Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 5.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 31 marzo 2017, n. 108 agosto 2018, n. 28 e 29 giugno 2021, n. 5.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 

Testo vigente della Legge regionale 20 gennaio 2017, n. 5.


"Interventi per favorire la coltura della canapa (Cannabis sativa L.) e le relative filiere produttive"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:     

 

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Campania, nel quadro delle politiche di multifunzionalità e sostenibilità delle produzioni agricole e nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, promuove e favorisce il ripristino della coltivazione della canapa industriale (Cannabis sativa L.) sul territorio regionale quale coltura da reddito per i diversi impieghi dei suoi derivati, nonché quale specie vegetale in grado di ridurre l'impatto ambientale in agricoltura.

2. La presente legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole previste dalla Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

3. La presente legge contiene disposizioni anche per favorire lo sviluppo, su base territoriale, di filiere produttive integrate riguardanti i prodotti realizzabili attraverso la coltivazione della canapa per uso alimentare, industriale e ambientale, nel rispetto della normativa statale ed europea di disciplina delle rispettive produzioni e, in particolare, per i prodotti di uso alimentare, nel rispetto della normativa statale ed europea in materia di sicurezza ed igiene degli alimenti. (1)

4. La Regione riconosce il valore della canapa anche per il suo ruolo strategico nella bonifica dei terreni, nel contrasto al dissesto idrogeologico, nella bioedilizia e nella bioingegneria. (2)

5. La Regione favorisce i processi volti alla creazione di filiere produttive complete sulla canapa industriale e all'implementazione di reti tra i soggetti in grado di erogare servizi di supporto al settore.

 

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 26, lettera a) della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 21, lettera a) della legge regionale 8 agosto 2018, n. 28.


 

 

Art. 2

(Istituzione marchio di qualità)

1. La Regione Campania istituisce apposito marchio di qualità per promuovere, sensibilizzare e incentivare le azioni dirette alla coltivazione della Cannabis sativa L.. (1)

 

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 21, lettera b) della legge regionale 8 agosto 2018, n. 28.

 

 

Art. 3

(Attività di coltivazione)

1. La coltivazione della canapa per le finalità di cui all'articolo 1, non necessita di alcuna autorizzazione.

2. L'uso della canapa come biomassa ai fini energetici è consentito esclusivamente alle aziende che si occupano della lavorazione e trasformazione della canapa per autoproduzione energetica dagli scarti derivanti dalle lavorazioni nei limiti previsti dalla parte V dell'allegato X del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

3. L'uso della canapa come biomassa è escluso nel caso di utilizzo della coltivazione ai fini di bonifica e fitodepurazione dei siti inquinati.

4. La coltivazione della canapa è consentita utilizzando esclusivamente seme certificato appartenente alle varietà della specie Cannabis sativa L. iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole previste dalla Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, n. 57 relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra. Il coltivatore ha l'obbligo della conservazione dei cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi e l'obbligo di conservare le fatture di acquisto della semente per il periodo previsto dalla normativa vigente.

5. La coltivazione della canapa è consentita su tutto il territorio regionale.

6. I coltivatori e i detentori di canapa e derivati da essa sono sottoposti a controlli da parte degli organi nazionali di polizia giudiziaria e di altri organi governativi autorizzati, i quali possono ricorrere al prelevamento e alla successiva analisi di campioni vegetali in pieno campo, di prodotto raccolto oppure di semilavorati. In tali ipotesi i prelievi sono eseguiti in presenza del coltivatore o imprenditore al quale è rilasciato un campione analogo per eventuali contraddittori e controverifiche.


 

 

Art. 4

(Azioni di sostegno per lo sviluppo della coltivazione e delle filiere produttive)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione sostiene le seguenti attività realizzate attraverso azioni e progetti pilota:

a) prove di collaudo dell'innovazione varietale e di processo nella coltivazione che abbiano carattere di sostenibilità ambientale ed economica;

b) reperimento, riproduzione e gestione del materiale di propagazione, con priorità per i progetti che prevedono la creazione di una banca del seme regionale a gestione associata;

c) sperimentazione applicata di nuove agrotecniche, compresa la meccanizzazione delle fasi di raccolta, movimentazione del prodotto, lavorazione e trasformazione per i diversi usi consentiti;

d) studi e ricerche su utilizzi industriali, ambientali ed aziendali innovativi e alternativi della canapa;

e) progetti di formazione di operatori specializzati nella coltivazione della canapa;

f) realizzazione di centri di stoccaggio e prima lavorazione.

2. I beneficiari degli interventi pilota di cui al comma 1 sono:

a) imprese agricole, singole e associate;

b) associazioni di produttori agricoli costituite a norma di legge;

c) reti di impresa, partenariati costituiti da imprese agricole, enti di ricerca, aziende sementiere, imprese di trasformazione ed altri soggetti che hanno tra i propri scopi la lavorazione, commercializzazione e promozione della canapa e dei prodotti derivati.


 

 

Art. 5

(Accesso al sostegno regionale)

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con deliberazione, fissa i termini e le condizioni per la presentazione dei progetti pilota previsti  all'articolo 4.

2. La selezione e valutazione dei progetti è effettuata secondo criteri che tengono conto di:

a) validità ed efficacia delle attività previste nel progetto;

b) rappresentatività del proponente e del territorio oggetto di intervento, la priorità è data ai proponenti organizzati in contratti di rete o reti di imprese, volti a favorire l'integrazione tra imprese agricole e trasformatori in un'ottica di filiera corta;

c) collegamento funzionale tra i soggetti presenti nel partenariato, all'interno della filiera produttiva;

d) coerenza con le modalità previste nella vigente programmazione regionale dei fondi per lo sviluppo rurale;

e) progettualità informata a criteri ecosostenibili.

3. I provvedimenti regionali di cui alla presente legge che istituiscono o modificano misure di aiuto in regime di de minimis, sono adottati nel rispetto della vigente normativa europea, senza obbligo di preventiva notifica o comunicazione alla Commissione europea.

4. La Regione per favorire lo sviluppo del settore su tutto il territorio regionale:

a) promuove attività di formazione in favore di coloro che operano nella filiera della canapa e diffonde, attraverso specifici canali informativi, la conoscenza delle proprietà della canapa e dei suoi utilizzi nel campo agronomico, agroindustriale, tessile florovivaistico, della bioedilizia, della biocomponentistica e del confezionamento; (1)

b) divulga e pubblicizza in apposita sezione del portale istituzionale, attraverso la competente struttura amministrativa, le azioni di sostegno realizzate ed i risultati ottenuti.

 

(1) Lettera modificata dall'articolo 31, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5.


 

 

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 40.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede a valere sulla Missione 16, Programma 1, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019. (1)

 

(1) Comma dapprima sostituito dall'articolo 1, comma 26, lettera b) della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10 in seguito modificato dall'articolo 31, comma 1, lettera b), legge regionale 29 giugno 2021, n. 5.

 

 

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca