Legge Regionale 17 ottobre 2016, n. 30.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 31 marzo 2017, n. 10 e 24 giugno 2020, n. 10.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 

Test vigente della Legge regionale 17 ottobre 2016, n. 30.

 

"Cinema Campania. Norme per il sostegno, la produzione, la valorizzazione e la fruizione della cultura cinematografica ed audiovisiva"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:     

 

TITOLO I

Principi generali

 

 

Art. 1

(Oggetto)

1. La Regione Campania, in conformità agli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione e all'articolo 8 dello Statuto regionale, in attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente riconosce le attività cinematografiche e audiovisive come prodotti della libera espressione artistica e creativa, dei linguaggi multimediali e dell'innovazione tecnologica, quali fattori decisivi di sviluppo economico, coesione sociale, innovazione culturale e promozione territoriale, nonché quali elementi con forte valenza identitaria.

2. La presente legge disciplina gli interventi della Regione Campania nel settore delle attività cinematografiche e audiovisive, con particolare riferimento alle forme d'intervento che ne sostengono lo sviluppo, la produzione, la promozione, la valorizzazione, la diffusione, la conoscenza e lo studio.


 

 

Art. 2

(Finalità e obiettivi)

1. La presente legge, promuove e valorizza le attività cinematografiche e audiovisive, favorisce la collaborazione e la sinergia tra soggetti pubblici e privati e si pone i seguenti obiettivi:

a) sostenere, promuovere e valorizzare lo sviluppo e la produzione di opere cinematografiche e audiovisive, con contenuto narrativo, documentaristico o sperimentale, realizzate in Regione Campania, nella prospettiva di favorire la nascita e l'espansione di un distretto dell'industria cinematografica e audiovisiva, nel più ampio contesto delle industrie culturali e creative, anche per la promozione del territorio con strategie adatte ad attrarre produzioni nazionali ed internazionali, garantendo in particolare un'equa e proporzionata ripartizione delle risorse finanziarie a tal fine erogate;

b) sostenere e favorire la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva attraverso i festival, le rassegne, i premi, di carattere nazionale e internazionale, le attività delle associazioni culturali e altre iniziative, anche con finalità di promozione territoriale, che concorrono all'accrescimento, alla qualificazione della capacità critica del pubblico, al confronto generazionale, al dialogo interculturale in relazione ad opere indipendenti, d'interesse regionale e d'autore e all'educazione delle giovani generazioni;

c) ricercare, raccogliere, catalogare, conservare, studiare e valorizzare l'ingente patrimonio cinematografico e audiovisivo della Regione Campania e dei suoi autori, renderlo fruibile al più ampio pubblico, anche in forma multimediale, con particolare riferimento alle scuole, alle Università, all'Accademia delle belle arti e ai centri di formazione non solo italiani, attraverso la creazione di una mediateca regionale;

d) sostenere e sviluppare percorsi di formazione al cinema e agli audiovisivi sia come arricchimento culturale delle conoscenze e competenze delle giovani generazioni sia come acquisizione e crescita di capacità tecniche e professionali necessarie all'inserimento qualificato nel mercato del lavoro nei settori connessi all'attività cinematografica;

e) favorire la massima diffusione dei prodotti cinematografici e audiovisivi, con particolare riguardo al patrimonio regionale, al cinema di qualità e alle sale d'essai, contribuendo a realizzare una razionale diffusione delle sale cinematografiche, dei luoghi e delle strutture adatte allo spettacolo cinematografico e dei nuovi sistemi di comunicazione e diffusione dell'audiovisivo;

f) potenziare e sviluppare i compiti ed il ruolo della Film Commission Regione Campania (FCRC) nel più vasto sistema di promozione del territorio, affidandole le funzioni di organismo di cura, sostegno e coordinamento delle attività cinematografiche e audiovisive definite dalla presente legge, adeguandone la struttura organizzativa in relazione agli ambiti e agli interventi previsti, al fine di garantire competenza, efficienza e semplificazione;

g) sostenere la realizzazione di interventi integrati volti a favorire l'accesso e la fruizione dei disabili alle produzioni cinematografiche e audiovisive;

h) promuovere e sostenere azioni dirette a favorire il cine-turismo e una diversificata e qualificata offerta di opere cinematografiche e audiovisive, incluse quelle di ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi anche attraverso la sottotitolatura o la sovrascrittura ed altre forme di fruibilità offerte dalla tecnologia rivolte ai disabili;

i) favorire con un'adeguata opera di informazione, l'accesso alle risorse dell'Unione Europea anche attraverso forme dirette di partecipazione;

l) sostenere, promuovere e valorizzare il patrimonio materiale ed immateriale della Campania con riferimento alle tradizioni popolari, religiose, di artigianato ed etnomusicologiche ampiamente diffuse sull'intero territorio regionale.

2. Per quanto concerne il quadro definitorio si fa riferimento alla normativa vigente a livello nazionale.


 

 

Art. 3

(Funzioni e compiti della Regione)

1. La Regione promuove e valorizza le attività cinematografiche e audiovisive, con particolare riguardo a:

a) lo sviluppo e la produzione di opere cinematografiche ed audiovisive, con contenuto narrativo, documentaristico o sperimentale, realizzate in Regione Campania, nella prospettiva di favorire la nascita e l'espansione di un distretto dell'industria cinematografica e audiovisiva;

b) azioni mirate ad attività documentaristiche con finalità di diffusione tra le nuove generazioni del patrimonio della cultura e delle tradizioni della Regione Campania;

c) iniziative dirette ad attrarre nella Regione produzioni cinematografiche e audiovisive, nazionali e internazionali;

d) la promozione e il sostegno alla filiera della produzione creativa con sede in Campania legata al comparto cinematografico ed audiovisivo, promuovendo, altresì, il confronto con le esperienze nazionali e internazionali;

e) implementazione della banca dati regionale degli operatori del settore cinematografico ed audiovisivo;

f) la promozione di attività e di manifestazioni di preminente interesse per la vita culturale e la crescita sociale, economica e turistica della Campania;

g) progetti finalizzati ad accrescere la partecipazione dei giovani ad iniziative cinematografiche e audiovisive anche attraverso piattaforme digitali;

h) l'identificazione e la valorizzazione di itinerari del cinema in Campania al fine di promuovere il turismo legato al cinema;

i) azioni mirate alla crescita e alla qualificazione tecnica degli operatori del sistema cinematografico e audiovisivo della Regione con particolare riguardo allo sviluppo delle nuove tecnologie;

l) progetti diretti alla crescita di nuovi talenti e nuove professionalità;

m) il coordinamento tra attività formative ed attività culturali connesse all'attività cinematografica attraverso la promozione e la messa in rete di progetti formativi, anche nelle scuole di ogni ordine e grado;

n) l'attività di sale cinematografiche, che svolgono attività continuativa e prioritariamente finalizzata alla programmazione di opere audiovisive di qualità, di interesse culturale e provenienza regionale;

o) azioni dirette a favorire una diversificata e qualificata offerta di opere cinematografiche e audiovisive con particolare attenzione a quelle di ricerca e sperimentazione dei nuovi linguaggi espressivi;

p) lo sviluppo e la razionale distribuzione dei luoghi e delle strutture adibiti allo spettacolo cinematografico garantendo una equilibrata diffusione nel territorio, con particolare attenzione alle necessità dei centri storici, alle aree urbane e svantaggiate e allo sviluppo dei nuovi sistemi di comunicazione e diffusione dell'audiovisivo;

q) progetti di catalogazione, digitalizzazione e conservazione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo regionale;

r) interventi, attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative, per il potenziamento e la creazione di servizi per l'informazione, comunicazione e documentazione finalizzati alla promozione del patrimonio artistico del cinema, delle opere cinematografiche ed audiovisive che consentano il libero accesso alla memoria cinematografica e audiovisiva del territorio campano;

s) iniziative tese alla promozione di mediateche e cineteche territoriali per la valorizzazione di progetti regionali e locali;

t) il monitoraggio sullo sviluppo e l'evoluzione del settore cinematografico e audiovisivo in Campania;

u) lo sviluppo e la diffusione di progetti e attività cinematografiche e audiovisive attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, le altre Regioni, l'Unione europea, le Università e il sistema economico produttivo e finanziario.

2. La Regione assicura la massima semplificazione delle procedure amministrative di competenza e la certezza dei tempi della decisione al fine di consentire, nel modo più efficiente possibile, le produzioni cinematografiche ed audiovisive sul territorio campano.

3. La Regione persegue l'obiettivo di favorire l'acquisizione, la crescita e la qualificazione delle competenze nei settori collegati alle attività cinematografiche e audiovisive attraverso idonei percorsi di formazione relativi alle qualifiche professionali presenti nel repertorio regionale delle qualificazioni. Per tali finalità sostiene:

a) lo sviluppo delle competenze tecniche e professionali necessarie all'inserimento qualificato nel mercato del lavoro;

b) la qualificazione e il rafforzamento delle competenze tecniche e professionali degli stessi operatori allo scopo di garantire una permanenza qualificata nello specifico settore lavorativo;

c) l'innalzamento e la crescita delle competenze gestionali e manageriali per rafforzare il sistema delle imprese esistenti e per sostenere la creazione di nuove imprese e figure professionali.


 

 

Art. 4

(Funzioni degli enti locali)

1. Gli enti locali, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e in conformità con la normativa nazionale vigente anche nell'ambito della programmazione regionale:

a) sostengono le attività cinematografiche e audiovisive a fini educativi e culturali per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;

b) sostengono le iniziative locali di promozione del proprio territorio tramite progetti e produzioni cinematografiche ed audiovisive;

c) promuovono interventi di restauro del patrimonio artistico cinematografico ed audiovisivo anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione;

d) monitorano le attività cinematografiche ed audiovisive che operano sul proprio territorio dandone comunicazione alla Regione.


 

 

TITOLO II

Misure per la programmazione, la partecipazione, la promozione e la semplificazione

 

 

Art. 5

(Programma triennale di interventi per l'attività cinematografica ed audiovisiva)

1. La Giunta regionale, sulla base dei dati resi disponibili dalla FCRC, sentiti i rappresentanti degli ambiti professionali di tutte le aree del comparto sviluppo e produzione, promozione e valorizzazione, formazione, esercizio, approva, previo parere della Commissione consiliare permanente competente in materia, il Programma triennale di interventi per l'attività cinematografica ed audiovisiva, di seguito Programma, che individua le priorità e le strategie degli interventi regionali a sostegno delle filiere del settore.

2. Il Programma, in coerenza con il Documento di Economia e Finanza regionale (DEFR), individua in particolare:

a) gli obiettivi da perseguire nel triennio, i criteri e le modalità per la verifica del loro perseguimento;

b) le risorse finanziarie per la realizzazione degli obiettivi da perseguire nel triennio di validità; (1)

c) la tipologia degli interventi funzionali allo sviluppo delle attività cinematografiche e audiovisive, relativi ai seguenti ambiti:

1) produzione, incluso lo sviluppo di progetti e opere cinematografiche e audiovisive, con particolare riguardo ai giovani autori e sceneggiatori;

2) realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive con il coinvolgimento degli operatori del settore regionale;

3) promozione, inclusa la diffusione e la valorizzazione della cultura cinematografica attraverso il consolidamento dei festival del cinema, delle rassegne e dell'associazionismo regionale e delle piattaforme digitali;

4) formazione, inclusa quella professionale avanzata, promozione e messa a sistema degli enti formativi dell'audiovisivo e formazione del pubblico e dei più giovani;

5) incentivi alle imprese del settore cinematografico per l'ammodernamento delle aziende, la formazione continua e l'inserimento lavorativo di giovani attraverso tirocini, work experience e stage;

6) tutela e sostegno delle sale cinematografiche;

d) le priorità tra le diverse tipologie d'intervento;

e) le forme di raccordo con altri piani e programmi regionali per gli aspetti di comune rilevanza;

f) le forme di raccordo, confronto e collaborazione con i centri di ricerca e sperimentazione, le Università e i consorzi universitari, le scuole nazionali e territoriali di cinema e audiovisivo, anche per definire i percorsi formativi comuni e intersettoriali.

 

(1) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 75, lettera a) della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.


 

 

Art. 6

(Piano operativo annuale)

1. La Giunta regionale, in attuazione del Programma di cui all'articolo 5, sulla base dei dati resi disponibili dalla FCRC, approva il Piano operativo annuale di promozione dell'attività cinematografica ed audiovisiva, entro il 30 aprile di ciascun anno. (1)

2. Il Piano operativo annuale stabilisce le priorità e le strategie dell'intervento regionale in armonia con le finalità della presente legge ed in particolare individua:

a) le tipologie di beneficiari;

b) i criteri di concessione, erogazione e revoca dei contributi e le modalità di presentazione delle domande, assicurando la massima trasparenza anche per il tramite di uno specifico sito internet in ogni fase del procedimento;

c) le procedure, le modalità e la tempistica di attuazione degli interventi;

d) gli indicatori per le verifiche di efficienza e di efficacia degli interventi;

e) l'ammontare delle risorse, la relativa copertura nel bilancio regionale, le fonti di finanziamento e le modalità di erogazione del finanziamento delle iniziative e dei progetti previsti dalla legge;

f) le modalità di rendicontazione dei contributi concessi ai beneficiari.

 

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 75, lettera b) della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.


 

 

Art. 7

(Sviluppo, creazione e produzione cinematografica e audiovisiva)

1. La Regione, nell'ambito delle finalità descritte dall'articolo 2, lettera a), in coerenza con la programmazione per lo sviluppo delle attività produttive e nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente, attua interventi funzionali allo sviluppo e alla realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive, per promuovere e sostenere:

a) lo sviluppo di sceneggiature di opere cinematografiche e audiovisive sia attraverso borse di ricerca destinate a giovani autori, sia mediante contributi alle imprese, a parziale copertura dei costi per la scrittura, la ricerca, l'acquisizione di diritti, la partecipazione ad eventi di settore, forum e mercati nazionali ed internazionali, per la ricerca delle ambientazioni, i sopralluoghi ed in genere per tutte le attività di pre-produzione;

b) la produzione di opere cinematografiche e audiovisive, intesa come il processo che porta alla realizzazione compiuta del prodotto cinematografico e audiovisivo, che comprende quindi le attività di preparazione, di riprese, di post – produzione e di implementazione della strategia produttiva e distributiva.

2. La Regione Campania, compatibilmente con quanto previsto dall'ordinamento europeo e nazionale, sostiene in linea prioritaria le opere che:

a) sono di provenienza regionale, oppure che abbiano regista o società di produzione con sede in Campania;

b) sono d'interesse regionale, trattino temi direttamente legati alla cultura, alla lingua e all'identità regionale, sviluppino tematiche legate al territorio o siano di particolare interesse e rilevanza per la Campania da suscitare l'attenzione in ambito nazionale e internazionale;

c) realizzano gran parte delle attività di produzione e post-produzione nel territorio regionale anche coinvolgendo risorse umane, maestranze e professionalità del territorio campano;

d) coinvolgono stagisti e giovani professionalità provenienti dalle scuole e dai centri formativi esistenti nel territorio campano, creando una sinergia efficace di investimento sulla formazione;

e) rispondono alle esigenze creative e logistiche del settore, creando tra l'altro spazi dedicati alla produzione, anche attraverso cine-porti per le fasi di preparazione, lavorazione e post produzione.

3. La Regione Campania predispone, in base alla dotazione annuale del Fondo di cui all'articolo 14 ed in relazione al Programma di cui all'articolo 5, una diversificazione delle risorse rispetto alle seguenti categorie di opere:

a) lungometraggi, mediometraggi e cortometraggi a contenuto narrativo, di animazione e documentaristico con particolare riferimento alle opere prime e seconde;

b) opere televisive che investono prioritariamente sul territorio campano;

c) prodotti ed opere audiovisive per il web.


 

 

Art. 8

(Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva)

1. La Regione, nell'ambito delle finalità descritte nell'articolo 2, lettera b), in collaborazione con le istituzioni nazionali e gli enti territoriali, sostiene e promuove, nei limiti della dotazione annuale del Fondo di cui all'articolo 14 ed in relazione al Programma di cui all'articolo 5, manifestazioni di preminente interesse per la vita culturale e la crescita sociale, economica e turistica della Campania, quali:

a) i festival, le rassegne, le iniziative e i premi di carattere nazionale e internazionale che si svolgono stabilmente nel proprio territorio finalizzati alla promozione della cultura cinematografica ed alla valorizzazione delle qualità artistiche delle opere e degli autori;

b) la creazione e il consolidamento di reti e circuiti di carattere regionale, tra enti culturali stabilmente operanti in Campania, per la realizzazione ed il coordinamento di eventi di qualità del cinema e dell'audiovisivo, con particolare attenzione ai nuovi linguaggi della comunicazione audiovisiva e alla formazione delle giovani generazioni;

c) le associazioni culturali, i cine-circolo ed i cine-studio che operano per la diffusione del cinema e dell'audiovisivo, con attività di formazione e alfabetizzazione del pubblico, specie di quello giovane, attraverso azioni innovative anche con le istituzioni scolastiche e universitarie;

d) la realizzazione, l'adeguamento e la digitalizzazione di spazi interni o esterni da adibire ad attività di promozione e valorizzazione del cinema di qualità, di interesse culturale e di conoscenza, nonché di provenienza regionale, in particolare nelle aree sprovviste di sale cinematografiche.


 

 

Art. 9

(Raccolta, conservazione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo)

1. La Regione, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2, lettera c), ed in armonia con le disposizioni dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) promuove e concorre alla realizzazione dell'attività di conservazione e di valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo presente nel proprio territorio o di particolare interesse per la Campania.

2. La Giunta regionale provvede, con delibera, ad istituire, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale e senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, una mediateca regionale, quale polo di riferimento regionale per le attività di ricerca, la raccolta, la catalogazione, lo studio, la conservazione, la valorizzazione ed il deposito legale del patrimonio cinematografico e audiovisivo d'interesse regionale per promuovere e diffondere la conoscenza della Regione Campania mediante la salvaguardia, la diffusione e la valorizzazione del patrimonio audiovisivo e fotografico riguardante la storia ed il patrimonio artistico e culturale.

3. La struttura amministrativa competente della Giunta regionale definisce l'organizzazione ed il funzionamento della mediateca, nonché le modalità per l'utilizzo e la consultazione dei materiali in dotazione della stessa.

4. La mediateca acquisisce e provvede alla catalogazione e conservazione dei materiali cinematografici e audiovisivi d'interesse regionale, espressione della storia e della cultura dei territori della Campania, con il supporto delle mediateche territoriali, delle Università, dei consorzi universitari e degli enti di ricerca presenti nel territorio regionale.


 

 

Art. 10

(Associazioni culturali, cine-circoli e cine-studio)

1. La Regione per diffondere la cultura cinematografica e audiovisiva, in particolar modo tra le nuove generazioni e nelle scuole di ogni ordine e grado, sostiene i cine-circolo ed i cine-studio di cultura cinematografica e audiovisiva e le associazioni regionali per la cultura cinematografica.

2. Alle associazioni culturali è concesso un contributo annuo commisurato alla struttura organizzativa dell'associazione nonché all'attività svolta dalla stessa nell'anno precedente.

3. La Giunta regionale, con delibera, definisce l'ammontare del contributo, le modalità di attuazione ed i criteri di riparto dei contributi, assicurando, in ogni caso, la massima trasparenza delle procedure.

4. La Giunta regionale, nell'ambito della propria attività istituzionale anche attraverso organismi in house, supporta le associazioni culturali, i cine-circoli e i cine-studio per l'elaborazione di un programma di rassegne e produzioni cinematografiche finalizzate a valorizzare le produzioni regionali, utilizzando le disponibilità della mediateca regionale prevista all'articolo 9 nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia.


 

 

Art. 11

(Sostegno all'esercizio e principi di localizzazione)

1. La Regione, nell'ambito delle finalità descritte all'articolo 2 e nei limiti delle disponibilità di bilancio, concede contributi alle sale cinematografiche delle attività che svolgono almeno centoventi giorni di attività annue e assicurano che più del 50 per cento della programmazione è costituita da spettacoli cinematografici di film d'essai. L'ammontare dei contributi è determinato in ragione del numero effettivo delle giornate di attività svolte e degli spettacoli dedicati ai film essai.

2. La Regione, per affermare la centralità dello spettatore, promuove una presenza adeguata, una distribuzione razionale, equilibrata e collegata ai bacini di utenza e uno sviluppo qualificato delle attività cinematografiche sul proprio territorio attraverso:

a) lo sviluppo e l'innovazione di una rete di sale cinematografiche efficiente, diversificata, con specifico riferimento alle mono–sale e alle sale d'essai, distribuita in maniera equilibrata sul territorio e tecnologicamente avanzata, favorendo l'introduzione di tecnologie digitali e l'integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale anche in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;

b) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie di esercizio, con particolare riferimento al piccolo esercizio;

c) l'accesso al prodotto filmico da parte di tutte le tipologie di esercizio, con particolare riferimento al piccolo esercizio;

d) la valorizzazione e il potenziamento della funzione sociale dell'esercizio cinematografico, anche attraverso una offerta culturale più articolata e la compresenza di attività multidisciplinari;

e) la valorizzazione delle sale cinematografiche come centri di aggregazione e di integrazione sociale;

f) la salvaguardia dei centri storici e delle zone periferiche, delle zone classificate montane e dei Comuni minori e di quelli particolarmente svantaggiati anche attraverso una adeguata presenza di esercizi cinematografici.

3. La Regione sostiene, in particolare, le sale dei piccoli centri, delle aree periferiche o dei centri storici, laddove si individuano azioni specifiche dirette alle agevolazioni per i disabili, le categorie svantaggiate, il pubblico giovane, le scuole e le famiglie.


 

 

[Art. 12 (1)

[(Autorizzazione all'esercizio di sale ed arene cinematografiche)

[1. La Regione, in conformità ai principi fondamentali previsti dalla normativa vigente, regola le modalità di autorizzazione all'esercizio di sale ed arene cinematografiche.

2. Con delibera di Giunta sono individuati gli esercizi di sale ed arene cinematografiche soggetti ad autorizzazione regionale, oppure comunale, e quelli per i quali è sufficiente la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 14 ottobre 2015,  n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015) in relazione alla capienza complessiva e al dato demografico del Comune interessato e sono definiti i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione.

3. La delibera di cui al comma 2 è adottata secondo i seguenti principi generali:

a) il rapporto tra la densità della popolazione nei diversi bacini d'utenza anche di dimensione intercomunale o sovracomunale e la presenza di sale cinematografiche, il numero dei posti e degli schermi;

b) i dati quantitativi e qualitativi sull'andamento dell'utenza cinematografica;

c) il livello qualitativo degli impianti, delle attrezzature e degli strumenti tecnologici utilizzati, nonché delle caratteristiche della viabilità e mobilità per i percorsi di avvicinamento e di accesso;

d) la fruibilità per le persone disabili.

4. Le associazioni culturali, i cine-circoli ed i cine-studio possono assumere, per il perseguimento dei fini sociali, la gestione di sale cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie, previste a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film a norma della legislazione nazionale vigente.

5. L'inattività per un periodo superiore ad un anno dell'esercizio cinematografico autorizzato comporta la revoca dell'autorizzazione, fatta salva la presentazione di documenti comprovanti ritardi riferibili a lavori di ristrutturazione o ampliamento, finalizzati all'attività di esercizio cinematografico.

6. Restano ferme le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi richiesti a fini urbanistici o per fini diversi da quelli di cui al presente articolo.

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 75, lettera c) della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.


 

 

Art. 13

(Film Commission Regione Campania - FCRC)

1. La FCRC oltre alle funzioni già attribuite dalla normativa vigente e dalla presente legge, ha il compito di:

a) favorire lo sviluppo del comparto audiovisivo locale e delle infrastrutture materiali e immateriali necessarie al radicamento duraturo delle attività produttive di settore sul territorio campano;

b) programmare ed eseguire interventi volti ad incrementare l'impatto economico ed occupazionale della produzione audiovisiva con strategie mirate ad accrescere la competitività dell'offerta territoriale di beni e servizi per il settore;

c) favorire la visibilità e l'attrattività della Regione con azioni mirate ai mercati nazionali ed internazionali e fornire informazioni capillari ed esaustive su tutto ciò che concerne l'effettuazione di riprese sul territorio regionale;

d) agevolare le società di produzione che intendono realizzare in Campania produzioni audiovisive, garantendo, in collaborazione con gli enti locali e i soggetti pubblici e privati operanti in territorio regionale, ogni apporto necessario ad assicurare la risoluzione delle incombenze logistiche ed amministrative connesse alle lavorazioni nel segno della semplificazione burocratica;

e) promuovere la più ampia e qualificata conoscenza della realtà imprenditoriale, creativa e professionale del settore audiovisivo campano implementando, in accordo con le imprese e le istituzioni campane, le associazioni di categoria ed altri soggetti pubblici e privati, iniziative di internazionalizzazione presso i mercati di settore e d'incontro tra domanda ed offerta;

f) promuovere la formazione e la crescita degli autori, dei professionisti e del tessuto di piccole e medie imprese locali e favorirne l'accesso al mercato del settore audiovisivo, con particolare attenzione ai talenti giovanili e alle start up di nuove imprese;

g) promuovere o partecipare ad iniziative finalizzate alla promozione della cultura e dell'arte cinematografica in Campania;

h) pianificare e realizzare di concerto con gli enti preposti alla promozione turistica iniziative di marketing volte a promuovere le location regionali già interessate da produzioni cine-televisive presso il mercato turistico di riferimento;

i) favorire la creazione e l'aggiornamento di un elenco regionale di professionisti ed operatori e di enti del comparto cinematografico ed audiovisivo.

2. La FCRC si occupa della gestione di servizi e di interventi finalizzati all'attrazione ed implementazione di produzioni cinematografiche, audiovisive e multimediali sul territorio regionale e promuove la Campania come set ideale per la realizzazione di film, fiction, documentari, spot pubblicitari ed ogni altro genere di prodotto audiovisivo, al fine di favorire lo sviluppo del comparto professionale locale in tutte le articolazioni della sua filiera ed assicurare la promozione dell'immagine della Campania e del suo patrimonio ambientale, storico, artistico e culturale.

3. La FCRC per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge si articola in aree di competenza relative agli ambiti e agli interventi e si coordina con la mediateca regionale di cui all'articolo 9.

4. Con deliberazione di Giunta regionale sono definite le ulteriori funzioni assegnate alla FCRC, nonché l'organizzazione interna e le risorse umane e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni istituzionali, svolte anche attraverso organismi in house della Regione Campania. La medesima delibera definisce altresì le modalità di consultazione degli operatori del comparto da parte di FCRC per la realizzazione e la programmazione delle attività previste dalla presente legge, anche attraverso una specifica Consulta di esperti.


 

 

TITOLO III

Norme finanziarie, finali e transitorie

 

 

Art. 14

(Fondo regionale per l'attività cinematografica e audiovisiva)

1. Per sostenere le attività e gli interventi di cui alla presente legge, è istituito il Fondo regionale per l'attività cinematografica e audiovisiva pari ad euro 500.000,00 per l'anno 2016, 5.000.000,00 per l'anno 2017, 5.000.000,00 per l'anno 2018, a valere sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo I del Bilancio di Previsione 2016 -2018.

2. Il Fondo può essere integrato anche da risorse conferite alla Regione dallo Stato e dall'Unione europea.


 

 

Art. 15

(Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato)

1. Gli aiuti previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato nel settore della cultura.

2. Gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, anche ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento (UE) della Commissione del 17 giugno 2014, n. 651, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del Regolamento (UE) del Consiglio del 13 luglio 2015, n. 1588.

3. Gli aiuti soggetti alla procedura di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 e dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4 del Regolamento (UE) del Consiglio del 13 luglio 2015, n. 1589, oppure se sia giustificato ritenere che siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. Gli aiuti sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.


 

 

Art. 16

(Norme abrogative e disposizioni transitorie)

1. La legge regionale 27 maggio 1982, n. 31 (Istituzione cineteca regionale - Centro cinematografico - audiovisivo regionale) è abrogata.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2017 sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 5 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo):

a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2;

b) la lettera t) del comma 2 dell'articolo 2;

c) la lettera z) del comma 2 dell'articolo 2;

d) le parole "e cinematografici" alla lettera s) del comma 2, dell'articolo 3;

e) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 6;

f) la parola "cinematografiche" al comma 1 dell'articolo 8;

g) la lettera c) del comma 4 dell'articolo 8.

3. Ai procedimenti di sostegno dell'attività degli esercizi cinematografici e di promozioni cinematografiche in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi fino alla loro conclusione le disposizioni della legge regionale 6/2007 e le relative misure di attuazione.


 

 

Art. 16 bis (1)

(Disposizioni transitorie per l'anno 2020)

1. Per l'anno 2020, al fine di garantire il sostegno regionale alla produzione, alla valorizzazione e la fruizione della cultura cinematografica ed audiovisiva in modo compatibile con lo sviluppo dello stato di emergenza da "Covid-19", nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge, la Giunta regionale può adottare, con proprie deliberazioni, provvedimenti in deroga agli atti di attuazione già approvati e agli articoli 5, 6, 7, 8, 10 e 11.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 24 giugno 2020, n. 10


 

 

Art. 17

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca