Legge Regionale 23 febbraio 1982, n. 10.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 22 dicembre 2004, n. 16 e 7 agosto 2014, n. 16.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 

Testo vigente della Legge Regionale 23 febbraio 1982, n. 10. (1)

«Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub - deleghe ai sensi dell' art. 1 della legge regionale 1 settembre 1981, n. 65: "Tutela dei beni ambientali"»

 

Il Consiglio Regionale

ha approvato

 Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Le funzioni subdelegate dalla Regione Campania, in materia di Beni ambientali, sono esercitate in conformità alle direttive allegate, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente legge.

 

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell' art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 23 febbraio 1982

                                                                                                                           Fantini

(1) La presente legge è abrogata dall'articolo 1, comma 175, lettera a) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 con decorrenza dall'entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale (PPR).

 

Allegato

DIRETTIVE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SUBDELEGATE DALLA REGIONE CAMPANIA AI COMUNI CON LEGGE 1 SETTEMBRE 1981, N. 65 - TUTELA DEI BENI AMBIENTALI.

Le Comunità Montane e le province per l' esercizio delle funzioni amministrative in materia di Beni Ambientali loro sub - delegate, art. 6 - comma III della legge regionale 1 settembre 1981, n. 65, devono attenersi alle seguenti direttive: L' Ente sub - delegato provvede alla costruzione di un organico tecnico - amministrativo per l' esercizio della sub - delega in materia di Beni Ambientali.

Ciascuna Comunità Montana o Provincia dovrà istituire una Commissione per la Tutela dei Beni Ambientali.

Nulla vieta che due o più Enti sub - delegati, ove ne ravvisassero l' opportunità possono decidere di avvalersi di una unica Commissione.

In tale ipotesi la Commissione potrà assumere una formazione numericamente superiore a quella in seguito stabilita, previo assenso del Presidente della Giunta regionale.

Alla Commissione vanno attribuiti i seguenti compiti:

a) di esprimere parere in merito alle materie di cui all' art. 82 del DPR n. 616 del 24 luglio 1977, non comprese tra quelle sub - delegate ai Comuni ai sensi del II Comma dell' art. 6 della legge regionale 1 settembre 1981, n. 65;

b) di consulenza in materia di Tutela dei Beni Ambientali, Paesistici ed Architettonici e di uso di edifici di particolare pregio e, comunque, su tutte le questioni che l' Amministrazione Comunitaria o Provinciale interessata riterrà opportuno sottoporle.

La Commissione in ogni caso, può formulare proposte in merito alla imposizione di nuovi vincoli sul territorio o alla revisione di quelli esistenti, e, in definitiva, nei riguardi di tutto ciò che sia teso alla salvaguardia di valori ambientali, paesaggistici, archetettonici e monumentali.

La Commissione è composta da n. 10 membri oltre il Presidente dell' Ente, o un suo delegato, che la presiede.

Della Commissione fanno parte, quali membri di diritto, due dipendenti regionali, tecnici ed amministrativi esperti nelle materie sub - delegate, designati dalla Giunta regionale su proposta del Presidente.

Altri tre membri, un Architetto, un Ingegnere ed un Geometra, vengono scelti dall' Assemblea dell' Ente subdelegato tra terne fornite da rispettivi Ordini e Collegio Professionale.

I restanti cinque membri vengono nominati dalla stessa Assemblea tra esperti in materia Urbanistica, Beni Ambientali, Storia dell' Arte, Geografia, Discipline agricolo - forestali, Naturalistiche, Storiche, Pittoriche ed Arti Figurative e legislazione Beni Culturali.

Tutti i membri della Commissione non dovranno essere dipendenti o amministratori dell' Ente interessato.

Ai fini della nomina dei membri della Commissione ogni componenti l'Assemblea può esprimere un solo nominativo.

La delibera assembleare di costituzione della Commissione, dovrà riportare l'annotazione per ogni componente della materia di cui è esperto.

Copia della delibera stessa, vistata dall' organo di controllo, dovrà essere rimessa, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.

Svolge funzioni di Segretario della Commissione il Segretario Generale dell' Ente o suo delegato.

La Commissione va rinnovata ogni tre anni ed i Componenti non possono essere nominati per più di due volte consecutive.

Il Componente che si assenta, senza giustificato valido motivo, per tre sedute consecutive, deve essere dichiarato decaduto dalla carica e deve essere sostituito dalla medesima Assemblea dell' Ente sub - delegato, nella successiva seduta.

I provvedimenti amministrativi, relativi alle funzioni sub - delegate, vengono emessi dal Presidente dell' Ente, visto il parere espresso dalla detta Commissione.

Il Presidente della Comunità Montana o dell' Amministrazione Provinciale convoca la Commissione almeno una volta al mese e le sedute sono segrete.

La convocazione della Commissione può essere richiesta anche da tre membri della medesima.

Nella convocazione è indicato anche l' ordine del giorno delle questioni da discutere.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno i due terzi dei suoi componenti.

Nell'esercizio delle funzioni sub - delegate, gli Enti è opportuno che si coordino tra loro onde promuovere omogeneità e coerenza di comportamento, in particolare nei luoghi o beni contigui.

La Regione e gli Enti sub - delegati si forniranno reciprocamente o a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni ed anche al fine di consentire, in particolare, al Presidente della Giunta regionale la direzione delle funzioni amministrative sub - delegate.

Il Presidente della Comunità Montana o della Provincia, previo parere della competente Commissione da esprimere entro 10 giorni, ha la facoltà di adottare in tutto il territorio regionale di propria competenza, provvedimenti di inibizione o sospensione nei confronti di interventi relativi ad opere pubbliche e private, trasformazioni d'uso ed usi di qualsiasi genere che possono recare pregiudizio alla conservazione delle Bellezze Naturali ed Ambientali.

I provvedimenti di cui sopra dovranno essere esaurientemente motivati ed eventualmente contenere prescrizioni al cui adempimento è tenuto l' Ente sub - delegato nella emissione dei provvedimenti di competenza.

Nel caso che tali provvedimenti di inibizione o sospensione riguardino zone non ancora sottoposte a vincolo, i provvedimenti stessi hanno efficacia fino alla conclusione dell' istruttoria per l' inclusione del bene negli elenchi previsti dalla legge 1497/39 e comunque entro il termine previsto dall' art. 9 di detta legge.

Gli atti delle Comunità Montane e delle Province, emanati nell' esercizio delle funzioni loro sub - delegate, che ai sensi dell' art. 6 della legge regionale 54/80, dovranno, in copia completi dei relativi allegati grafici, essere rimessi per comunicazione al presidente della Giunta, contemporaneamente alla trasmissione degli stessi al preposto Organo di Controllo, riguardano tutti i provvedimenti che interessano la Tutela Paesaggistica ed Ambientale ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con specifico richiamo a quello di seguito elencati:

a) l'individuazione di Bollezze Naturali;

b) l'autorizzazione per l' apertura di strade e cave;

c) i provvedimenti cautelari adottati anche indipendentemente dalla inclusione dei Beni nei relativi elenchi;

d) la formazione e l'attività delle Commissioni di cui all'art. 2 della legge 1497/39 ed all'art. 31 del DPR 3 dicembre 1975, n. 805.

In tali Commissioni (quelle di cui al punto d) la Giunta regionale su proposta del Presidente designerà scegliendo tra i dipendenti della Regione, il proprio rappresentante che sia esperto in materia di Tutela dei Beni Ambientali.

Fino a quando non saranno state insediate le suddette Commissioni, continueranno a funzionare, per quanto di rispettiva competenza, quelle costituite con decreti del Presidente della Giunta regionale n. 09772 e 09773 dell' 1 giugno 1981.

Il Presidente della Giunta regionale per l' esercizio della sua dirigenza si avvarrà del Servizio Tutela Beni Ambientali della Regione al quale sono anche attribuiti compiti generali di predisposizione di direttive e normative di esecuzione di programmi di rilevazione e catalogazione, sempre per il raggiungimento delle specifiche finalità di Tutela del bene collettivo.

Gli atti emanati nell' esercizio delle funzioni sub - delegate giusto art. 11 della legge regionale n. 54/80, sono soggetti al controllo di legittimità in base all' art. 8 della legge regionale 7 giugno 1975, n. 70.

I provvedimenti amministrativi relativi alle funzioni sub - delegate in materia di Beni Ambientali vengono emessi dal dirigente comunale competente. (1)

visto il parere espresso dalla Commissione Edilizia comunale integrata da cinque membri nominati dal Consiglio Comunale tra esperti di Beni Ambientali, Storia dell' Arte, discipline agricolo forestale, Naturalistica, Storiche, Pittoriche, Arti figurative e Legislazione Beni Culturali.

Per la nomina dei membri esperti, che non dovranno essere dipendenti o Amministratori del Comune interessato, ogni Consigliere può esprimere un solo nominativo.

Tali membri vanno rinnovati ogni tre anni ed i medesimi non possono essere nominati per più di due volte consecutive.

La delibera consiliare di nomina di detti esperti, che dovrà riportare l' annotazione, per ciascuno di essi, della materia di cui è esperto, vistata dall' Organo di Controllo, dovrà in copia, essere rimessa, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.

Alla Commissione, così integrata, è attribuito il compito di esprimere parere in merito alle materie sub - delegate di cui all' art. 82, comma II - lettera b), d) ed f) del DPR n. 616 in data 24 luglio 1977, nonchè quello di consulenza su tutte le questioni che l' Amministrazione comunale riterrà opportuno sottoporle per lo specifico fine di salvaguardia valori ambientali, paesistici, architettonici e monumentali.

Per la validità delle sedute della Commissione è necessario la presenza di almeno tre dei componenti esperti ed il componente di questi che si assenta, senza giustificato valido motivo, per tre sedute consecutive deve essere dichiarato decaduto dalla carica e va sostituito dal Consiglio Comunale nella successiva riunione.

I Comuni per l' esercizio di questa specifica materia non potranno avvalersi del disposto dell' art. 12, II comma della legge regionale 29 giugno 1980, n. 54.

Nell'esercizio delle funzioni sub - delegate, è opportuno, che si coordinino con altri Comuni onde promuovere omogeneità e coerenza di comportamento, in particolare nei luoghi o beni contigui.

La Regione ed i Comuni sub - delegati si forniranno, reciprocamente od a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle funzioni ed anche al fine di consentire, in particolare al Presidente della Giunta regionale la direzione delle funzioni amministrative sub - delegate.

Per quanto compatibili con le presenti direttive le funzioni amministrative e di merito sub - delegate vanno esercitate in aderenza ai disposti della più volte richiamata legge 1497/39 e relativo Regolamento di attuazione.

Il Presidente della Giunta regionale o Assessore delegato, per l' esercizio della sua dirigenza, si avvarrà del Servizio Tutela Beni Ambientali della Regione Campania, al quale sono anche attribuiti compiti generali di predisposizione di direttive e normative di esecuzione, di programmi di rilevazione e catalogazione sempre per il raggiungimento della salvaguardia del bene collettivo.

Gli atti nell' esercizio delle funzioni sub - delegate, giusto art. II della LR n. 54/80 sono soggetti al controllo di legittimità in base all' art. 8 della LR 7 giugno 1975, n. 70.

Tenuto conto che il parere della Commissione Edilizia Comunale integrata come sopra stabilito è requisito indispensabile per l' emissione dei provvedimenti sub - delegati, essa va costituita a tal fine entro il termine massimo di giorni 60 dalla data di entrata in vigore delle presenti direttive.

 

(1) Periodo così modificato dall'articolo 49 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16.