Legge Regionale 13 giugno 2016, n. 20.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 23 dicembre 2016, n. 38 e 8 agosto 2018, n. 28.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 

Testo vigente della Legge Regionale 13 giugno 2016, n. 20.    

 

"Norme per l'applicazione pianificata del fuoco prescritto"


IL CONSIGLIO REGIONALE

 

ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

promulga

 

La seguente legge:

 

Art. 1

(Finalità e definizioni)

1. La Regione Campania favorisce l'applicazione pianificata del fuoco prescritto per la gestione e la conservazione di diversi ecosistemi e persegue la finalità di protezione del proprio patrimonio ambientale.

2. Si definisce fuoco prescritto l'applicazione pianificata del fuoco in specifiche condizioni ambientali, per conseguire definiti obiettivi di tutela e gestione del territorio.

3. Il fuoco prescritto si basa su un uso consapevole ed esperto del fuoco su superfici pianificate secondo precise prescrizioni e procedure operative.


 

 

Art. 2

(Ambiti di applicazione del fuoco prescritto)

1. Il fuoco prescritto è utilizzato a fini di prevenzione degli incendi boschivi e per la gestione e conservazione di diversi ecosistemi.

2. La presente legge disciplina l'applicazione del fuoco prescritto nei seguenti settori:

a) prevenzione incendi, al fine della riduzione periodica del carico e della continuità orizzontale e verticale dei combustibili, gestione viali spezzafuoco in aree ad elevato rischio incendi anche in contesto urbano-foresta;

b) gestione conservativa di aspetti storici e funzionali degli habitat e del paesaggio, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, tutela di specie vegetali e faunistiche per le quali sia riconosciuto l'effetto positivo del fuoco su particolari fasi del ciclo riproduttivo o nella creazione di favorevoli condizioni ecologiche;

c) attività agro-silvo-pastorali: gestione risorse pastorali, miglioramento nella qualità dei foraggi, gestione castagneti, uliveti e altre specie arboree, abbattimento cariche patogene, rinnovazione naturale di popolamenti forestali, preparazione terreno per semina o impianto, controllo vegetazione invasiva;

d) ricerca scientifica per la valutazione degli effetti del fuoco prescritto su componenti ecosistemiche, per l'ottimizzazione delle prescrizioni in diversi contesti ambientali e fitocenosi e per l'applicazione di sistemi esperti per la progettazione e gestione del fuoco prescritto;

e) formazione del personale addetto alle attività antincendio;

f) sviluppo di programmi di comunicazione alla cittadinanza sui temi della prevenzione incendi e dell'autoprotezione.


 

 

Art. 3

(Condizioni di applicazione del fuoco prescritto)

1. L'applicazione del fuoco prescritto avviene in condizioni di sicurezza. È realizzata in corrispondenza di specifiche condizioni meteorologiche, di umidità del combustibile e di vento tali da garantire il controllo del comportamento e degli effetti del fuoco senza procurare danni al suolo, alla vegetazione ed alla fauna.

2. È possibile eseguire le applicazioni di fuoco prescritto nei periodi in cui si realizzano tali condizioni, così come indicate dalle prescrizioni di progetto.

3. L'applicazione del fuoco prescritto è sempre vietata nei periodi in cui è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio della Regione Campania.

4. Costituiscono condizioni di carattere generale per l'applicazione del fuoco prescritto le prescrizioni tecniche e le procedure operative di cui all'articolo 8.


 

 

Art. 4

(Progetto di fuoco prescritto)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, ogni intervento di fuoco prescritto è pianificato con la definizione di un progetto tecnico.

2. Il progetto tecnico descrive il contesto territoriale di applicazione, individuando in modo specifico gli obiettivi dell'intervento. Il progetto tecnico riporta un'attenta valutazione del territorio in termini di geomorfologia, tipi di vegetazione ed habitat, aree protette, uso del suolo e rischio incendi.

