Legge Regionale 27 febbraio 1984, n. 7.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 4 novembre 1991, n. 16.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 

Testo vigente della Legge Regionale 27 febbraio 1984, n. 7.

«Concessione contributi alle Cooperative edilizie costituite tra gli appartenenti alle forze dell' ordine per la costruzione di alloggi».

 

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

1) Le riserve dei contributi di edilizia convenzionata ed agevolata, previste dalla Legge Regionale 23 febbraio 1982, n. 12, sono concesse alle Cooperative edilizie costituite solamente tra gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, alle Forze Armate ed ai Vigili del Fuoco, per la realizzazione di alloggi per i propri soci. (1)

Il limite massimo del costo di alloggio ammissibile a contributo è quello determinato dalla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando di concorso.

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 3, comma 1 della legge regionale 4 novembre 1991, n. 16.

 

Art. 2

Le Cooperative edilizie partecipanti ai bandi di concorso per l'ottenimento dei contributi devono essere iscritte nel registro prefettizio ed i soci devono possedere i requisiti previsti dalla citata legge 5 agosto 1978, n. 457.

I criteri di priorità nell' individuazione delle cooperative beneficiarie dei contributi devono riferirsi alla cantierabilità dei programmi costruttivi nonchè a programmi il cui progetto di realizzazione preveda il ricorso alle fonti energetiche alternative a quelle tradizionali per la produzione di acqua calda sanitaria.

 

Art. 3

La Giunta regionale predispone apposito bando di concorso nel quale viene fissato il limite massimo di n. 24 alloggi per ciascuna Cooperativa beneficiaria del contributo, elevabile a 36 alloggi per quelle che localizzino l' intervento costruttivo nei Comuni con oltre 60 mila abitanti, quale risulta dall' ultimo censimento ufficiale della popolazione.

L'anzidetto bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania dalla cui data di pubblicazione decorre il termine di scadenza per la presentazione delle domande in uno alla documentazione comprovante i requisiti ed i criteri di priorità per la partecipazione.

 

Art. 4

Presso la sede dell' Assessorato regionale all'Edilizia Economica e Popolare viene istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, una apposita commissione per l' istruttoria e l'esame delle richieste, nonchè per la formulazione della graduatoria.

Qualora più Cooperative si classifichino a parità di punteggio, al fine di individuare la posizione utile delle stesse sino alla concorrenza della disponibilità, si ricorre a sorteggio tra quelle appartenenti ad una stessa fascia.

Le operazioni di sorteggio sono eseguite a cura della Commissione come sopra istituita; della data e della sede del sorteggio viene dato preventivo avviso tramite i rispettivi Comandi regionali onde permettere ai rappresentanti delle Cooperative interessate, ove lo ritengano, di assistere alle succitate operazioni.

Una volta effettuati i sorteggi, la graduatoria deve essere trasmessa all'Assessore che sovraintende al Servizio Edilizia Economica e Popolare che ne propone l' approvazione alla Giunta regionale.

 

Art. 5 (1)

1) La Commissione prevista dal primo comma del precedente articolo 4 è così composta:

a) da un rappresentante rispettivamente dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale, degli Agenti di Custodia, designati dai relativi Comandi Generali, nonché  da due rappresentanti dei Sindacati della Polizia di Stato più rappresentativi  nella Regione;

b) da un rappresentante rispettivamente dell'Esercito, dell'Aeronautica Militare, della Marina Militare e del Corpo dei Vigili del Fuoco, designati dai rispettivi Comandi Generali;

c) dal dirigente del Settore Edilizia Pubblica Abitativa;

d) da un rappresentante rispettivamente delle tre Organizzazioni delle Cooperazioni più rappresentative nell'ambito regionale.

2) La Commissione è presieduta dall'Assessore Regionale all'Edilizia Economica e Popolare e in sua assenza o impedimento dal  dirigente del Settore Edilizia Pubblica Abitativa.

3) Nel caso di mancata designazione entro venti giorni dalla richiesta regionale, la Commissione si intende validamente costituita, purché  risulti composta da almeno i due terzi dei componenti.

4) Le decisioni sono prese a maggioranza dei partecipanti alla seduta con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti la Commissione, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.

5) Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario del Settore Edilizia Pubblica Abitativa.

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 4 novembre 1991, n. 16.

 

Art. 6

All'onere derivante dall' attuazione della presente legge per il 1984 e successivi si farà fronte con l'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1984 «Interventi per l' edilizia agevolata» corrispondente al cap. 602 del bilancio per l'anno finanziario 1983.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

  Napoli, 27 febbraio 1984

                                                                                                                      Fantini