Legge Regionale 1 febbraio 1980, n. 7.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della   Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 8 febbraio 2000, n. 4, 19 gennaio 2007, n. 1, 15 gennaio 2010, n. 1, 1 dicembre 2010, n. 15 e 27 giugno 2011, n. 10.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi. 

 

Testo vigente della Legge Regionale 1 febbraio 1980, n. 7.

 

«Norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle Farmacie della Regione Campania»

 

Il Consiglio Regionale

ha approvato

 Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1  

L'esercizio delle Farmacie aperte al pubblico nel territorio della regione Campania è disciplinato, per quanto attiene alla determinazione degli orari di apertura, dei turni di servizio, nonchè della chiusura per riposo, festività e ferie, dalle norme della presente legge.


 

 

Art. 2  

1. Nei giorni feriali tutte le farmacie urbane della regione, che non sono in servizio di turno, restano aperte per un orario settimanale non inferiore a 44 ore, né superiore a 60 ore. L'orario giornaliero deve prevedere un intervallo pomeridiano; l'orario settimanale deve prevedere il riposo di cui all'articolo 4.

 

(1) Comma dapprima sostituito dall'articolo 36, comma 1, lettera a) della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 poi sostituito dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 15 gennaio 2010, n. 1 e dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 1 dicembre 2010, n. 15 infine così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 giugno 2011, n. 10.


 

 

Art. 3 (1) 

1. Tutte le farmacie, urbane e rurali, non di turno rimangono chiuse nei giorni di domenica e nelle festività infrasettimanali, ad eccezione delle farmacie che assicurano il servizio di apertura per tutte le festività diverse dalla domenica. Ulteriori aperture domenicali sono autorizzate dal consiglio dell'ordine competente per territorio, sulla base di esigenze pubbliche motivate.

2. Quando particolari esigenze locali lo richiedano, il riposo può essere osservato in giorni diversi da quelli festivi.

3. Il calendario dei turni è stabilito dal medico provinciale competente per territorio, su proposta dell'ordine provinciale dei farmacisti.

4. Le farmacie aperte per il servizio di turno domenicale, a richiesta, possono osservare il riposo settimanale in altro giorno.

 

(1) Articolo dapprima dall'articolo 36, comma 1, lettera b) della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 poi dall'articolo 1, comma 2 della legge regionale 15 gennaio 2010, n. 1 e dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale 1 dicembre 2010, n. 15 infine così integralmente sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 27 giugno 2011, n. 10.


 

 

Art. 4  

Le farmacie urbane e rurali fruiranno di mezza giornata di riposo alla settimana oppure, a settimane alterne, di una giornata di riposo settimanale, in occasione del sabato o di altra giornata infrasettimanale, secondo turni da determinarsi con decreto del Medico provinciale competente per territorio, su proposta dell'Ordine provinciale dei farmacisti.

Il Medico provinciale può escludere dalla osservanza del detto riposo le settimane nelle quali cada un giorno di festività infrasettimanale.


 

 

Art. 5  

Durante l'intervallo pomeridiano di cui allo art. 2, nei giorni feriali e festivi, il servizio farmaceutico dovrà essere così assicurato:   

a) nei Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, a turno e a battenti aperti;  

b) nei Comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti e con più di una farmacia, a turno e a chiamata;  

c) nei Comuni con una sola farmacia, a turno con le farmacie più vicine e a chiamata.


 

 

Art. 6  

Nei giorni festivi il servizio farmaceutico sarà svolto:   

a)  in tutti i Comuni con più di una farmacia, a turno e secondo gli orari di cui all' art. 2, nonchè in base alle norme di cui all' art. 5, lettera a) e b);   

b) nei Comuni e frazioni con una sola farmacia, a turno con le farmacie più vicine e a chiamata.


 

 

Art. 7  

1. Durante le ore notturne di qualsiasi giorno, feriale o festivo, il servizio farmaceutico, nei comuni con popolazione superiore a ottantamila abitanti, è assicurato da farmacie che si offrono volontariamente di svolgere permanentemente il servizio notturno e da farmacie che svolgono tale servizio attraverso turni all'uopo adottati con deliberazione del direttore generale dell'azienda sanitaria locale (ASL), su proposta dell'ordine provinciale dei farmacisti e sentiti i sindaci dei comuni interessati. Il servizio notturno permanente volontario deve riferirsi ad un intero anno solare e deve essere reso per 365 giorni all'anno. Le farmacie che intendono svolgere volontariamente e permanentemente il servizio notturno devono comunicare il loro intendimento al sindaco del comune e all'ASL territorialmente competente, sentito l'ordine provinciale dei farmacisti. Il servizio notturno deve garantire i seguenti livelli minimi di servizio:

a) nei comuni con più di centomila abitanti o capoluoghi di provincia, a turno, a chiamata e con l'obbligo di pernottamento di un farmacista in farmacia;

b) negli altri comuni con più di una farmacia, a turno e a chiamata;

c) nei comuni e frazioni con una sola farmacia, a turno con le farmacie più vicine ed a chiamata.

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 2, comma 3 della legge regionale 1 dicembre 2010, n. 15 successivamente così integralmente sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 27 giugno 2011, n. 10.


 

 

Art. 8  

Per chiamata, agli effetti della presente legge, si intende quella formulata dal cittadino munito di regolare ricetta sulla quale il medico abbia fatto esplicita menzione del carattere di urgenza della prescrizione e dell'ora di rilascio della ricetta stessa.


 

 

Art. 9  

Gli orari relativi all'apertura e chiusura antimeridiana e pomeridiana delle farmacie e al servizio notturno sono stabiliti per i Comuni con più di una farmacia dal Sindaco del Comune interessato, su proposta dell'Ordine provinciale dei Farmacisti; per i Comuni con farmacia unica sono stabiliti dal Medico provinciale su proposta dell'Ordine dei Farmacisti e sentito il Sindaco e l'Ufficiale Sanitario del Comune stesso e di quelli nei quali sono comprese le farmacie più vicine.

I turni settimanali e festivi delle farmacie urbane e rurali sono stabiliti dal Medico provinciale competente, su proposta dell'Ordine provinciale dei farmacisti, sentiti i Sindaci dei Comuni interessati.


 

 

Art. 10 (1)  

Le farmacie aperte al pubblico, urbane e rurali, sono obbligate ad osservare una chiusura annuale per ferie di quindici  giorni, secondo turni stabiliti con deliberazione del direttore generale della ASL, su proposta dell'ordine provinciale dei farmacisti e sentiti i sindaci dei comuni interessati. Si fa salva la possibilità, per chi ne fa richiesta, di poter usufruire di ulteriori quindici giorni. Il Direttore Generale, può esonerare, previa disponibilità del titolare e comunicazione all'ordine provinciale dei farmacisti, dall'obbligo di chiusura le farmacie rurali ed urbane sede unica, su motivata richiesta dei Sindaci dei Comuni interessati.

 

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 8 febbraio 2000, n. 4 poi modificato dall'articolo 36, comma 1, lettera c) della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1.


 

 

Art. 11  

All'esterno di ciascuna famarcia, in maniera e posizione ben visibili, deve restare permanentemente esposto al pubblico un cartello indicante il turno di servizio e l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio, con l'indicazione altresì delle farmacie di turno durante l'orario e i giorni di chiusura della farmacia stessa.


 

 

Art. 12  

Entro il novantesimo giorno dopo la data di pubblicazione della presente legge i Medici provinciali e i Sindaci debbono emanare i provvedimenti di competenza, ai sensi e per gli effetti delle presenti disposizioni.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del II comma dell'art. 127 della Costituzione  ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.  

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 1 febbraio 1980  

                                                                                                                Cirillo