3. Il progetto tecnico è il documento indispensabile per l'applicazione del fuoco prescritto e contiene obbligatoriamente:

a) le informazioni circa il soggetto proponente, il progettista e il responsabile dell'intervento;

b) l'indicazione delle figure professionali coinvolte, il numero di operatori previsto, la durata presunta dell'intervento;

c) il piano di comunicazione ai portatori di interesse;

d) la localizzazione del sito di intervento su apposita base cartografica e strato informativo territoriale su carte tematiche: uso del suolo, vegetazione, aree protette;

e) l'indicazione di criticità: presenza di specie esotiche stimolate dal fuoco, opzioni di mitigazione degli effetti indesiderati ed altre;

f) la descrizione stazionale, le caratteristiche della vegetazione e dei combustibili;

g) il modello previsionale del comportamento del fuoco di progetto;

h) le finestre ambientali all'interno delle quali operare, espresse come intervallo ammissibile: minimo, ottimo o massimo per ottenere il comportamento di propagazione desiderato;

i) le tecniche di accensione e le procedure operative da adottare, numero e localizzazione delle fasce di appoggio necessarie per applicare le diverse tecniche di accensione;

l) le fasce di contenimento per gestire in sicurezza il fronte di fiamma;

m) i mezzi e gli strumenti coinvolti nelle operazioni;

n) il Piano Operativo di Sicurezza (POS) del Cantiere Temporaneo di fuoco prescritto;

o) la descrizione delle azioni di verifica da effettuare durante e dopo la realizzazione dell'intervento di fuoco prescritto;

p) la valutazione di incidenza, per gli interventi ricadenti in tutto o in parte nelle aree della rete Natura 2000 (SIC. ZPS.).

4. Il progetto tecnico è corredato dalle autodichiarazioni del soggetto proponente circa la veridicità delle informazioni rese e dalle dichiarazioni del progettista e del responsabile dell'intervento circa il rispetto delle prescrizioni tecniche e delle procedure operative.

5. Il progetto tecnico è redatto utilizzando il modello e le modalità di invio definite dalla competente struttura della Giunta Regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 6.


 

 

Art. 5

(Soggetto proponente, progettista e responsabile dell'intervento)

1. È soggetto proponente la persona fisica o giuridica titolare del diritto di possesso dell'area o del suolo ovvero che ne detenga il pieno godimento. È soggetto proponente anche la persona giuridica delegata dall'ente pubblico, titolare del diritto di possesso dell'area o del suolo, a svolgere attività nei settori di cui all' articolo 2.

2. Il progettista è un professionista iscritto all'Albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali.

3. Il responsabile dell'intervento è un professionista iscritto all'Albo dei dottori agronomi e dottori forestali o dei periti agrari e dei periti agrari laureati o degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati o un Direttore Operazioni Spegnimenti (DOS), nel rispetto delle specifiche competenze, che abbia ricevuto idonea formazione circa l'uso del fuoco prescritto. (1)

4. I soggetti abilitati ad erogare la formazione di cui al comma 3 devono possedere, oltre ai requisiti previsti per la formazione professionale, specifiche esperienze inerenti uno o più ambiti di applicazione del fuoco prescritto.

5. I requisiti di cui al comma 4 possono essere acquisiti anche attraverso idonee collaborazioni con altri soggetti pubblici o privati.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale e per essa la struttura competente in materia di istruzione, formazione, lavoro e politiche giovanili, d'intesa con la struttura competente in materia di politiche agricole e forestali, definisce gli standard formativi minimi di cui al comma 3.

 

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 20 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 28.


 

 

Art. 6

(Segnalazione certificata di inizio attività)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, l'applicazione pianificata di fuoco prescritto è soggetta a Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) ai sensi dell'articolo 19, legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) secondo il modello e le modalità di invio definite dalla competente struttura della Giunta regionale, salvo i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e le esclusioni di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 241/1990. (1)

2. La competente struttura della Giunta regionale si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di assenso. Il silenzio dell'amministrazione equivale, nel rispetto dell'articolo 20 della legge 241/1990, a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide salva in ogni caso l'adozione di provvedimenti previsti dall'articolo 19, comma 3, della legge 241/90. (2)

3. Entro le quarantotto ore lavorative antecedenti l'effettiva realizzazione dell'intervento, il soggetto proponente comunica l'apertura del cantiere di fuoco prescritto. La comunicazione di apertura del cantiere di fuoco prescritto è sottoscritta anche dal progettista e dal responsabile dell'intervento.

4. Entro le quarantotto ore successive l'effettiva conclusione dell'intervento, il soggetto proponente comunica la chiusura del cantiere di fuoco prescritto. La comunicazione di chiusura del cantiere di fuoco prescritto descrive gli esiti delle verifiche effettuate durante e dopo la realizzazione dell'intervento di fuoco prescritto ed è sottoscritta anche dal progettista e dal responsabile dell'intervento.

5. La competente struttura della Giunta regionale, utilizzando i sistemi di coordinamento operativo in essere per l'antincendio boschivo, informa le autorità territorialmente competenti ed il Comando stazione forestale competente, circa le applicazioni di fuoco prescritto in atto sul territorio regionale.

6. Nei confronti dei soggetti responsabili di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 19, comma 6, della legge 241/90 e dagli articoli 75 e 76 del d.p.r. 445/2000 oltre ad una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 15.000,00 in relazione all'entità dell'intervento, maggiorata degli eventuali danni derivanti. (3) Nei confronti del progettista e del responsabile dell'intervento si procede alla segnalazione dell'illecito al Consiglio di disciplina dell'Ordine o del Collegio competente. L'autorità procedente per l'applicazione della sanzione è la competente struttura della Giunta regionale.

7. La sanzione di cui al comma 6 si applica anche nei confronti del soggetto proponente che realizza interventi di fuoco prescritto e ne omette la Scia o la Comunicazione di apertura del cantiere o la Comunicazione di chiusura del cantiere.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la competente struttura della Giunta regionale definisce il modello e le modalità di invio previsti ai commi 1, 3 e 4.

 

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 5, lettera a) della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 5, lettera b) della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38.

(3) Periodo modificato dall'articolo 1, comma 5, lettera c) della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38.


 

 

Art. 7

(Applicazioni di fuoco prescritto soggette a comunicazione)

1. Fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dall'articolo 19, commi 1 e 3, della legge 241/90, l'applicazione pianificata di fuoco prescritto nei settori di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) è soggetta alla sola comunicazione di apertura dell'intervento di fuoco prescritto da parte del soggetto proponente, secondo il modello e le modalità di invio definite dalla competente struttura della Giunta Regionale, da inviare entro quarantotto ore lavorative antecedenti l'effettiva realizzazione dell'intervento al Sindaco del Comune dove ricade l'intervento ed al Comando stazione forestale competente. (1)

2. Entro settantadue ore successive l'effettiva conclusione dell'intervento il soggetto proponente, comunica, secondo il modello e le modalità di invio definite dalla competente struttura della Giunta Regionale, la chiusura dell'intervento di fuoco prescritto. La comunicazione di chiusura dell'intervento di fuoco prescritto descrive gli esiti dell'intervento.

3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono corredate dalle autodichiarazioni del soggetto proponente circa la veridicità delle informazioni rese e il rispetto delle condizioni di carattere generale per l'applicazione del fuoco prescritto di cui all'articolo 3, comma 3.

4. La competente struttura della Giunta regionale, utilizzando i sistemi di coordinamento operativo in essere per l'antincendio boschivo, informa le autorità territorialmente competenti ed il Comando stazione forestale competente, circa le applicazioni di fuoco prescritto in atto sul territorio regionale.

5. Nei confronti dei soggetti responsabili di dichiarazioni mendaci si applica una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 15.000,00. L'autorità procedente per l'applicazione della sanzione è la competente struttura della Giunta regionale.

6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nei confronti del soggetto proponente che realizza interventi di fuoco prescritto e ne omette le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2.

7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la competente struttura della Giunta regionale definisce il modello e le modalità di invio previsti ai commi 1 e 2.

 

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 5, lettera d) della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38.


 

 

Art. 8

(Miglioramento delle applicazioni pianificate di fuoco prescritto)

1. La Giunta regionale, in collaborazione con le Università, i Parchi e le riserve naturali dello Stato, gli Ordini, i Collegi e le organizzazioni professionali più rappresentative sul territorio, istituisce specifici gruppi di lavoro atti a monitorare la qualità degli interventi di fuoco prescritto che si realizzano sul territorio regionale.

2. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 contribuiscono alla definizione e all'aggiornamento delle prescrizioni tecniche e delle procedure operative inerenti le applicazioni di fuoco prescritto, degli standard minimi formativi di cui all'articolo 5, al miglioramento complessivo della qualità degli interventi di fuoco prescritto che si realizzano sul territorio regionale.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la competente struttura della Giunta regionale adotta i provvedimenti relativi alla definizione delle prescrizioni tecniche e delle procedure operative i cui aggiornamenti periodici avvengono a cura della stessa struttura.


 

 

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. La presente legge non determina ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.


 

 

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca