Legge Regionale 13 dicembre 1985, n. 54.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 13 aprile 1995, n. 17, 27 gennaio 2012, n. 1, 6 maggio 2013, n. 5 e 28 luglio 2017, n. 22.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 

Testo vigente della Legge Regionale 13 dicembre 1985, n. 54.

 

«Coltivazione di cave e torbiere»

 

Il Consiglio Regionale

ha approvato

 Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

 Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

Disposizioni generali

A norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione della Repubblica e in attuazione dell'art. 62 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, la Regione Campania disciplina con la presente legge la ricerca e l'attività di cava nel proprio territorio al fine di conseguire un corretto uso delle risorse, nel quadro di una rigorosa salvaguardia dell'ambiente e nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche, monumentali, e della massima conservazione della superficie agraria utilizzabile ai fini produttivi.

Rientrano nel campo di applicazione della presente legge le attività di cava i cui lavori di coltivazione dei giacimenti sono formati da materiali classificati di seconda categoria, ai sensi del terzo comma dell'art. 2 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, industrialmente utilizzabili.

I lavori effettuati nel terreno, ove è in corso la costruzione di opere pubbliche e private non sono soggetti alla presente normativa.

Non sono inoltre soggetti ad essa gli altri movimenti di terra ed in particolare i miglioramenti fondiari che avvengono senza utilizzazione dei materiali a scopo industriale ed edilizio o per opere stradali o idrauliche.

Le attività di cui al precedente comma, ove acquistino il carattere di attività di cava, vengono assoggettate alle norme della presente legge e comportano l'automatica decadenza dell'autorizzazione al miglioramento fondiario.

L'escavazione di materiali litoidi degli alvei e delle zone golenali dei corsi d'acqua e delle spiagge sarà regolata con apposita normativa da emanarsi entro il 31 dicembre 1987, e, nelle more, è vietata qualsiasi nuova concessione.


 

Art. 2 (1)

Piano regionale delle attività estrattive.

1. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, previo parere delle Commissioni Consiliari competenti sentiti i Comuni, le Comunità montane ed i comprensori interessati e le Province, approva il piano del settore estrattivo, nel quadro delle esigenze generali di difesa dell'ambiente, del diritto alla salute dei cittadini, di recupero del patrimonio architettonico e monumentale dei borghi e dei centri storici della Campania, di sviluppo economico regionale ed in linea con le politiche comunitarie in materia, per attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione delle risorse delle materie di cava.(2)

1bis. Il PRAE ha efficacia e validità per dieci anni ed è aggiornato dopo cinque anni con delibera di Giunta regionale, nel rispetto dei principi generali e dei criteri informatori del piano medesimo, sentita la Commissione consiliare competente per materia. In sede di prima attuazione il PRAE è aggiornato entro il 31 dicembre 2017. (3)

2. Il piano tendenzialmente deve escludere la localizzazione di cave in aree fortemente urbanizzate.

3. Il piano regionale del settore estrattivo, deve contenere la quantificazione dei materiali estraibili, in base sia al fabbisogno regionale, sia alle esigenze della produzione, che vanno individuate entro i limiti compatibili con il principio della tutela ambientale propri della presente legge. (4)

4. Detta quantificazione va effettuata secondo ipotesi di medio e lungo periodo, al fine di graduare nel tempo l'utilizzazione delle aree da destinare ad attività estrattiva.

5. Per mezzo del piano:

a) si individuano e delimitano le aree potenzialmente utilizzabili a fini estrattivi, tenuto conto delle compatibilità con i vincoli paesistici ed idrogeologici, con i parchi naturali perimetrati, nonché gli altri programmi di assetto del territorio;

b) si indicano i criteri e le metodologie per la coltivazione la ricomposizione ambientale delle cave nuove e per il recupero di quelle abbandonate e non sistemate;

c) si definiscono i criteri per la localizzazione delle singole autorizzazioni nelle aree individuate ai sensi della precedente lettera a);

d) si indicano i criteri per le destinazioni finali delle cave a sistemazione avvenuta, perseguendo, ove possibile, il restauro naturalistico, gli usi pubblici e gli usi sociali.

6. La Giunta Regionale predispone per ciascuna provincia un piano delle cave, volto ad individuare le aree nelle quali potranno essere consentiti, in rapporto alla consistenza delle risorse minerarie, alla possibilità di recupero ambientale della zona ed allo studio qualitativo e quantitativo di recettività del territorio interessato, insediamenti per la coltivazione di materiali di cava.

7. Il piano persegue anche la valorizzazione dei materiali lapidei tipici della Campania ai fini del recupero architettonico di cui al precedente comma 1, nonché dei materiali argillosi utilizzabili ad uso terapeutico e di rilevante interesse regionale.

8. Il piano deve inoltre essere coordinato con le previsioni degli strumenti urbanistici, sentite le Commissioni consiliari competenti.

9. Le previsioni e le destinazioni del piano regionale di cui al comma 1 sono immediatamente efficaci e vincolanti nei confronti di chiunque, anche in deroga ad altre diverse destinazioni.

10. Ferma l'immediata efficacia del piano regionale del settore estrattivo, i Comuni interessati provvedono, entro novanta giorni dalla sua approvazione, ad introdurre le correzioni necessarie per il coordinamento formale dei propri strumenti urbanistici con le previsioni del piano medesimo.

11. Dopo la sua approvazione, nessuna autorizzazione o concessione, ai sensi della presente legge, potrà essere rilasciata se non in ottemperanza con le prescrizioni del piano stesso.

12. Per la redazione del piano delle attività estrattive la Giunta Regionale potrà stipulare una convenzione con Organismi pubblici.

13. Ai fini di cui al presente articolo i settori di cui all'Area Generale di Coordinamento - Gestione del Territorio, Tutela dei Beni Paesistici, Ambientali e Culturali devono fornire una aggiornata cartografia di base, le previsioni e le destinazioni degli strumenti urbanistici di ciascun Comune, nonché la cartografia relativa alle aree oggetto di tutela ambientale, idrogeologica ed archeologica.

14. La spesa per la redazione del piano suddetto graverà sul cap. n. 844, la cui dotazione, in termini di competenza e di cassa, per l'esercizio finanziario 1995 è determinata in lire 500 milioni, mediante prelievo dell'occorrente somma dal cap. 10030 del medesimo esercizio finanziario 1995, che si riduce di pari importo.

 

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 17.
(2) Comma poi così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 luglio 2017, n. 22.
(3) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 28 luglio 2017, n. 22.
(4) Comma dapprima sostituito dall'articolo 52, comma 20 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 in seguito modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 28 luglio 2017, n. 22.


 

[Art. 3] (1)

[Commissione Tecnico – Consultiva.]

[1. È istituita la Commissione Tecnico Consultiva composta come appresso:

a) dall'Assessore che soprintende al competente settore o suo delegato, che assume la carica di presidente;

b) dal dirigente il competente settore, che assume la carica di vice - presidente;

c) dal coordinatore dell'Area Ecologica, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione civile;

d) dal coordinatore dell'Area Gestione del Territorio, Beni Culturali, Ambientali e Paesistici;

e) dal coordinatore dell'Area Avvocatura;

f) dal coordinatore del Settore Primario;

g) da due rappresentanti effettivi designati dalle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente;

h) da due rappresentanti effettivi designati congiuntamente da Organizzazioni Sindacali più rappresentative a livello nazionale;

i) da due rappresentanti effettivi designati dall'organizzazione degli imprenditori più rappresentativa a livello nazionale.

2. I componenti di cui alle lettere b), c), d) e), f) del comma 1 possono delegare dipendenti con qualifica non inferiore a dirigente.

3. Per i componenti di cui alle lettere g), h), i) del comma 1, le Associazioni o le Organizzazioni indicate designano anche i rispettivi membri supplenti che intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.

4. Le designazioni dovranno pervenire entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, i soggetti invitati alla designazione perdono il relativo diritto ed i componenti di competenza vengono nominati d'ufficio, entro i successivi trenta giorni dal presidente della Giunta Regionale.

5. È componente di diritto, con voto consultivo, il relatore dell'argomento all'ordine del giorno, designato dal Presidente della Commissione, al quale possono essere associati, qualora l'argomento lo richieda, uno o più esperti qualificati (dirigenti e/o funzionari regionali, esperti esterni in materia amministrativa, ambientalista, urbanistica, idrogeologica, ingegneria etc).

6. Ai componenti della Commissione, agli esperti esterni, al Segretario della Commissione, è corrisposto un gettone di presenza, pari all'indennità di presenza stabilita per i componenti il Comitato Regionale di Controllo ed il rimborso di eventuali spese di trasferta da liquidarsi ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20.

7. Svolge le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del Settore Cave della Regione Campania.

8. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale e dura in carica per tutto l'arco della legislatura regionale.

9. La Commissione formula pareri nei casi previsti dalla presente legge, nonché quando l'Amministrazione regionale o quelle dei Comuni interessati ne facciano richiesta.

10. Per la validità delle adunanze è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei componenti la Commissione ed, in seconda convocazione, di almeno un terzo dei componenti la Commissione. Essa delibera a maggioranza dei presenti ed, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

11. Alla spesa occorrente per il funzionamento della Commissione Tecnico Consultiva si fa fronte con lo stanziamento del cap. 108 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1995. Per gli anni successivi si fa fronte con l'apposito stanziamento di bilancio.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge regionale 28 luglio 2017, n. 22. In precedenza il presente articolo era stato integralmente sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 17.


 

Art. 4 (1)

Autorizzazione e concessione.

1. I lavori di coltivazione possono riguardare sia giacimenti in disponibilità dei privati o di enti pubblici, sia giacimenti appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione.

2. La coltivazione dei giacimenti in disponibilità dei privati o di enti pubblici è subordinata ad autorizzazione. La coltivazione di quelli appartenenti al patrimonio indisponibile della regione o di enti pubblici è subordinata a concessione.

3. L'autorizzazione e la concessione costituiscono gli unici titoli per la coltivazione del giacimento e tengono luogo di ogni altro atto, nulla osta o autorizzazione di competenza regionale per l'attività di cava e previsti da specifiche normative.

 

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 17.


 

Art. 5 (1)

Autorizzazione.

1. L'autorizzazione alla coltivazione di materiali di cui all'articolo 1 della presente legge è rilasciata, su domanda dell'interessato, dal presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, sentiti i Comuni interessati e le Soprintendenze per i Beni archeologici, nonché la Comunità Montana o la provincia, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della presente legge, dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 1 settembre 1981, n. 65 e secondo gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali di cui alla legge regionale 20 marzo 1982, n. 14.

2. Legittimato a richiedere l'autorizzazione è il titolare del diritto di proprietà del fondo o del diritto di usufrutto o il titolare di regolare contratto di fitto che preveda espressamente l'autorizzazione alla coltivazione di cava.

3. L'autorizzazione ha per oggetto il complesso estrattivo comprendente la coltivazione della cava o torbiera, le discariche, i connessi impianti di trattamento di materiali ubicati dentro il perimetro della cava o torbiera individuato a norma dell'articolo 8 della presente legge nonché le strade o piste di servizio del complesso estrattivo; nel caso che tali opere debbano essere eseguite su fondi di cui il titolare dell'autorizzazione non abbia il godimento, può essere richiesta la dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza, a norma dell'articolo 32 del RD 29 luglio 1927, n. 1443.

 

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 17.


 

Art. 6 (1)

Deposito cauzionale.

1. Il Presidente della Giunta Regionale o un suo delegato nel rilasciare l'autorizzazione deve tener conto:

a) della rilevanza del materiale da estrarre per l'economia regionale e della sua indennità agli scopi a cui si dice destinato;

b) della tutela e della salubrità della zona circostante, dell'ambiente e del paesaggio;

c) delle condizioni geologiche e idrogeologiche, con particolare riferimento alla stabilità delle aree interessate.

2. Viene inoltre disposto il versamento di una cauzione o la prestazione di idonee garanzie a carico del richiedente relativamente agli interventi atti a garantire il recupero o la ricomposizione del paesaggio naturale alterato.

3. L'ammontare del deposito cauzionale omnicomprensivo verrà stabilito dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato e non potrà, comunque, essere inferiore al 50% dell'importo che emerge dal piano finanziario di cui alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 8.

4. Nel caso di inadempienza del soggetto autorizzato, la Regione impiega il suddetto deposito per la ricomposizione ambientale o il recupero, entro novanta giorni dalla notificazione della diffida inviata al soggetto titolare, fermo il diritto a richiedere gli eventuali ulteriori danni.

5. L'entità di detto deposito è aggiornata ogni due anni in relazione alle variazioni intervenute nell'indice ISTAT del costo della vita ed agli sviluppo dei lavori di estrazione.

6. La cauzione sarà versata alla tesoreria regionale e sarà disponibile in favore del Comune, dei Comuni o Comunità Montane interessati, per gli indennizzi derivanti dal mancato adempimento degli impegni assunti dai richiedenti, nonché per i danni recati dal richiedente medesimo alle infrastrutture.

7. Sono consentite garanzie mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa. (2)

8. La garanzia deve essere vincolata a favore della Giunta Regionale della Campania, alla quale spetta rilasciare il relativo svincolo ai sensi dell'articolo 23 della presente legge.

 

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 17.
(2) Comma poi modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge regionale 28 luglio 2017, n. 22.

 

Art. 7 (1)

Negazione dell'autorizzazione di nuove cave.

1. L'autorizzazione non potrà essere rilasciata:

a) nelle zone nelle quali l'apertura o la coltivazione delle cave sia vietata da altre leggi regionali e nazionali o da provvedimenti regionali di carattere generale interessanti l'organizzazione ed il riassetto del territorio;

b) nelle zone nelle quali le cave sono vietate espressamente dagli strumenti urbanistici comunali in vigore, salvo variante allo stesso strumento urbanistico adottata dal competente Organo comunale, senza preventiva autorizzazione e secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 della legge 18 aprile 1962, n. 167;

c) nei Comuni privi di strumento urbanistico, quando il fronte di cava disti meno di 500 metri dal centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, n. 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero quando esistano nuclei abitati entro la stessa distanza.

c-bis) nelle aree in cui uno o più comuni hanno avviato i procedimenti di cui all'articolo 1 della legge regionale 7 ottobre 2003, n. 17 (Istituzione del sistema parchi urbani di interesse regionale). (2)

2. Nelle zone oggetto di tutela ai sensi delle leggi statali 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, 8 agosto 1985, n. 431 e 6 dicembre 1991, n. 394 e delle leggi regionali 27 giugno 1987, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni e 1 settembre 1993, n. 33, o soggette a vincolo idrogeologico, l'autorizzazione non potrà essere rilasciata se non previo nulla osta da parte dell'autorità competente alla tutela, da rendersi secondo la procedura di cui all'articolo 11 della presente legge.

 

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 17.
(2) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 146 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.


 

Art. 8 (1)

Procedura per l'autorizzazione

1. La domanda, in duplice copia, per la richiesta dell'autorizzazione deve riportare:

a) le generalità del richiedente ed il suo domicilio per le persone fisiche, la sede e le generalità del legale rappresentante per le Società o Imprese cooperative;

b) il numero di codice fiscale del richiedente;

c) il titolo giuridico sul quale si fonda il godimento del giacimento;

d) l'ubicazione della cava o torbiera e l'indicazione della superficie dell'area oggetto della domanda;

e) l'indicazione della sostanza minerale oggetto della coltivazione;

f) il periodo di tempo per il quale viene richiesta l'autorizzazione;

g) l'eventuale connessione tra l'esercizio dell'attività estrattiva e le attività cui sono destinati i materiali escavati.

2. La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati:

a) il titolo dal quale risulta il diritto del richiedente alla coltivazione del giacimento nonché la certificazione prevista dalle leggi 13 settembre 1982, n. 646, e 23 dicembre 1982, n. 937, al fine di accertare che il richiedente non versi in nessuna condizione ostativa delle suddetti leggi antimafia;

b) corografia, in scala 1: 25.000, con l'indicazione dell'ubicazione della cava ed il suo inserimento nel quadro delle infrastrutture e delle destinazioni di uso del territorio limitrofo;

c) planimetria catastale nella quale siano indicati i terreni in disponibilità del richiedente, il perimetro dell'area oggetto dei lavori di coltivazione ed i manufatti esistenti in un raggio di m 500 da detto perimetro;

d) una relazione sulle caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche e paesaggistiche dell'area oggetto di coltivazione. Nella stessa relazione dovranno essere specificati tutti i vincoli esistenti nelle aree, nonché indicate le colture agricole e forestali esistenti; ad essa dovrà essere allegata una documentazione fotografica comprendente, oltre l'area di cava, anche una panoramica d'insieme;

e) il programma dei lavori di estrazione con l'indicazione anche dei materiali impiegati, degli impianti, della manodopera da occupare, della produzione prevista, della potenzialità degli impianti;

f) un progetto di recupero contenente:

1) elaborati grafici (planimetrie e sezioni) inerenti la morfologia prevista per il sito sia alla fine che nelle eventuali diverse fasi dell'intervento di recupero;

2) progetto delle opere necessarie al recupero delle caratteristiche ecologiche e paesaggistiche durante e al termine della coltivazione e di quelle finalizzate a minimizzare gli impatti sull'ambiente derivanti dall'attività proposta (quali interventi di minimizzazione degli inquinamenti da polvere, da rumori, ecc);

3) relazione comprendente la specificazione della destinazione finale del sito al termine dei lavori, della sistemazione del residui di lavorazione e delle discariche e dei tempi di attuazione degli interventi, da realizzare di norma contestualmente alla coltivazione e ove impongano motivi tecnici, secondo lotti di recupero, di cui l'ultimo deve essere completato entro e non oltre sei mesi dall'ultimazione della coltivazione;

g) la prova degli adempimenti compiuti ai sensi dell'articolo 10 della presente legge;

h) la ricevuta di versamento della Tesoreria regionale di lire cinquecentomila a titolo di deposito per il rimborso delle spese occorrenti per l'istruttoria della domanda;

i) un piano finanziario necessario al recupero ambientale;

l) la nomina ad accettazione di un tecnico da individuare tra le categorie degli iscritti all'Albo degli Ingegneri, Architetti, Geologi, Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Periti, Geometri o dei Direttori Tecnici con provata esperienza nel settore delle cave e delle miniere, quale responsabile dell'andamento della coltivazione della cava e del rispetto dei tempi e modalità dell'escavazione e del progetto ambientale, nonché delle norme di sicurezza per gli addetti alla coltivazione ed al recupero ambientale della cava.

3. Gli atti indicati alle lettere b), c), d), e), f) ed i) del comma 2 devono essere firmati da un Ingegnere e/o da un Architetto e/o da un Geologo e/o da un Perito e/o da un Geometra e/o da un Dottore Agronomo e/o da un Dottore Forestale, iscritti nei rispettivi Albi professionali e nell'ambito delle rispettive competenze professionali.

 

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 17.


 

Art. 9 (1)

Ricomposizione ambientale.

1. Per ricomposizione ambientale si intende l'insieme delle azioni da realizzare di norma contestualmente alla coltivazione della cava, salvo quanto stabilito all'articolo 8, comma 2, lettera f) n. 3, della presente legge, aventi lo scopo di realizzare sull'area ove si svolge l'attività di cava, come delimitata ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 della presente legge, un assetto dei luoghi ordinato e tendente alla salvaguardia dell'ambiente naturale ed alla conservazione della possibilità di riuso del suolo.

2. La ricomposizione ambientale deve prevedere:

a) la sistemazione idrogeologica, cioè la modellazione del terreno atta ad evitare frane o ruscellamenti e le misure di protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;

b) il risanamento paesaggistico, cioè la ricostituzione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area, in rapporto con la situazione preesistente e circostante, attuata sia mediante un opportuno raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti, sia mediante il riporto dello strato di terreno di coltivo o vegetale preesistente, eventualmente insieme con altro con le stesse caratteristiche, seguito da semina o da piantumazione di specie vegetali analoghe a quelle preesistenti, anche commiste con altre a rapido accrescimento;

c) la restituzione del terreno agli usi produttivi agricoli, analoghi a quelli precedentemente praticati, anche se con colture diverse.

 

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 17.


 

Art. 9- BIS (1)

Riutilizzo di cave dismesse.

1. La Regione Campania, nello spirito della legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, assume, anche attraverso l'istituzione di consorzi pubblici o privati, ogni iniziativa volta a:

a) smaltire i rifiuti prodotti in Campania provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, utilizzando cave dismesse, da recuperare anche per altre utilizzazioni;

b) riutilizzare i rifiuti provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi per nuovi impieghi produttivi.

       2. I Consigli Provinciali, sentiti i Comuni interessati, formulano all'Ente Regione proposte per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.

 

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 17.


 

Art. 10 (1)

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di autorizzazione è presentata al presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, ed in copia con tutti gli allegati al Comune o ai Comuni nonché alle Comunità Montane nel cui territorio è compreso il giacimento o, se non compreso, alla Provincia.

2. All'atto della presentazione della domanda il richiedente ne dà avviso alle Soprintendenze alle antichità ed ai monumenti e a quella archeologica, territorialmente competenti, allegando una planimetria relativa alla zona interessata alla coltivazione.

3. Il Comune o i Comuni, le Comunità Montane o la Provincia, nonché la Soprintendenza per i Beni Archeologici, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e della relativa documentazione, trasmettono alla Giunta Regionale il proprio motivato parere di cui all'articolo 5 della presente legge.

4. La mancata comunicazione del parere entro il termine predetto equivale ad assenso.

 

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 17.


 

Art. 11 (1)

Rilascio dell'autorizzazione

1. Il competente Settore, entro centoventi giorni dal ricevimento o dalla formazione dei pareri e/o nulla osta richiesti dalla presente legge, sulla domanda di autorizzazione e relativi allegati, deve disporre l'istruttoria della pratica con relazione conclusiva ai fini del provvedimento di cui al successivo comma 5 del presente articolo.

2. Detto termine può essere interrotto una sola volta in relazione all'esigenza di richiedere all'istante, o agli enti, organi od uffici integrazione di documentazione e/o relazioni e/o pareri. In tal caso la relazione istruttoria deve essere completata entro trenta giorni dal ricevimento degli atti e/o pareri integrativi richiesti e, comunque, anche in caso di mancato ricevimento di tali atti e/o pareri, non oltre novanta giorni dalla loro richiesta.

3. In relazione alle istanze aventi ad oggetto cave interessanti aree sulle quali non sussistono gli impedimenti o vincoli previsti dall'articolo 7 della presente legge, nonché nei casi in cui risultino già presenti i relativi nulla osta, assensi, svincoli, varianti ecc., ovvero nell'ipotesi di cui all'articolo 36, comma 5, della presente legge, il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, acquisiti i pareri di cui all'articolo 5, comma 1, della presente legge, e, previa istruttoria di cui ai precedenti commi 1 e/o 2 del presente articolo, provvede ai sensi dei commi 5, 6 e 7 del presente articolo.

4. Nelle zone sottoposte a tutela, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, della legge 8 agosto 1985, n. 431, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e delle leggi regionali 27 giugno 1987, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni e 1 settembre 1993, n. 33, nonché nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico e nelle zone soggette a vincoli statali o regionali, l'autorizzazione all'esercizio di cava è comunque subordinata al preventivo rilascio del nulla - osta da parte delle Autorità competenti alla tutela.

5. Il provvedimento definitivo di rilascio dell'autorizzazione ovvero del suo diniego deve essere adottato dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, entro sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma 1 e 2.

6. Il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, provvede a comunicare l'autorizzazione agli Enti interessati.

7. L'autorizzazione è rilasciata per un periodo di tempo non superiore ad anni venti.

 

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'articolo 11 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 17.


 

Art. 12

Norme dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha natura personale.

Le domande di trasferimento o di variazione dell'intestazione dell'autorizzazione o della concessione, nonché quelle di proroga dei termini, nel rispetto dei progetti approvati, in qualsiasi momento presentate, sono decise dalla Giunta regionale. (1)

 

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera f) della legge regionale 28 luglio 2017, n. 22.

 

Art. 13 (1)

Modi di estinzione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione si estingue:

a) per scadenza del termine;

b) per rinuncia;

c) per trasferimento a terzi senza preventiva autorizzazione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3;

d) per decadenza nel caso che l'imprenditore della cava, preventivamente diffidato, non osservi le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione.

2. La diffida ad adempiere, prevista dalla lettera d), deve assegnare un termine non inferiore a giorni novanta e non superiore a giorni centottanta.

3. La decadenza dell'autorizzazione può inoltre essere pronunciata dal Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato:

a) per mancato inizio dell'attività estrattiva entro quattro mesi dal rilascio del provvedimento di autorizzazione, ovvero nel caso di sospensione per un periodo superiore a sei mesi;

b) per recidiva delle infrazioni precedentemente diffidate.

 

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'articolo 12 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 17.


 

Art. 14 (1)

Revoca dell'autorizzazione

1. Qualora sia intervenuta una alterazione della situazione geologica della zona interessata dal giacimento tale da rendere non tollerabile la prosecuzione dell'attività estrattiva, quali dissesti idrogeologici, salvaguardia della sicurezza e della salute delle maestranze e dei terzi, pericoli per opere pubbliche e private, il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, può disporre la revoca dell'autorizzazione fatta salva la determinazione di un equo indennizzo per il valore degli impianti e l'obbligo del titolare per la ricomposizione ambientale prevista nel provvedimento di autorizzazione.

 

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 17.


 

Art. 15

Concessioni

Quando il proprietario non intraprenda la coltivazione della cava o non dia ad essa sufficente sviluppo, la richiesta di coltivazione del giacimento può essere presentata da un terzo alla Giunta regionale, con domanda cui dovrà essere allegata la documentazione di cui al precedente art. 8.

Il Presidente della Regione, sentite le osservazioni del Comune interessato, dell'Ispettorato delle Foreste, della Comunità Montana, può prefiggere, al proprietario del suolo, un termine non inferiore a giorni novanta per inoltrare la domanda di autorizzazione alla coltivazione ai sensi della presente legge, con l'avvertimento che, in difetto, verrà rilasciata al terzo richiedente la concessione di coltivazione. (1)

Quando sui fondi insistono giacimenti appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione e sui quali si esercitano diritti di terzi, i possessori dei fondi stessi e i titolari di diritto non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, alla apposizione dei termini relativi e ai lavori di coltivazione, ma hanno titolo al risarcimento sia del danno emergente sia del lucro cessante, per cui il concessionario è tenuto a prestare idonea garanzia nelle forme e per l'ammontare determinati nel provvedimento di concessione.

Se il piano di coltivazione proposto comporta l'abbattimento di costruzioni o manufatti, nell'indennizzo viene ad essere compreso il valore di tali costruzioni e delle altre opere esistenti, in rapporto al loro stato di conservazione.

 

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera g) della legge regionale 28 luglio 2017, n. 22.

 

Art. 16

Durata della concessione

La concessione può essere rilasciata per un periodo massimo di anni dodici. Detto periodo è stabilito in base alla cubatura del giacimento coltivabile ed alla prevista produzione della cava.

Per il rinnovo della concessione il concessionario dovrà produrre istanza alla Giunta regionale, almeno un anno prima della scadenza, con osservanza delle norme previste per il rilascio.

La concessione ha natura personale ed il trasferimento della medesima è regolato dalle disposizioni di cui al precedente art. 12.

La Giunta regionale, può, per motivi di pubblica utilità o per motivata richiesta del concessionario, introdurre modifiche al provvedimento di concessione. (1)

 

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge regionale 28 luglio 2017, n. 22.

 

Art. 17

Recupero ambientale

Nel caso il titolare dell'autorizzazione o della concessione non esegua le opere per il recupero ambientale della zona nei modi previsti nel provvedimento di autorizzazione o concessione, la Giunta regionale, previa diffida, ne ordina l'esecuzione per la dichiarazione di decadenza di cui al precedente art. 13.

In caso di mancato pagamento da parte del contravventore potrà essere utilizzato il deposito cauzionale di cui al precedente art. 6.


 

Art. 18 (1)

Convenzione fra imprenditori e Comuni

1. Fra il richiedente l'autorizzazione o la concessione e il Comune o i Comuni interessati, viene stipulata una convenzione, secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta Regionale, nel quale sarà previsto che il titolare dell'autorizzazione o della concessione è tenuto a versare, in unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno, al Comune o ai Comuni interessati, un contributo sulla spesa necessaria per gli interventi pubblici ulteriori, rispetto alla mera ricomposizione dell'area.

2. IL suddetto contributo verrà determinato dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato in relazione al tipo, qualità o quantità del materiale estratto nell'anno ed in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta Regionale.

3. Le somme introitate dai Comuni, ai sensi del precedente comma 2, debbono essere prioritariamente utilizzate dai Comuni medesimi per la realizzazione di interventi e di opere connesse alla ricomposizione ambientale o alla riutilizzazione delle aree interessate da attività di cava.

4. Il mancato pagamento comporta, comunque, la revoca della concessione o dell'autorizzazione.

5. In caso di mancato pagamento entro il termine previsto al comma 1, il Comune o i Comuni interessati chiedono alla Giunta Regionale il versamento della somma dovuta, da prelevarsi dal deposito cauzionale di cui all'articolo 6 della presente legge e da reintegrare entro e non oltre 15 giorni, pena la sospensione dell'attività estrattiva.

 

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 17.


 

Art. 19 (1)

Concessione edilizia.

1. Il provvedimento di concessione, previsto dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è obbligatorio per i manufatti e gli impianti ed ogni altra opera collegata all'attività della cava.

2. Il suo rilascio è obbligatorio, purché non in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, e subordinato esclusivamente al possesso del provvedimento regionale previsto dall'articolo 4 della presente legge.

3. Tali manufatti ed impianti dovranno essere asportati o demoliti dopo la cessazione dell'attività autorizzata, fatta salva la facoltà di una diversa utilizzazione consentita dagli strumenti urbanistici vigenti.

 

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'articolo 15 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 17.


 

Art. 20 (1)

Permesso di ricerca.

1. Qualora si tratti di accertare la quantità, la consistenza e l'economicità di giacimenti su fondi non in disponibilità, occorre l'apposito permesso rilasciato dal Comune nel cui territorio ricadono i fondi stessi, a norma della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54 e previo deposito di una cauzione fissata dal Comune stesso.

2. I possessori dei fondi, compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso, non possono opporsi ai lavori di ricerca.

3. Nel caso che il proprietario del fondo e il richiedente il permesso di ricerca non si siano accordati, si procederà a norma dell'articolo 10 del RD 29 luglio 1927, n. 1443.

4. La domanda di autorizzazione, da presentarsi dagli interessati al Comune ed, in copia, al competente Settore, deve essere corredata da un programma di ricerca costituito da idonea cartografia e da una relazione tecnico – finanziaria in ordine ai materiali da cercare, ai lavori da compiere, ai mezzi da impiegare e alla durata della ricerca.

5. Il permesso, valutata l'idoneità tecnica ed economica del richiedente, è rilasciato entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.

6. Nel permesso di ricerca sono fissati l'oggetto, le modalità, l'ammontare del deposito cauzionale da prestarsi nelle forme ammesse dalle leggi a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal permesso, nonché i termini iniziale e finale della ricerca. Il termine finale non può essere superiore ad un anno, salvo proroga motivata, che può essere accordata per un periodo massimo di sei mesi, previo accertamento e constatazione dei lavori compiuti e dei risultati ottenuti.

 

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 17.


 

Art. 21

Spese per l'istruttoria delle domande

Le spese per l'istruttoria delle domande di autorizzazione, concessione o permesso di ricerca o per qualsiasi altro intervento della Regione o del Comune nell'interesse del privato, sono a carico del richiedente e vengono liquidate dalla stessa autorità all'atto del rilascio del provvedimento richiesto o con atto separato del Presidente della Regione o del Sindaco, sulla base dei criteri fissati da apposita deliberazione della Giunta regionale.

Tali spese sono recuperabili con la procedura stabilita dal RD 14 aprile 1910, n. 639.


 

Art. 22 (1)

Osservatorio delle cave

1. Presso il Settore Ricerche e Valorizzazione di cave, torbiere, acque minerali e termali è istituito l'Osservatorio regionale delle cave.

2. L'Osservatorio, avvalendosi delle strutture del competente Settore Cave e/o Settori provinciali, raccoglie, tramite i dati conoscitivi da fornirsi a cura delle ditte esercenti l'attività estrattiva, elementi relativi a:

a) quantità e natura del materiale estratto e tipologia del suo utilizzo primario;

b) utilizzo e/ o destinazione del materiale di scarto.

3. I titolari di autorizzazioni e/o concessioni sono tenuti, secondo le istruzioni che il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, emanerà entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a comunicare all'Osservatorio, con cadenza annuale, le informazioni di cui al precedente comma 2, a fornire le notizie ed i chiarimenti che, sui dati comunicati, siano richiesti dallo stesso Osservatorio e ponendo a disposizione di quest'ultimo i mezzi per l'acquisizione diretta dei dati stessi.

4. In caso di inottemperanza, i titolari di autorizzazioni e/o concessioni sono passibili delle sanzioni di cui all'articolo 28, comma 4, della presente legge.

5. I dati, le notizie ed i chiarimenti così ottenuti sono coperti dalla guarentigia di cui all'articolo 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.

6. Il personale preposto al controllo e vigilanza ai sensi dell'articolo 25 della presente legge, comunica periodicamente le infrazioni rilevate in relazione:

a) alle attività estrattive esercite in difetto di autorizzazione e/o concessione;

b) alla mancata osservanza del piano di utilizzazione rispetto al progetto approvato;

c) al mancato rispetto delle fasi e delle modalità di attuazione del piano di recupero o ricomposizione ambientale;

d) alla prescrizioni imposte ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della presente legge.

7. All'Osservatorio compete la verifica dell'attuazione del Piano Regionale delle Cave di cui all'articolo 2 e 28 della presente legge.

8. Il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato sulla base dei dati acquisiti dall'Osservatorio, riferisce entro il mese di dicembre di ogni anno al Consiglio Regionale sull'andamento dell'attività estrattiva nel territorio regionale, sulle più aggiornate previsioni dei fabbisogni e sullo stato di attuazione del Piano delle attività estrattive.

 

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'articolo 17 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 17.


 

Art. 23 (1)

Adempimenti connessi con l'ultimazione dei lavori di coltivazione.

1. Ultimati i lavori di coltivazione, il titolare dell'autorizzazione o della concessione deve chiedere al Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, di accertare la rispondenza dei lavori di coltivazione a quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione o concessione con particolare riferimento ai lavori di ricomposizione ambientale.

2. Il sopralluogo accertativo viene effettuato da un funzionario della Regione di concerto con un funzionario dell'Ispettorato forestale, da un incaricato del Comune e dalle guardie ecologiche volontarie. Tale accertamento deve vertere, tra l'altro, anche sull'attecchimento delle specie arboree e/o vegetali piantumati. (2)

3. Le risultanze del sopralluogo, in unico verbale, sono sottoscritte da ciascuno dei partecipanti.

4. Sulla base delle risultanze, la Giunta regionale provvede all'eventuale svincolo della cauzione prestata ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, dichiarando estinta la cava, ovvero a intimare all'imprenditore la regolare esecuzione delle opere necessarie a soddisfare gli obblighi derivanti dal provvedimento di autorizzazione o concessione, entro un massimo di mesi otto, trascorso inutilmente il quale, la Giunta Regionale provvede d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempimento anche mediante incameramento della cauzione.

5. Le spese delle operazioni di accertamento sono a carico del richiedente e vengono liquidate dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato.

6. Il procedimento di cui ai commi precedenti viene comunque messo in atto dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato alla scadenza dell'autorizzazione o concessione salva proroga accordata su motivata richiesta.

 

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'articolo 18 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 17.
(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera i) della legge regionale 28 luglio 2017, n. 22.

 

 Art. 24

Consorzi

Per l'esecuzione, la manutenzione e l'uso di opere comuni attinenti l'attività di cava e per un migliore coordinamento della coltivazione possono costituirsi consorzi facoltativi ed obbligatori.

La costituzione dei primi è comunicata entro trenta giorni, dagli interessati alla Giunta regionale o al Sindaco o ai Sindaci interessati, mediante la produzione di copia dell'atto costitutivo.

La costituzione dei secondi può essere disposta dalla Giunta regionale quando sia richiesta dagli imprenditori rappresentanti almeno i due terzi dei fondi relativi all'area interessata e comunque quando lo impongono esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e idrogeologica della zona, nonchè motivi di rilevante incidenza socio - economica.

In caso di consorzi obbligatori, quando le opere non siano state eseguite nei termini previsti o i lavori non procedono secondo le direttive unitarie fissate, la Giunta regionale può nominare un Commissario, il quale provvede all'esecuzione diretta delle opere, con addebito delle spese agli imprenditori consorziati e assume la rappresentanza e l'amministrazione del consorzio fino all'attuazione delle direttive fissate.

Per la fissazione dei prezzi di vendita dei materiali prodotti sarà data comunicazione alla Regione - Servizio Industria - con la relativa analisi dei costi.


 

Art. 25 (1)

Vigilanza e polizia mineraria

1. Le funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava circa la loro abusività o difformità della presente legge, nonché quelle connesse in materia di polizia mineraria di cui al terzo comma dell'articolo 62 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dal personale regionale del competente Settore e/o dei settori all'uopo delegati ed al quale è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

2. La Giunta Regionale, con proprio personale e strumenti, si attrezzerà in maniera tale da poter valutare la pericolosità dell'esercizio delle cave in relazione all'immissione nell'ambiente di polveri, rumori, vibrazioni.

3. Con apposito regolamento il Consiglio Regionale disciplinerà la collaborazione volontaria di guardie ecologiche facenti capo alle Associazioni ambientaliste, naturalistiche e dei produttori agricoli più rappresentative.

4. Il regolamento dovrà essere emanato entro sei mesi dall'approvazione della presente legge.

 

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'articolo 19 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 17.


 

Art. 26

Sospensioni

I lavori conseguenti all'autorizzazione, alla concessione o al permesso di ricerca possono essere sospesi cautelativamente dal Presidente della Regione:

a) quando si verifichi l'inosservanza delle prescrizioni del provvedimento e fino al loro adempimento;

b) quando siano necessari ulteriori accertamenti in vista dell'adozione di un provvedimento di decadenza o di revoca del permesso di ricerca, dell'autorizzazione o della concessione o di modifica, totale o parziale, del programma di ricerca o del progetto di coltivazione.

L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia quando sia accertato che il titolare abbia provveduto agli adempimenti prescritti.

In ogni caso il provvedimento di sospensione è disposto quando si tratti di lavori abusivi.

L'ordine di sospensione è immediatamente notificato dall'imprenditore al proprietario, al Sindaco del Comune interessato, nonché al Comando Carabinieri del luogo, per conoscenza e norma.


 

Art. 27

Apposizione di sigilli

In caso di accertata inadempienza al provvedimento di sospensione dei lavori di ricerca o di coltivazione, nonché al provvedimento di decadenza o di revoca del permesso di ricerca o dell'autorizzazione o della concessione, il Presidente della Regione ordina la recinzione dei luoghi interessati dalla ricerca o dalla coltivazione e l'apposizione dei sigilli anche al macchinario esistente nel luogo.

L'ordinanza è notificata al proprietario del fondo e al titolare del permesso di ricerca o dell'autorizzazione o della concessione o all'imprenditore abusivo; il verbale delle operazioni conseguenti è trasmesso immediatamente ai medesimi soggetti, al Sindaco e al Pretore competenti per territorio, nonché al Comando Carabinieri del luogo.

La responsabilità della vigilanza sui sigilli e sull'osservanza di quanto disposto dall'ordinanza compete alla Regione che provvede a periodiche verifiche effettuabili anche a cura di un custode scelto tra persone estranee all'attività di ricerca o coltivazione.

Le spese relative agli adempimenti di cui al presente articolo sono assunte dalla Regione che si rivale sul titolare del permesso di ricerca, dell'autorizzazione o della concessione o sull'imprenditore abusivo e vengono recuperate con la procedura stabilita dal RD 14 aprile 1910, n. 639.


 

Art. 28 (1)

Sanzioni

1. Chiunque coltivi una cava senza autorizzazione o concessione è soggetto alla sanzione amministrativa non inferiore a lire 6 milioni o non superiore a lire 20 milioni, nonché, qualora vi sia stata alterazione
dell'ambiente, all'obbligo di provvedere al suo ripristino o, quando non sia possibile, alla ricomposizione ambientale secondo le prescrizioni dettate dal Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, fatto salvo il potere di questa, in caso di inerzia, di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

2. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel permesso di ricerca o nel provvedimento di autorizzazione o di concessione è comminata una sanzione amministrativa non inferiore a lire 1 milione e non superiore a lire 5 milioni, con l'obbligo, a carico dell'inadempiente, di provvedere all'attuazione di quanto prescritto dal Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato.

3. Qualora l'inosservanza abbia comportato alterazione ambientale, si procede con le stesse modalità stabilite dal comma 1 del presente articolo.

4. I titolari di permessi di ricerca o di autorizzazione o di concessione che si sottraggono all'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni o controlli o che non forniscano i dati, le notizie e i chiarimenti
richiesti, sono soggetti alla sanzione amministrativa non inferiore a lire 1 milione e non superiore a lire 3 milioni.

5. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative indicate nel presente articolo e per la riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori, è competente il Presidente della Giunta Regionale o suo
delegato, che provvede nel rispetto delle norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 e della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13.

6. Dei provvedimenti di cui al presente articolo verrà data notizia mediante adeguata pubblicità e comunque mediante affissione all'Albo del Comune interessato.

7. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni, detratta la somma spettante agli agenti scopritori ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1993, n. 13, incrementeranno il fondo regionale di cui all'articolo 38 della presente legge per interventi di ricomposizione ambientale delle aree delle cave abbandonate.

 

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'articolo 20 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 17.


 

Art. 29

Interventi nelle aree di cave abbandonate

La Regione promuove la ricomposizione ambientale, ai sensi del precedente articolo 9, delle aree di cave abbandonate, mediante la concessione di contributi di cui al successivo art. 32.

Ai fini della presente legge si intendono abbandonate le cave in cui l'attività è venuta meno prima dell'entrata in vigore della presente legge e per le quali il titolare non ha presentato entro i termini la domanda di autorizzazione.


 

Art. 30

Censimento comunale delle aree di cave abbandonate

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Comune, con deliberazione consiliare, provvede ad elencare secondo una scala di priorità di inserimento, le aree di cave abbandonate, evidenziando i tipi di ricomposizione ambientale ritenuti più idonei in coerenza con gli obiettivi di armonica salvaguardia e miglior utilizzo del territorio comunale.

Il provvedimento di cui al comma precedente è pubblicato mediante affissione per almeno 30 giorni all'Albo pretorio.

Della pubblicazione il Sindaco dà notizia ai proprietari ed agli aventi diritto sulle aree elencate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, da spedirsi entro 15 giorni dalla pubblicazione.

Nel termine di 90 giorni dalla pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni e proposte, sulle quali decide il Consiglio comunale entro i successivi 30 giorni.

Il Sindaco trasmette alla Giunta regionale il provvedimento di cui al primo comma, con eventuali modifiche apportate in accoglimento delle osservazioni e proposte.


 

Art. 31

Interventi per la ricomposizione ambientale delle aree di cave abbandonate

I proprietari e gli aventi diritto, sia privati che pubblici, sulle aree di cave abbandonate, anche non comprese nell'elencazione di cui al precedente art. 30, nonchè Enti competenti ad attuare piani ambientali ai sensi della vigente normativa, i quali intendano procedere a interventi di ricomposizione ambientale delle aree medesime, devono chiedere al Sindaco del Comune interessato le autorizzazioni o le concessioni prescritte, a seconda dei casi, dalla legislazione in materia urbanistica, le quali saranno rilasciate nel rispetto delle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali.

Qualora gli interessati intendano usufruire del contributo di cui al successivo articolo, debbono farne espressa richiesta nella domanda di autorizzazione o di concessione, indicando nel progetto di intervento, la spesa ritenuta necessaria per la sua esecuzione.

In tal caso, il progetto una volta approvato dal Sindaco, viene trasmesso dallo stesso alla Giunta regionale per la concessione del contributo.


 

Art. 32 (1)

Contributi regionali

1. Per la realizzazione degli interventi di ricomposizione ambientale delle aree di cave abbandonate, la Regione concede contributi fino alle seguenti misure percentuali della spesa ritenuta ammissibile:

a) 50% a favore degli interventi dei privati;

b) 75% a favore degli interventi dei Comuni e loro Associazioni o Consorzi, nonché Consorzi di bonifica e Comunità montane.

