Legge Regionale 4 maggio 1987, n. 26.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 26 luglio 2002, n. 15, 11 agosto 2005, n. 15, 6 maggio 2013, n. 5 e 28 dicembre 2021, n. 31.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 

Testo vigente della Legge Regionale 4 maggio 1987, n. 26.

 

«Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione della parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna»

 

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

È istituita presso la Presidenza del Consiglio Regionale la «Commissione per la parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna>>.

La Commissione esercita un ruolo consultivo e di proposta per la rimozione degli ostacoli di fatto limitativi della parità stabilita dalla Costituzione e dalle leggi di parità.

 

Art. 2

Per il perseguimento degli scopi istitutivi la Commissione:

a) svolge e promuove indagini e ricerche sulla condizione femminile in Campania ed in particolare sul reale stadio di attuazione della parità e sugli ostacoli che si oppongono al suo raggiungimento nell' ambito regionale;

b) propone alla Giunta Regionale e/o al Consiglio Regionale iniziative di informazione dei dati raccolti verso gli organismi istituzionali, il mondo del lavoro, le donne e l'opinione pubblica in senso più generale;

c) esprime parere sia di propria iniziativa che su richiesta della Giunta o del Consiglio o di altri organismi della Regione - su provvedimenti e programmi regionali che direttamente o indirettamente hanno rilevanza per la condizione femminile, particolarmente nel mondo del lavoro;

d) costituisce il punto di riferimento - in materia di parità - per i Comuni, le Province e gli altri Enti istituzionali compresi nella Regione;

e) promuove di intesa con i movimenti e le Associazioni femminili iniziative culturali dirette a sviluppare la cultura delle pari opportunità;

f) sviluppa rapporti con:

- la Commissione per le pari opportunità istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- il Comitato Nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento delle lavoratrici istituito presso il Ministero del Lavoro;

- la Consulta femminile regionale operante presso il Consiglio Regionale.

 

Art. 3 (1)

1. La commissione è costituita da un numero di quaranta donne che abbiano riconosciute esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale, economico e politico sulla condizione femminile nei suoi vari aspetti, nominate dal Presidente del Consiglio regionale, così individuate:

a) una rappresentante designata dalle forze politiche che abbiano ottenuto almeno un seggio nelle ultime elezioni regionali;

b) una rappresentante designata da ciascuna organizzazione sindacale più rappresentativa a livello regionale;

c) elette dal Consiglio regionale tra le candidate designate dalle associazioni femminili e dagli ordini professionali operanti in Regione Campania;

d) elette dal Consiglio regionale tra esperte e studiose della condizione femminile e di pari opportunità.

2. È componente di diritto la consigliera di parità regionale di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246). 

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 34, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'articolo 1, comma 25 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.

 

Art. 4

1. La commissione dura in carica cinque anni. Alla scadenza resta in carica fino all'insediamento del nuovo organismo. (1)

2. All'inizio della legislatura, entro centoventi giorni dall'insediamento del Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio procede alla nomina della commissione. (2) (3)

3. Per la prima istituzione della Commissione la nomina avverrà entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. (2)

 

(1) Comma integralmente sostituito dall'articolo 13, comma 1 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15.  In seguito il citato articolo 13 è stato abrogato dall'articolo 1, comma 99 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4.

(2) Comma numerato per esigenze di uniformità del testo.

(3) Comma integralmente sostituito dall'articolo dall'articolo 34, comma 1, lettera b) della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31.

 

Art. 5 (1)

1. La commissione elegge al suo interno la Presidente e le due Vicepresidenti.

2. La commissione può articolarsi in sottocommissioni.

3. La commissione approva un regolamento che ne disciplina le modalità di funzionamento, sottoposto a ratifica dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

4. Il regolamento prevede necessariamente la decadenza dei componenti in caso di plurime assenze alle riunioni della commissione.


(1) Comma integralmente sostituito dall'articolo dall'articolo 34, comma 1, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31.


 

Art. 6

La Commissione presenterà ogni anno una relazione sulla propria attività ed esprimerà osservazioni e proposte per a formulazione del bilancio regionale.

 

Art. 7

1. La Commissione ha sede presso la Presidenza del Consiglio Regionale e si avvale, per l'espletamento delle proprie funzioni, di personale del Consiglio Regionale. (2) 

[2. Ai componenti della Commissione regionale per la realizzazione della Parità dei Diritti e delle Opportunità tra uomo e donna spetta un spetta un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge regionale n. 10/2001, articolo 75, comma 4, terzo capoverso, per non più di due sedute al mese.] (1)

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 11, comma 3 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15 e successivamente abrogato dall'articolo 34, comma 1, lettera d) della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31.

(2) Comma numerato per esigenze di uniformità del testo.

 

Art. 8

Alle spese di finanziamento ed a quelle per il perseguimento degli scopi istitutivi della Commissione si fa fronte per il 1987 con gli stanziamenti di cui ai capitoli 66 e 190 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1987, che presentano sufficiente disponibilità

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della Legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 4 maggio 1987

Fantini