sentiti i Centri di riferimento di cui al successivo articolo 3 della 
presente legge autorizza il rimborso agli interessati delle spese sostenute per cure mediche in 
regime di ricovero nelle strutture di cui all'articolo 1, effettuate nel periodo dal primo luglio 1992 
fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'entità del rimborso per ogni giornata di ricovero, non può superare l'importo giornaliero 
delle rette definite, per l'anno di riferimento. Dal Ministero della Sanità, ai sensi della legge 23 
dicembre 1978, n. 833, articolo 26, per i centri di riabilitazione convenzionati relativamente ai 
trattamenti di internato, comprensive delle integrazioni previste per gli assistiti in condizione di 
particolare gravità.

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 2 della legge regionale 25 novembre 1994, n. 39.

 

Art. 15 

Diritto allo studio

La Regione Campania, al fine di garantire il diritto allo studio e di favorire l'accesso dei cittadini portatori di handicaps residenti nella Regione alle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole materne e gli asili - nido, attribuisce, con appositi piani annuali, previo parere del Comitato di cui all'art. 19  , ai Comuni singoli o associati e alle Comunità Montane fondi per:   

a) assicurare, nel quadro dei normali servizi di trasporto scolastico, il trasporto dei bambini in difficoltà socio - psicofisica al fine di rendere possibile la frequenza della scuola e delle attività extrascolastiche;  

b) provvedere all'acquisto di attrezzature e materiali didattici che facilitino l'integrazione dei soggetti portatori di handicaps nelle normali attività scolastiche e, in particolare, nelle attività di collegamento tra scuola e realtà territoriale;  

c) erogare contributi economici per facilitare l'accesso ai corsi di scuola media superiore ed universitaria, in ragione delle condizioni economiche della famiglia o del singolo studente portatore di handicaps;  

d) assicurare l'alloggio nei Comuni sedi di Università a studenti fuori sede portatori di handicaps.

Tutte le iniziative volte a favorire i servizi di cui al presente articolo lettere c) e d) sono rivolte a studenti residenti in Campania che sono portatori di handicaps tali da costituire un notevole aggravio economico alla normale partecipazione ai corsi scolastici.

 

Art. 16 

Attività formativa

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati i corsi speciali riservati ad allievi con ridotta capacità lavorativa fatta eccezione dei corsi per centralinisti, massoterapisti e programmatori riservati a non vedenti.

I piani annuali di qualificazione professionale sono predisposti d' intesa con la struttura di cui all'art. 11 e devono prevedere:   

a) l'inserimento di allievi disabili in ogni corso nella misura non superiore al 20%;  

b) la presenza di un operatore di sostegno specializzato, per ogni corso che vede inseriti allievi disabili, individuato secondo la normativa vigente.

 

Art. 17 

Inserimento lavorativo

La Regione nell'ambito delle proprie competenze, con appositi piani annuali, favorisce l'inserimento nel mondo del lavoro dei cittadini portatori di handicaps in forma adeguata alle loro capacità in atto o potenziali.

 

Art. 18 

Barriere architettoniche

La Regione opera per l'abolizione delle barriere architettoniche in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118 e del relativo Regolamento di attuazione contenuto nel DPR del 27 aprile 1978, n. 384, con particolare riferimento agli edifici pubblici, ai luoghi di pubblico spettacolo, ai servizi pubblici in genere, ai mezzi di trasporto pubblico, nonché ai luoghi di lavoro e agli alloggi in cui vivono portatori di handicaps.

A tale scopo i finanziamenti regionali ordinari e straordinari, ivi compresi quelli derivanti dalla legge n. 219/81 per la ricostruzione nelle zone terremotate, destinati alla costruzione e alla riattazione di servizi o attrezzature pubbliche, sono erogati a condizione del pieno rispetto delle norme previste dalla legge in materia di barriere architettoniche. Il mancato rispetto di tali norme comporta la revoca del finanziamento.

La Regione assegnerà, con appositi piani annuali, ai Comuni che ne facciano richiesta, un apposito fondo finalizzato al parziale rimborso delle spese per la rimozione delle barriere architettoniche negli alloggi o negli edifici occupati da cittadini portatori di handicaps.

La Giunta regionale è tenuta ad effettuare campagne informative, di incentivazione e promozionali per il superamento delle barriere architettoniche.

 

Art. 19 (1)

[Partecipazione]

[È istituito il Comitato consultivo regionale per il pieno inserimento nella vita sociale dei portatori di handicaps che viene nominato dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni.

Esso è composto:  

- dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato che lo presiede;  

- da un funzionario dell'Assessorato regionale alla Sanità, responsabile dell'Ufficio di cui all'art. 11;   

- da cinque rappresentanti dei Comuni della Regione e/o delle loro associazioni, designati dall'ANCI regionale;

- da quattro rappresentanti delle associazioni dei cittadini portatori di handicaps maggiormente rappresentative sul territorio regionale;  

- da quattro rappresentanti delle organizzazioni delle famiglie di handicappati maggiormente rappresentative sul territorio regionale;  

- da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali presenti nel CNEL;  

- da un rappresentante della scuola designato dai Provveditorati agli Studi della Regione.

I componenti del Comitato consultivo regionale prestano la loro collaborazione a titolo gratuito.

Il Comitato ha sede presso la struttura di cui all'art. 11.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli Enti e le Associazioni di cui sopra comunicano i nominativi dei rappresentanti designati al Presidente della Giunta regionale che, con proprio decreto, procede alla costituzione del Comitato.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 176 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

 

Art. 20 

Regolamenti

Le UUSSLL e i Comuni e le Comunità Montane, ciascuno per le proprie competenze, sentito il Comitato di cui all'art. 19, adottano annualmente i Regolamenti delle strutture e servizi di cui alla presente legge.

I regolamenti dovranno conformarsi al principio di armonizzare ed integrare gli interventi sanitari con quelli socio - assistenziali.

In tali Regolamenti saranno indicate le modalità di svolgimento delle attività che si conformeranno al criterio della flessibilità delle strutture, ai bisogni dell'utenza e che prevederanno prioritariamente controlli qualitativi mirati al raggiungimento delle finalità della presente legge.

 

Art. 21 

Contributi regionali

I Comuni singoli o associati, le Comunità Montane e le UUSSLL che intendono avvalersi ciascuno per la propria competenza, dei contributi regionali per la realizzazione dei presidi e attività previsti dalla presente legge, ne faranno richiesta entro il 31 marzo di ogni anno e, in fase di prima applicazione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La richiesta deve includere le deliberazioni e la documentazione dettagliata relativa alle attività per le quali si chiede il contributo. Tale documentazione deve contenere:  

-  il parere verbalizzato del Comitato di cui all'art. 19;   

- la descrizione della struttura o dell'iniziativa, completa delle indicazioni che la rendono conforme ai criteri e principi operativi contenuti nella presente legge;  

- l'indicazione degli utenti e degli altri interlocutori cui l'attività si rivolge;  

- numero e qualificazione del personale necessario;  

- l'indicazione delle forme di partecipazione degli utenti, delle famiglie, del volontariato e delle associazioni presenti in zona alla programmazione e alla attuazione delle attività;  

- la spesa prevista distinta per qualificazione in sanitaria e sociale.

È fatto obbligo agli Enti destinatari dei finanziamenti di cui al presente articolo, di fornire una relazione annuale alla Giunta regionale sullo stato di attuazione delle attività programmate.

 

 Art. 22 

Rapporti convenzionali

I Comuni, le Comunità Montane e le UUSSLL, per le rispettive competenze, in carenza di proprie strutture, possono stabilire rapporti convenzionali con Enti pubblici o privati e Associazioni di volontariato senza fini di lucro, per la gestione dei presidi e dell'attività per l'assistenza di portatori di handicaps.

Le convenzioni devono essere conformi allo schema tipo previsto dal regolamento di attuazione della presente legge ed uniformarsi ai criteri in esso contenuti.

 

Art. 23  

I criteri e le modalità di intervento della presente legge sono disciplinati dall'allegato Regolamento di attuazione.

 

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 24. (1)

Gli Enti gestori che alla data del 31 gennaio 1996 non hanno completato il Piano di ristrutturazione per adeguare le strutture ai requisiti e alle caratteristiche operative degli allegati «D» ed «E» del regolamento, anche attraverso l'allestimento di nuove strutture, cessano la loro attività.

 

(1) Articolo cosi sostituito dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 14 agosto 1996, n. 21. In precedenza il comma 3 era stato dapprima sostituito dall'articolo unico della legge regionale 4 maggio 1987, n. 27, dall'articolo 1, primo comma della legge regionale 25 agosto 1989, n. 17, dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 1990, n. 25, dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 5.

 

Art. 25 

Contributi per l'adeguamento delle strutture convenzionate

Gli Enti gestori di strutture di cui l'USL competente per territorio abbia recepito il rapporto convenzionale, possono presentare alla Giunta regionale, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, richiesta di contributi per piani di ristrutturazione finalizzati all'adeguamento delle strutture secondo quanto previsto dall'articolo 24.

La Giunta regionale, entro dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone il piano per l'assegnazione dei contributi, che comunque saranno concessi nella misura massima del 30% della spesa totale, sulla base dei seguenti criteri;  

- operatività infrazonale o zonale di preferenza;  

- equilibrata distribuzione territoriale delle risorse;  

- adeguatezza dei costi ai benefici;  

- tempestività e qualità delle opere di ristrutturazione.

I controlli sull'uso dei contributi di cui al presente articolo sono quelli previsti dalla vigente normativa in materia.

 

Art. 26 

Contributi economici alle famiglie

Per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, le UUSSLL sono autorizzate ad erogare un contributo economico alle famiglie che provvedono direttamente all'assistenza di soggetti non autosufficienti portatori di handicaps psico - fisici, incapaci di provvedere ai propri bisogni primari e che rendono necessaria un'assistenza intensa e continuativa. (1)

Tale contributo viene erogato allo scopo di perseguire i seguenti obiettivi;  

a) rientro in famiglia di handicappati già ricoverati a tempo pieno in istituti;  

b) diffusione dell'affidamento familiare di minori handicappati limitatamente a uno per famiglia, salvo il caso di consanguinei;  

c) socializzazione dell'handicappato e suo rapporto con l'ambiente circostante;  

d) alleviamento delle condizioni di vita della famiglia dell'handicappato;  

e) predisposizione di un ambiente idoneo alla vita dell'handicappato;  

f) copertura delle spese per i contributi dovuti all'INPS da parte del familiare - collaboratore domestico ai fini pensionistici secondo quanto stabilito dal DPR n. 1403 del 31 dicembre 1971;   

g) copertura di spese particolari e documentate per le quali non sono previsti altri tipi di provvidenze.

Il contributo economico alle famiglie è pari al 25% dell'importo della retta giornaliera di assistenza per l'internato a tempi pieno.

L'USL è tenuta a comunicare per iscritto il numero ed il nominativo delle famiglie destinatarie del contributo al loro Comune di residenza, al Comitato di cui all'art. 19 ed alla Struttura regionale di cui all'art. 11 che esprimeranno osservazioni anche ai fini del controllo sul migliore uso di tale contributo.

Alla fine del triennio il Consiglio regionale valuterà l'opportunità di prorogare le norme contenute nel presente articolo ed, in ogni caso, l'entità del contributo dovrà essere fissato tenendo conto della quantità e qualità dei servizi pubblici offerti in zona e sarà rideterminato ogni qualvolta lo standard quali - quantitativo di tali servizi subirà apprezzabili variazioni.

 

(1) Per l'interpretazione autentica del presente comma si veda l'articolo unico della legge regionale 25 agosto 1989, n. 16.

 

Art. 27  

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per il 1984 si fa fronte con gli stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, di cui ai capitoli nn. 52, 56, 1800, 1805, 1815, 1900, 1902, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984, nonché con quello di cui al capitolo n. 1911, di nuova istituzione, con la denominazione «Contributi alle UUSSLL, ai Comuni singoli ed associati ed alle Comunità Montane per interventi e servizi a favore dei soggetti portatori di handicaps, psichici e sensoriali» e con la dotazione di L. 4 miliardi, in termini di competenza e di cassa, mediante prelievo della somma occorrente dallo stanziamento di cui al capitolo n. 300 dello stato di previsione medesimo che si riduce di pari importo.

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti, la cui entità sarà determinata dalle leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi degli articoli 8  e 9  della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive integrazioni e modifiche.

 

Art. 28 

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del II comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 15 marzo 1984

Fantini