2. Nella concessione del contributo viene data preferenza agli interventi dei soggetti pubblici.

3. Ai fini della concessione del contributo, la Giunta Regionale, sulla base delle risultanze dei censimenti comunali, dei dati in suo possesso, nonché dei progetti trasmessi ai sensi dell'articolo 31 della presente legge, approva un programma annuale degli interventi, con la determinazione dell'entità dei contributi che, comunque, nell'ambito delle percentuali determinate, di cui al comma 1, non potrà superare per i soggetti pubblici il 75% della spesa ritenuta ammissibile e, per i privati, il 50%.

4. I contributi sono accreditati su appositi conti vincolati ai Comuni nel cui ambito gli interventi vengono realizzati totalmente o prevalentemente.

5. Il Comune provvede all'erogazione del contributo in misura del 30% all'atto di inizio dei lavori e per la parte restante al termine dei lavori medesimi, previo accertamento della loro conformità al progetto sovvenzinato.

6. Gli interessi maturati sugli accantonamenti, di cui al comma 4, sono a credito della Regione.

7. Gli Enti interessati ed i privati dovranno dare inizio ai lavori entro tre mesi dalla data diinanziamento ed informare la Giunta Regionale sull'andamento dei lavori e su eventuali ritardi o difficoltà che venissero a determinarsi.

8. La Giunta Regionale può revocare, previa diffida e sentito il Sindaco, il contributo concesso in caso di mancata attuazione o modificazione dell'intervento finanziario o ordinare la restituzione della parte di contributo erogato.

9. Al saldo del contributo si provvede previo collaudo a cura del competente settore.

10. All'onere derivante dall'incremento per la concessione dei contributi di cui al precedente comma 1, nonché per la spesa di cui al comma 9 del presente articolo, si fa fronte con le disponibilità di cui al cap. 1138 dello stato di previsione della spesa da adeguare annualmente con la legge di bilancio con le risorse di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'articolo 21 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 17.


 

Art. 33

Con la presente legge, l'art. 2 della legge regionale n. 42 del 12 dicembre 1979 è integrato con l'aggiunta del seguente comma: «nella concessione dei finanziamenti si darà priorità assoluta ai soggetti specificati ai paragrafi a), b), c), e), f), g), che richiedono contributi per la riutilizzazione ai fini sportivi di cave abbandonate».


 

Art. 34

Con la presente legge, l'art. 52 della legge regionale n. 42 del 2 agosto 1982 è integrato con l'aggiunta del seguente comma:

«nella concessione dei finanziamenti si darà priorità agli imprenditori singoli o associati i quali intendano riutilizzare cave abbandonate per lo sviluppo dell'acquacoltura ».


 

Art. 35

Divieto di apertura di nuove cave

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, fino a quando non sarà stato approvato il piano regionale del settore estrattivo di cui al precedente art. 2 e, comunque, non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge, non si potranno, di norma, rilasciare autorizzazioni per apertura di nuove cave.

In caso di preminente interesse regionale, le concessioni o le autorizzazioni sono rilasciate esclusivamente dalla Giunta regionale sentiti i Comuni interessati e gli Organi di cui al precedente art. 15, secondo comma, secondo le modalità previste nella presente legge.


 

 Art. 36 (1)

Norme transitorie per le cave in atto

1. La coltivazione delle cave in atto alla data dell'8 gennaio 1986, per le quali, a norma dell'articolo 28 del DPR 9 aprile 1959, n. 128, è stata presentata denuncia al Comune e alla Regione Campania, potrà essere proseguita, purché, entro sei mesi dalla stessa data, l'esercente abbia presentato domanda di proseguimento, con la procedura e documentazione prevista dall'articolo 8 della presente legge ed adempia agli obblighi previsti dagli articoli 6 e 18 della presente legge.

2. La denunzia d'esercizio ai sensi dell'articolo 28 del DPR 9 aprile 1959, n. 128, è titolo legittimante ai fini del precedente comma 1 purché la stessa risulti presentata al Comune, o al Distretto Minerario, o alla Regione, o alla Provincia e sia relativa a particelle già interessate dallo svolgimento del piano di coltivazione di cava.

3. In caso di mancata presentazione della domanda, alla scadenza del termine predetto, l'attività di coltivazione si considera cessata e l'eventuale continuazione dei lavori è sottoposta alle sanzioni di cui all'articolo 28 della presente legge.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere denegata se non quando l'attività estrattiva risulti in contrasto con i vincoli urbanistici, paesaggistici, idrogeologici ed archeologici derivanti da altre leggi nazionali o regionali.

5. Nelle aree sottoposte a vincoli paesaggistici, idrogeologici ed archeologici, derivanti da leggi nazionali o regionali e già oggetto di coltivazioni alla data di apposizione degli stessi l'attività estrattiva può essere proseguita nei limiti delle superfici oggetto di legittima coltivazione e, comunque, entro i limiti delle particelle ovvero della superficie già oggetto di coltivazione.

6. Per i vincoli imposti successivamente e semprechè siano suscettibili di deroga, si applicherà la procedura di cui all'articolo 11, commi 4 e 5, della presente legge.

7. Qualora la cava sia ubicata in zona a ciò non espressamente destinata dallo strumento urbanistico vigente, l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della presente legge costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico stesso.

 

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'articolo 22 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 17.



Art. 36-BIS (1)
Norme transitorie per la convenzione

1. Tutte le ditte esercenti cave in atto ai sensi dell'articolo 36 e dell'articolo 38 ter, commi 2 e 3 della presente legge, per le quali non è stata ancora richiesta la stipula della convenzione con il Comune, dovranno versare, entro e non oltre sessanta giorni dalla relativa comunicazione, un contributo al Comune che sarà stabilito in misura provvisoria dal Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta Regionale.

2. Detto contributo sarà versato per intero entro il 31 dicembre di ogni anno e non subirà variazioni fino alla sua determinazione da parte del Presidente della Giunta Regionale o suo delegato.

3. È data facoltà al Comune di accettare, in alternativa al contributo, prestazioni di eguale importo fornite dalla ditta esercente la cava, quali la fornitura di materiali, l'utilizzo di mezzi meccanici, l'intervento in opere pubbliche preferenzialmente finalizzate al recupero ambientale o alla riutilizzazione di aree di cave dismesse.

4. In caso di inerzia del Comune nella stipula della convenzione di cui al comma 1 del presente articolo e per gli effetti di cui al comma medesimo, il titolare dell'autorizzazione o della concessione deposita presso il Comune un atto d'obbligo, avente i contenuti propri dello schema tipo della convenzione approvata dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 18 della presente legge.

 

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'articolo 23 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 17.


 

Art. 36-TER

Norme transitorie per ambiti estrattivi su terreni in uso civico

1. La coltivazione delle cave su terreni in uso civico, in atto alla data dell'8 gennaio 1986 o alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431, in assenza di mutamento di destinazione, può essere esercitata in attesa della autorizzazione regionale ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, purché, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'esercente presenti apposita domanda, con la procedura e documentazione prevista dal precedente articolo 8 ed adempia agli obblighi previsti dagli articoli 6 e 18 della presente legge, inviando all'Ente titolare dei diritti di uso civico, una copia di essa, corredata da una perizia giurata e da una planimetria catastale dell'ambito estrattivo coltivato e da coltivare, e una istanza di autorizzazione al mutamento di destinazione.

2. L'esistenza in atto alle date di cui al comma 1 del presente articolo è documentata nei modi previsti dall'articolo 36, comma 2, della presente legge.

3. In caso di mancata presentazione della domanda, alla scadenza del termine predetto, l'attività di coltivazione non può essere continuata e l'eventuale continuazione dei lavori è sottoposta alle sanzioni di cui all'articolo 28 della presente legge.

4. L'Ente titolare dei diritti di uso civico richiede alla Regione l'autorizzazione al mutamento di destinazione ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, per i terreni interessati dalle cave
di cui al comma 1 del presente articolo.

5. L'autorizzazione al mutamento di destinazione non può essere denegata se non quando l'attività estrattiva risulti in contrasto con vincoli paesaggistici non suscettibili di deroga.

 

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'articolo 24 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 17.


 

Art. 37

Norme per le concessioni

Per le concessioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina le prescrizioni di cui al precedente articolo 11 per la prosecuzione dei lavori.

Nel caso che il proseguimento dei lavori leda gravemente i fini di interesse pubblico perseguiti dalla presente legge, la Giunta regionale può revocare la concessione; in caso la stessa Giunta determina l'indennizzo da corrispondere ai concessionari, tenuto conto della durata dell'esercizio e degli impianti esistenti in cava.

Nel caso di proroga o modifica della concessione, si osservano le norme di cui agli artt. 8 e 16 della presente legge.

 

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera l) della legge regionale 28 luglio 2017, n. 22.

 

Art. 38

Previsione di spesa

Nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale dell'esercizio finanziario 1985 è istituito al Titolo I, categoria I, il capitolo 18, con la denominazione: «Sanzioni pecunarie per infrazioni alle norme per la disciplina della coltivazione dei materiali di cava».

Le entrate derivanti dal disposto dell'articolo 28 saranno versate sul suddetto capitolo dell'esercizio 1985 e corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.

Per gli interventi previsti al precedente articolo 32 è autorizzata per l'anno 1985 la spesa di L. 500.000.000 con imputazione al capitolo 1032 di nuova istituzione denominato: «Contributo ai Comuni per il ripristino delle condizioni ambientali di cave abbandonate», e corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi, nel progetto 2 - 4 - 4 "Cave" con prelievo dal capitolo 300 fondo per spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso.


 

Art. 38-BIS (1)

Delega dei poteri

1. L'esercizio dei poteri afferenti i provvedimenti di cui alla presente legge e connessi con la potestà di competenza del presidente della Giunta Regionale può essere delegato ai dirigenti dei Settori provinciali del Genio Civile o ai dirigenti dei Settori tecnico - amministrativi delle Foreste.

2. Da tale esercizio sono escluse le competenze derivanti dagli articoli 1 - ultimo comma -, 2, 3, 18 - commi 2 e 4 -, 21 - comma 1 -, 22, 23 - comma 4 -, 24, 25 - comma 3 -,29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 - comma 2 - della presente legge, nonché dagli articoli 9 bis e 36 bis - comma 1 - della presente legge e, comunque, da definire con atto della Giunta Regionale.

3. La delega di cui al precedente comma 1 è esercitata mediante atti monocratici, nell'ambito della competenza territoriale di ciascun dirigente e con la procedura di cui all'articolo 11 della presente legge.

4. I provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma 1, nonché ogni altro atto attinente all'argomento, devono essere rimessi in copia al competente Settore regionale, cui resta la competenza di emanare direttive e di attuare le altre disposizioni previste dalla presente legge, ivi compreso l'esercizio del potere sostitutivo del Presidente della Giunta Regionale, nell'ipotesi di inattività dei dirigenti dei Settori di cui al comma 1 del presente articolo.

 

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'articolo 25 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 17.


 

Art. 38-TER (1)

Norme finali e transitorie

1. Ai fini dell'adozione del Piano regionale delle attività estrattive, prescritte dall'articolo 2 della presente legge, il termine è fissato al 31 dicembre 1995.

2. Sino all'entrata in vigore del piano regionale delle attività estrattive, il perimetro delle attività estrattive oggetto di istanze di prosecuzione della coltivazione delle cave in atto secondo quanto previsto dall'articolo 36 della presente legge, fermo restante la possibilità di proseguire l'attività estrattiva in approfondimento sull'area già interessata dai lavori di escavazione, può essere modificato per consentire il recupero ambientale di tutta l'area di cava a condizione che venga inoltrata, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita istanza.

3. Per le finalità di cui al precedente comma 2 possono essere utilizzate aree adiacenti al perimetro di cava fino al 30% della complessiva superficie adiacente e non superiore al 20% dell'area di cava ovvero del complesso estrattivo legittimamente interessato all'attività di coltivatore per i fronti di cava che hanno bisogno di una maggiore superficie necessaria per il corretto recupero ambientale.

4. La modifica del perimetro, ai sensi del precedente comma 3, è sottoposta alle condizioni di cui appresso:

a) la superficie, oggetto dell'originaria domanda di prosecuzione, sia esaurita o in fase di esaurimento;

b) l'istanza di cui al precedente comma 2 venga documentata ai sensi dell'articolo 8 della presente legge;

c) l'importo del deposito cauzionale, di cui all'articolo 6 della presente legge, sia pari a quello che emerge dal piano finanziario di cui all'articolo 8, comma 2, lettera i), della presente legge;

d) i lavori di ricomposizione ambientale siano attuali nella misura del 20% della cava se in fase di esaurimento e nella misura del 10% se la cava è già esaurita e, comunque, secondo un progetto - programma redatto ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera f) della presente legge.

5. Sono fatti salvi e conservano efficacia gli atti amministrativi depositati ai fini dell'istruttoria tecnico – amministrativa di domande presentate dagli interessati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge che risultino ancora con essa compatibili ed aventi ad oggetto lo sviluppo dell'attività.

 

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'articolo 26 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 17.


 

Art. 38-QUATER (1)

Decorrenza dei termini e delle procedure

1. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 38- BIS, comma 1, della presente legge, venga disposta la delega ai Settori provinciali, le pratiche devono essere trasmesse, entro e non oltre il termine di giorni trenta dal provvedimento di delega. Limitatamente a tale termine resta sospeso l'inizio della procedura di cui all'articolo 11, commi 1 e/o 2, della presente legge.

 

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'articolo 27 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 17.


 

Art. 38-QUINQUIES

Approvazione del Piano regionale delle attività estrattive

1. Il Piano regionale delle attività estrattive, di cui all'articolo 2 della presente legge, è approvato dal Consiglio Regionale entro il 31 dicembre 1995.

2. Entro il suddetto termine è vietato rilasciare autorizzazioni o concessioni per apertura di nuove cave, eccetto per le cave di cui al comma 2 dell'articolo 35 della presente legge.

3. La proposta di piano, articolato per provincia, di cui al comma 1 del presente articolo, è approvata dalla Giunta Regionale entro il 30 luglio 1995, sentita la competente Commissione consiliare.

 

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'articolo 28 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 17.



Art. 38-SEXIES (1)
Modifiche agli articoli 12, 15, 16, 17, 21, 25, 26, 27 e 37.

1. L'espressione "Giunta Regionale" è sottoscritta con l'espressione "Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato" ai seguenti articoli:

a) articolo 12, secondo comma;

b) articolo 16, secondo e quarto comma;

c) articolo 17, primo comma;

d) articolo 37, primo e secondo comma.

2. L'espressione "Presidente della Giunta Regionale" è integrata dall'espressione "o suo delegato" ai seguenti articoli:

a) articolo 15, secondo comma;

b) articolo 21, primo comma;

c) articolo 25, primo comma;

d) articolo 26, primo comma;

e) articolo 27, primo comma.

 

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'articolo 29 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 17.


 

 Art. 39

Qualunque norma in contrasto con la presente legge è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 13 dicembre 1985

                                                                                                               Fantini