Legge Regionale 23 dicembre 2016, n. 38.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 

Testo vigente della Legge Regionale 23 dicembre 2016, n. 38.


"Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

 

La seguente legge:     

 

Art. 1

(Disposizioni di razionalizzazione della normativa regionale)

1. All'articolo 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico), dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

"6 bis. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, i Comuni che hanno già ottenuto il trasferimento di attività e funzioni di competenza del Genio Civile, possono presentare istanza motivata di rinuncia al trasferimento di funzioni.

6 ter. Nei successivi cinque anni dalla efficacia della rinuncia di cui al comma 6 bis, i Comuni non possono presentare nuovamente istanza ai sensi del comma 1.".

2.  Al comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 30 - 12 - 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio sanitario regionale) le parole da "secondo le medesime procedure" e fino a "struttura complessa" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 3 sexies del decreto legislativo 502/1992 mediante procedura valutativa comparativa previo interpello.".

3. L'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2013) è così modificato:

a) al comma 5 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", nonché al personale regionale componente, in qualità di Presidente o segretario, delle commissioni di esame per corsi di formazione autofinanziati qualora le sedute di esame si tengano al di fuori dell'orario di lavoro.";

b) al comma 82 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "Al fine di assicurare elevati livelli di sicurezza dei viaggiatori e del personale di bordo e delle infrastrutture del trasporto pubblico locale, la Regione è autorizzata  a stipulare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, accordi, intese, protocolli per assicurare la libera circolazione alle Forze di Polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo Ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) nell'ambito del trasposto pubblico regionale, definendo, altresì, le misure di valutazione e di monitoraggio delle iniziative assunte.".

4. La legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti) è così modificata:

a) al comma 1 dell'articolo 6, le parole "entro il 2020" sono sostituite dalle seguenti "nei termini previsti dalle normative vigenti";

b) il comma 4 dell'articolo 12, è così sostituito:

"4. Nelle aree individuate come: A – sistemi a dominante naturalistica – tra sistemi territoriali di sviluppo del Piano territoriale regionale (PTR) non sono consentite realizzazioni di nuovi impianti di smaltimento, di trattamento, di recupero di rifiuti. È consentito nelle stesse aree, la realizzazione, l'adeguamento e l'ampliamento di impianti di trattamento aerobico della frazione organica, nonché degli impianti di compostaggio di comunità, a servizio dei  Comuni,  gli impianti per l'autodemolizione ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 aprile 2008, n. 31623 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche) e i centri di raccolta regolamentati ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso), i centri di raccolta dei rifiuti urbani disciplinati dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 aprile 2008, n. 31623, gli impianti di recupero d'inerti da costruzione.";

c) il comma 5 dell'articolo 12 è così sostituito:

"5. Non possono essere autorizzati l'avvio e l'ampliamento di nuovi impianti di trattamento termico per i rifiuti solidi urbani in Campania non conformi al nuovo Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani e speciali.";

d) dopo il comma 7 dell'articolo 14, sono aggiunti i seguenti:

"7 bis. Per l'aggiornamento del piano regionale delle bonifiche al fine d'includere la previsione di nuovi siti da bonificare e la programmazione degli interventi anche secondo criteri di priorità, si procede ai sensi del comma 5 dell'articolo 15. In sede di aggiornamento sono individuati i siti per i quali è in facoltà dei soggetti attuatori assumere le funzioni di autorità espropriante di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Espropriazioni per pubblico interesse o pubblica utilità) al fine di acquisire la proprietà delle aree interessate, ai sensi del comma 7 ter.";

7 ter. Per le aree da bonificare, non già incluse a tal fine in eventuali previsioni degli strumenti urbanistici comunali e relativa pianificazione attuativa, le funzioni di autorità espropriante possono essere assunte dal soggetto attuatore in esito di accertata inerzia dei soggetti responsabili all'uopo intimati, con espressa avvertenza dell'applicazione delle presenti norme anche in ordine alla determinazione dell'indennità d'esproprio.";

7 quater. Per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ove l'area ne sia sprovvista, si può procedere ai sensi dell'articolo 10 del d.p.r. 327/2001. L'approvazione dei progetti definitivi degli interventi di bonifica da parte dei soggetti attuatori che agiscono in via surrogatoria dei responsabili inadempienti comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi e l'applicazione della procedura espropriativa di cui al citato d.p.r. 327/2001. Nella determinazione dell'indennità d'esproprio sono computati in detrazione i costi degli interventi di bonifica.

7 quinquies. Per l'attuazione degli interventi previsti nel Piano Regionale delle bonifiche o comunque connessi all'attuazione delle azioni previste dal decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 (Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate) convertito, con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, per quanto riferito ad attività d'indagine ed analisi del rischio con occorrenti caratterizzazioni, di redazione di studi ed elaborazione ed aggiornamento di piani e programmi, di redazione di progetti d'intervento, di svolgimento delle funzioni di stazione appaltante e soggetto preposto alle procedure espropriative, la Regione Campania si avvale prioritariamente di Enti, Istituti accademici e di ricerca, Agenzie di diritto pubblico e società a totale capitale pubblico, previa stipula di Accordi di programma o convenzioni nel rispetto delle norme vigenti.".

e)  la lettera c) del comma 2 dell'articolo 45, è così sostituita:

"c) per l'obiettivo operativo di cui al comma 1, lettera c): i Comuni singoli, le Unioni ed Associazioni di Comuni della regione Campania.".

5. La legge regionale 13 giugno 2016, n. 20 (Norme per l'applicazione pianificata del fuoco prescritto), è così modificata:

a) al comma 1, dell'articolo 6 dopo le parole "dalla competente struttura della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti ", salvo i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e le esclusioni di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 241/1990.";

b) al comma 2, dell'articolo 6 dopo le parole "senza necessità di ulteriori istanze o diffide" sono aggiunte le seguenti: "salva in ogni caso l'adozione di provvedimenti previsti dall'articolo 19, comma 3, della legge 241/90.";

c) al comma 6, dell'articolo 6 le parole "le sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)" sono sostituite dalle seguenti: "le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 19, comma 6, della legge 241/90 e dagli articoli 75 e 76 del d.p.r. 445/2000";

d)  al comma 1 dell'articolo 7, prima delle parole "l'applicazione pianificata del fuoco prescritto" sono inserite le seguenti: "Fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dall'articolo 19, commi 1 e 3, della legge 241/90,".

6. Al comma 6 dell'articolo 13, della legge regionale 18 maggio 2016, n. 12 (Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario) dopo le parole "non provvede" sono aggiunte le seguenti "entro il 31 maggio di ciascun anno".

7. La legge regionale 9 agosto 2013, n. 11 (Disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e qualità del lavoro) è così modificata:

a) alla lettera d) del comma 1, dell'articolo 6, dopo le parole "organizzazioni sindacali,", sono aggiunte le seguenti: "dagli organismi paritetici di settore per la sicurezza del lavoro,";

b) alla lettera e) del comma 1, dell'articolo 6, dopo le parole "organizzazioni sindacali", sono aggiunte le seguenti: "dagli organismi paritetici di settore per la sicurezza del lavoro.";

c) dopo la lettera g) del comma 1, dell'articolo 6, è aggiunta la seguente:

"g bis) promuovere nel comparto dell'edilizia, d'intesa con gli organismi paritetici di settore e nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente in materia, le attività di informazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti relativamente ai rischi specifici del singolo cantiere, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.";

d) al comma 2, dell'articolo 10, dopo le parole "gestione della sicurezza aziendale," sono aggiunte le seguenti "certificati ed asseverati, così come previsto dall'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 81/2008, a livello territoriale, nazionale o internazionale,".

8. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (Legge di semplificazione del sistema normativo regionale – Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa) sono abrogati.

9. Dopo il comma 7 dell'articolo 35, della legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania) è aggiunto il seguente:

"7 bis. Non possono essere nominati componenti delle suddette commissioni gli amministratori e i consiglieri degli enti locali in carica nel territorio di competenza della commissione e, se nominati, decadono.".

10. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 18 novembre 2004, n. 10 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni) le parole "31 dicembre 2016" sono sostituite con le seguenti "31 dicembre 2017".

11. Al fine di procedere ad una semplificazione degli interventi ed evitare duplicazioni di funzioni sono attribuite all'Agenzia regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali della Campania, di cui all'articolo 15 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 18, (Organizzazione del sistema turistico in Campania) esclusivamente le funzioni in materia di promozione turistica. Conseguentemente la legge regionale 18/2014 è così modificata:

a) alla rubrica del Capo IV le parole "e dei beni culturali" sono soppresse;

b) l'articolo 15 è così modificato:

1) alla rubrica ed ai commi 1, 3 e 4 le parole "e dei beni culturali" sono soppresse;

2) il comma 5 è così sostituito:

"5. L'Agenzia opera per alimentare e diffondere l'immaginario turistico della Regione e per raccogliere, armonizzare, aggiornare e rendere accessibili i flussi di informazione dei servizi del turismo. Per le tematiche afferenti la valorizzazione e la promozione della cultura e dei beni culturali l'Agenzia si coordina con le strutture amministrative regionali e con le società e gli enti in house competenti per materia. L'Agenzia, può utilizzare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, le strutture regionali competenti per materia o altri enti strumentali della Regione Campania per realizzare azioni di valorizzazione turistica del patrimonio culturale campano".

3) al comma 6 le parole "anche nell'ambito della cultura e dei beni culturali" sono soppresse;

4) al comma 7 il periodo "L'agenzia supporta la Regione nel coordinamento delle azioni delle fondazioni culturali cui l'ente partecipa al fine della promozione del territorio regionale inteso come complessivo distretto turistico-culturale." è abrogato;

c) l'articolo 17 è così modificato:

1) alla lettera a) del comma 1 le parole "e culturale" sono soppresse;

2) la lettera b) del comma 1 è così sostituita: "b) cinque  esperti  nelle  materie  del  turismo,  del  marketing   territoriale, della   comunicazione;";

d) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 le parole "della   cultura e   dei beni culturali" sono soppresse;

e) al comma 3 dell'articolo 22 le parole "e dei beni culturali" sono soppresse;

f) ai commi 2 e 3 dell'articolo 31 le parole "e dei beni culturali" sono soppresse.

12. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede, se necessario, a garantire le modifiche statutarie all'Agenzia di cui all'articolo 15 della legge regionale 18/2014 per adeguarle alle finalità di cui al comma 11 del presente articolo.    


 

 

Art. 2

(Misure per la semplificazione amministrativa)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Legge annuale di semplificazione 2016 – Manifattura @Campania: industria 4.0), è aggiunto il seguente:

"2bis. Il programma di cui al comma 1 contiene:

a) l'individuazione delle aree di regolazione ad alto impatto, ossia quelle gravate da oneri burocratici particolarmente elevati e ridondanti;

b) la mappatura degli obblighi informativi inutili o non necessari imposti dalla regolazione, al fine di operarne una riduzione in sede normativa e applicativa;

c) l'individuazione delle buone prassi di semplificazione, anche attraverso meccanismi di sinergia con le altre regioni;

d) i criteri per la misurazione dell'impatto in termini di oneri burocratici aggiunti o eliminati dalle nuove disposizioni regolatorie   preliminarmente alla loro adozione;

e) la definizione di sportelli a burocrazia zero per le persone disabili al fine di semplificare i procedimenti amministrativi e consentire, anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie, un accesso facile e immediato ai documenti e alle certificazioni amministrative.".

2. La Regione promuove i Comuni che adottano o implementano lo sportello unico per l'edilizia telematico per il completamento del processo di informatizzazione del sistema di invio e ricezione dei moduli unificati di settore, secondo i modelli digitalizzati predisposti dalla Regione, nonché per il monitoraggio e controllo dell'iter delle pratiche.

3. La Regione promuove la digitalizzazione del patrimonio librario e documentario, con particolare riferimento a quello di maggior pregio e rarità, nonché la consultazione e la lettura digitale, in coordinamento con progetti e reti nazionali e internazionali e con l'utilizzo degli standard da essi adottati.


 

 

Art. 3

(Disposizioni di semplificazione normativa e contenimento dei costi delle società partecipate)

1. Al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica regionale relativa alle società partecipate, in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e dall'articolo 1, comma 612 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015), il Presidente della Giunta Regionale, entro il 31  gennaio 2017 aggiorna il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, approvato dal Presidente della Giunta regionale con decreto n. 221 del 4 novembre 2015, prevedendo la razionalizzazione delle società a controllo regionale Campania Ambiente e Servizi spa e SMA Campania spa, nonché delle altre società che svolgono attività analoghe o similari, secondo quanto disposto dall'articolo 20 del d.lgs. 175/2016.

2. Il piano di cui al comma 1 deve prevedere:

a) un'unica società in house del polo ambientale regionale;

b) la continuità operativa e funzionale delle attività;

c) la solidità economica e patrimoniale;

d) il rafforzamento ed efficientamento economico delle attività;

e) la salvaguardia dei livelli occupazionali e le eventuali misure di esodo incentivato;

f) modifiche statutarie che prevedono la carica di direttore generale nonché di direttore tecnico e direttore amministrativo nominati dall'organo di amministrazione della società che ne stabilisce funzioni e poteri.

3. Al comma 31 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo – Collegato alla legge di stabilità regionale 2014) le parole "quello risultante dalla consistenza patrimoniale della Regione Campania" sono sostituite dalle seguenti "definito secondo quanto previsto dall'articolo 2343 del codice civile e dalle norme vigenti in materia".

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il comma 11 dell'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale) è abrogato.


 

 

Art. 4

(Disposizioni di adeguamento della normativa regionale)

1. In attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), la legge regionale 29 luglio 1998, n. 10 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania) è così modificata:

a) l'alinea del comma 1 dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente:

"1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente), convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 e della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), sono finalizzate alla pianificazione, allo sviluppo e al potenziamento della tutela ambientale mediante i seguenti adempimenti:";

b) al comma 2 dell'articolo 4 dopo le parole "successivo articolo 5" sono aggiunte  le seguenti: ", ed è parte del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 132/2016.";

c) al comma 1 dell'articolo 5:

1. all'alinea dopo le parole "21 gennaio 1994, n. 61" sono aggiunte  le seguenti "e all'articolo 7 della legge 132/2016" ;

2. la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) cooperazione con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);";

3. dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) attività istituzionali tecniche e di controllo necessarie a garantire il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) di cui all'articolo 9 della legge 132/2016, tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività, di cui all'articolo 10 della medesima legge 132/2016;";

d) dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 sono aggiunte le seguenti:

"e bis) monitoraggio delle aree a rischio di calamità naturali e delle opere di difesa realizzate o esistenti sul territorio;

e ter) archiviazione ed organizzazione dei dati di monitoraggio e relativa pubblicità;

e quater) assistenza tecnica e supporto agli uffici regionali, anche mediante produzione di studi, monitoraggi, redazione di piani e programmi nel campo della tutela e valorizzazione dell'ambiente e delle risorse naturali e della messa in sicurezza del territorio regionale;

e quinquies) supporto alle strutture regionali in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).". 

