Legge Regionale 27 agosto 1984, n. 38.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 18 novembre 1995, n. 25.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 

Testo vigente della Legge Regionale 27 agosto 1984, n. 38.

«Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 31 ottobre 1978 n. 51».

 

Il Consiglio Regionale

ha approvato.

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Le norme del primo, secondo e terzo comma dell'articolo 22 della legge regionale 31 ottobre 1978 n. 51 si applicano per due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 Art. 2  

La dizione «e per conoscenza alla Regione Campania» contenuta nello articolo 2 della legge regionale 3 agosto 1982 n. 49 deve intendersi come inoltro alla Regione stessa di una seconda copia delle istanze di intervento avanzate dagli Enti abilitati.

  Art. 3  

All' articolo 11 della legge regionale 3 agosto 1982 n. 49 la parola «di trasferimento» deve intendersi «di trasferta».

  Art. 4  

L' articolo 12 della legge regionale 3 agosto 1982 n. 49 deve intendersi che al penultimo comma dell'articolo 47 della legge regionale 31 ottobre 1978 n. 51 è «aggiunto» e non «sostituito» il dispositivo del medesimo articolo.

Art. 5  

L' importo della spesa prevista dall' art. 18 della legge regionale 31 ottobre 1978 n. 51 è elevato da L. 300 milioni a L. 500 milioni.

  Art. 6  

L' ultimo comma dell'art. 32 della legge regionale del 31 ottobre 1978, n. 51 è sostituito dal seguente: «Agli appalti dei lavori inferiori a duecentocinquantamilioni possono partecipare anche imprese artigiane e cooperative di produzione e lavoro che, pur non avendo l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori, risultino iscritte all'albo professionale artigiano per le imprese artigiane e al Registro Prefettizio per le cooperative da almeno sei mesi dalla data della gara».

Art. 7  

I commi successivi al secondo dell'articolo 2 del «Regolamento di attuazione» della legge regionale 9 novembre 1974, n. 58 sono così sostituiti:

«Entro tre mesi dalla pubblicazione ufficiale del piano annuale, gli interessati all' intervento dovranno far pervenire al competente Assessorato regionale i progetti esecutivi redatti da un tecnico laureato. Qualora trattasi di interventi su beni mobili, artistici, librari, archivistici e similari, gli interessati, in luogo dei progetti esecutivi dovranno presentare adeguati piani procedurali, costituiti da una relazione tecnica, da una stima delle opere da eseguirsi e di un foglio di patti e condizioni, redatti da tecnici qualificati.

Sia i progetti esecutivi che i piani procedurali dovranno essere muniti del parere della competente Soprintendenza.

La Giunta regionale approva i progetti o i piani procedurali e stabilisce le modalità di esecuzione delle opere ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.

In caso di concessione del contributo a privati, la vigilanza sull' esecuzione dei lavori è svolta dai Settori del Genio Civile di cui all' allegato c) della LR 4 luglio 1991, n. 11 competenti per territorio, fermo restando la nomina del Direttore dei lavori da parte del concessionario. Per il collaudo delle opere si applicano le disposizioni di cui alla LR 31 ottobre 1978, n. 51. (1)

Se il concessionario è un Comune, oppure uno degli Enti sotto la vigilanza della Regione Campania di cui all' art. 2 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, saranno applicate le procedure previste dalla predetta legge e dalle successive integrazioni, dalla progettazione al collaudo, fermo restando gli altri obblighi nei riguardi della legge 1 giugno 1939 n. 1089 e della legge regionale 9 novembre 1974, n. 58. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il privato delega all' appalto ed all' esecuzione dei lavori le Soprintendenze dei Ministeri dei Beni culturali e gli altri Enti di cui al precitato articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.

Quando l'importo del finanziamento è superiore a L. 300 milioni i progetti esecutivi devono essere sottoposti, preventivamente, all' esame del Comitato tecnico regionale.

I pareri richiesti dal presente articolo devono essere espressi entro 60 giorni dal deposito dei progetti presso l'ufficio competente. Il silenzio o il parere tardivamente espresso equivalgono a pareri favorevoli.

L' importo dei lavori sarà liquidato all' Ente concessionario e se il finanziamento viene concesso a privati, a richiesta del concessionario, gli stati di avanzamento, secondo quanto stabilito dal capitolato di appalto sono pagati direttamente all' impresa esecutrice, al netto del ribasso e delle ritenute di legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme proposta del competente Assessore, o dell'Assessore a tal fine delegato».

(1) Comma così sostituito dall'articolo 21 della legge regionale 18 novembre 1995, n. 25.

Art. 8

Il secondo e terzo comma dell'articolo 13 della legge regionale 3 agosto 1982, n. 49 sono abrogati e sostituiti dal seguente dispositivo: «Nel caso previsto dal secondo comma dell' art. 22 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, la deliberazione di approvazione del progetto dell' opera pubblica o di pubblico interesse da parte del Consiglio comunale deve essere motivata sotto il profilo della urgenza e della compatibilità con le altre previsioni del piano urbanistico comunale ed è inviata per conoscenza all' Amministrazione provinciale o alla Comunità Montana competente per territorio».

  Art. 9  

Il terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 20 marzo 1982, n. 14, così come introdotto, dall' art. 3 della legge regionale 18 gennaio 1983, n. 14 è così modificato: «Il tecnico incaricato dal Presidente della competente Sezione provinciale del Comitato Tecnico regionale per la istruttoria dello strumento urbanistico funge da relatore presso la stessa Sezione, di cui, limitatamente alla pratica istruttoria, è, considerato componente di diritto con voto».

  Art. 10  

Dopo il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 20 marzo 1982, n. 14 è inserito il comma seguente: «Il parere di cui al precedente comma, per i Comuni di cui all'art. 9 del decreto legge 20 febbraio 1984, n. 19, convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 1984, n. 80, deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli atti. Trascorso il suddetto termine il parere si intende acquisito in senso favorevole».

  Art. 11  

Le disposizioni degli ultimi due comma dell'art. 6 della legge regionale 3 agosto 1982, n. 49, si applicano in alternativa a quanto sancito dall' art. 20 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Art. 12  

All' articolo 15 della legge regionale 3 agosto 1982, n. 49, penultimo rigo, la parola «perché» deve intendersi «purché».

 Art. 13  

All' articolo 4 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 sono aggiunti i seguenti comma:  

«Sino alla organica attuazione dei primi cinque comma del presente articolo, i piani annuali esecutivi di finanziamento sono predisposti nell'ambito delle rispettive disponibilità di bilancio sulla base di assegnazione di un plafond di finanziamento per Ente abilitato da utilizzare con le modalità previste dal successivo articolo 6.

La spesa assegnata agli Enti abilitati rappresenta il limite massimo di intervento finanziario della Regione che può essere utilizzato dagli Enti medesimi secondo le modalità previste dalla lettera a) e b) dell'art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.

Nel caso di assegnazione di fondi secondo la forma della lettera a), richiamata nel comma precedente, essi rappresentano l'annualità massima utilizzata dall' Ente abilitato, per intero o frazionata, che può devolvere in favore della Cassa DDPP ovvero di altri Istituti di Credito.

Il ricorso agli Istituti di Credito diversi dalla Cassa DDPP è consentito quando questa rifiuti la concessione del mutuo per esaurimento del plafond utilizzabile da parte dell'Ente abilitato, ovvero per altre ragioni.

L' accesso al mutuo con altri Istituti di Credito è consentito esclusivamente alle migliori condizioni del mercato finanziario, salvo che l'Ente abilitato in caso di condizioni più onerose, dichiari espressamente, nelle forme dovute, che l'Istituto mutuante prescelto è l'unico disponibile a concedere il mutuo.

Nel caso di contrazione del mutuo con Istituto di Credito diverso dalla Cassa DDPP, l'importo delle rate di ammortamento, che non può superare il plafond messo a disposizione dell'Ente abilitato, e il numero delle relative annualità sono rapportate a quelle praticate dall' Istituto medesimo, in deroga a quanto disposto dalla legge regionale 2 agosto 1982, n. 37.

Gli Enti abilitati che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano in corso di perfezionamento mutui con la Cassa DDPP o che l'abbiano già contratta con la stessa Cassa, ovvero con Istituti di Credito diversi, in deroga al disposto del II comma, possono usufruire dell'adeguamento della aliquota annuale del contributo così come previsto dalla legge regionale 2 agosto 1982, n. 37.».

  Art. 14  

All' articolo 16 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 sono aggiunti i seguenti comma:  

Sino alla stipula delle convenzioni di cui ai commi precedenti, gli Enti abilitati, in sede di individuazione delle opere così come previsto dall' articolo 6 e sue successive modifiche ed integrazioni, scelgono gli Istituti di Credito o Enti Previdenziali anche diversi dalla Cassa DDPP con i quali intendono accendere il mutuo e ne danno contestuale comunicazione alla Regione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai finanziamenti già concessi e non ancora attivati, vincolati al mutuo con la Cassa DDPP In tal caso, i termini previsti dall' art. 12 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, sono prorogati di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Art. 15  

Gli Enti abilitati possono eseguire le opere assistite dall' intervento finanziario della Regione e/o di altri Enti mediante l'Istituto della concessione.

In tal caso i contributi possono essere devoluti in favore del concessionario.

  Art. 16  

All' articolo 17 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 sono aggiunti i seguenti comma:

«Ai fini dell'erogazione delle competenze professionali in conto dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti o da altri Istituti di Credito, le relative specifiche o parcelle dovranno riportare il visto del competente ordine professionale; i relativi oneri sono a carico del professionista interessato.

Per i tecnici dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni, le relative specifiche o parcelle dovranno riportare il visto del Servizio Lavori Pubblici della Regione».

  Art. 17  

Il quinto comma dell'art. 7 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 è sostituito dal seguente dispositivo:

«Tutte le richieste di intervento di cui ai comma precedenti devono contenere anche l'indicazione delle presumibili spese relative alla progettazione di massima ed esecutiva, alla direzione dei lavori, alle funzioni dell' ingegnere capo dei lavori, al collaudo, ai contributi previdenziali e al carico IVA».

  Art. 18  

All' articolo 20 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 sono aggiunti i seguenti comma:

«I quadri economici dei progetti approvati per l'esecuzione delle opere pubbliche e di pubblico interesse devono tenere conto dell'intero costo dell'opera, anche se la realizzazione di essa avvenga per stralci o lotti funzionali.

L' importo delle perizie di variante e suppletive ai progetti approvati successivamente al 1º gennaio 1983, non dipendenti da revisione o aggiornamento prezzi, non può superare il limite fissato dal III comma dell'articolo 13 del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55 convertito in legge 20 aprile 1983, n. 131».

  Art. 19  

All'articolo 33 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 sono aggiunti i seguenti comma:  

«Il Direttore dei lavori delle opere di cui ai comma precedenti, anche ai fini dell' accesso al contributo del Fondo Europeo di Sviluppo regionale, è tenuto a comunicare al competente Servizio regionale, entro dieci giorni dalla stesura del verbale relativo, la data di inizio e di ultimazione dei lavori di che trattasi, anche se le opere sono realizzate con fondi a carico del bilancio dell' Ente abilitato.

Il legale rappresentante dell'Ente abilitato non può disporre il pagamento delle spettanze in favore del Direttore dei lavori se questi non abbia ottemperato agli adempimenti previsti dal comma precedente.

In via transitoria, il Direttore dei lavori entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge fornisce le notizie richieste dal precedente terzo comma relativamente alle opere in corso di realizzazione».

  Art. 20  

Il terzo comma dell'articolo 47 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 è sostituito dal seguente dispositivo:

«È componente di diritto, con voto consultivo, il funzionario della Regione al quale è affidato l'incarico di istruire atti di competenza del Comitato e funge da relatore sull' argomento posto all'ordine del giorno».

Allo stesso art. 47 è aggiunto il seguente comma: «Il Presidente può associare con voto consultivo al lavoro del Comitato Tecnico regionale, un esperto di livello universitario, qualora l'esame di questioni di particolare natura lo richieda».

  Art. 21  

Il dispositivo della lettera a) dell'art. 42 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 è sostituito dal seguente:    

a) laureati in ingegneria, architettura, geologia, scienze forestali, scienze agrarie, nonché diplomati degli Istituti tecnici, agrari, per geometri, industriali e nautici che si trovano nei ruoli del personale della Regione, degli Enti locali e degli Enti Pubblici, da almeno 5 anni, di cui al precedente art. 2.

  Art. 22  

Il primo comma dell'art. 51 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 è sostituito dal presente dispositivo:  

«Ai componenti del Comitato Tecnico regionale e delle sue Sezioni provinciali è assegnata una indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute pari alla indennità di presenza stabilita per i componenti il Comitato regionale di Controllo e il rimborso di eventuali spese di trasferta da liquidarsi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.».

 Art. 23  

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 - secondo comma - della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 27 agosto 1984

Fantini