2.  Al fine di razionalizzare le funzioni in materia di infrastrutture e servizi di rete, la legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania) è così modificata:

a) all'articolo 21:

1.  la rubrica è sostituita dalla seguente "Agenzia campana per la Mobilità, le infrastrutture e le reti"; 

2. al comma 1 le parole "Agenzia campana per la mobilità sostenibile, denominata ACaM," sono sostituite dalle seguenti "Agenzia campana per la Mobilità, le infrastrutture e le reti, denominata AcAMIR";

b) all'articolo 22:

1. dopo la lettera f) del comma 1, è aggiunta la seguente: "f bis) programmazione, coordinamento e monitoraggio della rete viaria regionale, redazione di piani e progetti di potenziamento, adeguamento e manutenzione programmata, nonché disciplina delle modalità e dei criteri di progettazione, costruzione, manutenzione e miglioramento, classificazione e declassificazione delle strade regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.";

2. dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1 bis.  L'AcAMIR svolge altresì funzioni di supporto alla Regione nella pianificazione, programmazione, progettazione in materia di infrastrutture e servizi di rete secondo le modalità definite con delibera di Giunta regionale:

"1 ter. "L'AcAMIR può svolgere funzioni di gestione delle procedure di affidamento dei servizi di competenza della Regione e di esecuzione dei contratti di servizio di uno o più lotti del bacino unico regionale di cui all'articolo 1, comma 89 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 sulla base di indirizzi e criteri stabiliti con atto della Giunta regionale.";

c)  alla rubrica, all'alinea, ai commi 1 e 2 dell'articolo 22, al comma 1 dell'articolo 23, al comma 1 dell'articolo 24, ai commi 1 e 3 dell'articolo 25, ai commi 1 e 3 dell'articolo 26, ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 27, al comma 1 dell'articolo 31, ai commi 1 e 3 dell'articolo 31 bis, al comma 1 dell'articolo 41 la parola "AcAM" è sostituita dalla seguente "AcAMIR" e al comma 1 dell'articolo 42, le parole  "Agenzia Campana per la mobilità sostenibile (ACAM)" sono sostituite dalle seguenti "Agenzia campana per la Mobilità, le infrastrutture  e le reti (AcAMIR)".   

3. A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 5, lettera b), l'Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo (ARCADIS), di cui all'articolo 5, comma 5 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2004) è soppressa. 

4. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,  provvede alla ricognizione di tutte le attività, iniziative, progetti, nonché delle risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie, e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, compresi quelli relativi al personale, inclusi i rapporti di collaborazione di durata temporanea o coordinata e continuativa o di lavoro autonomo in essere, di cui l'ARCADIS è titolare alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Con successive delibere, da approvare entro novanta giorni dal provvedimento di cui al comma 4, la Giunta regionale:

a)  ridefinisce le dotazioni organiche di ARPAC e di ACaMIR, sulla base delle nuove competenze attribuite dalla presente legge e delle rispettive dotazioni e piante organiche esistenti, nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto delle risorse umane già in servizio presso le strutture riceventi. Ove necessario, sono individuati criteri e modalità per procedere a nuove assunzioni finalizzate alla valorizzazione delle professionalità esistenti nel rispetto della normativa vigente;  

b)  dispone l'attribuzione delle attività, delle iniziative, dei progetti di cui ARCADIS è titolare e il conseguente trasferimento   delle risorse umane, strumentali e finanziarie di ARCADIS all'ARPAC, all'AcAMIR, ovvero all'Amministrazione regionale o ad altri enti strumentali della Regione nonché il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi già nella titolarità di ARCADIS.

5 bis. La delibera di cui al comma 5 può altresì prevedere l'attribuzione delle iniziative e dei progetti di cui ARCADIS è titolare, nel rispetto delle normative regionali vigenti, a Comuni singoli o associati, ad enti pubblici istituiti con legge regionale o a soggetti gestori di servizi pubblici. (1)

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 36 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.

 

 

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca