Legge Regionale 28 agosto 1981, n. 59.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 6 maggio 1985, n. 51.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


Testo vigente della Legge Regionale 28 agosto 1981, n. 59.

 

«Normativa di indirizzi per la elaborazione dei piani previsti dalla legge regionale n. 79 del 27 dicembre 1980»


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

Il sub a) dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre n. 79, è modificato come appresso:

a) la quantificazione del fabbisogno finanziario per la ricostruzione delle unità immobiliari di proprietà di privati distrutte o danneggiate dal sisma sulla base di due distinti elenchi nominativi dei beneficiari previsti dalla legge 5 ottobre 1962, n. 1341.

Sono inclusi nel primo elenco i proprietari di immobili danneggiati dal terremoto del 21 agosto 1962, comunque in possesso del titolo di proprietà antecedentemente al 3 aprile 1980, se gli stessi ed i componenti del nucleo familiare non posseggano altro alloggio idoneo alle esigenze familiari nel Comune di residenza e non abbiano avuto in assegnazione a nessun titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica. (1)

Il secondo elenco conterrà i nominativi dei soggetti la cui condizione non consente l'iscrizione nel primo elenco.

La condizione soggettiva per l'inclusione nel primo elenco va riferita alla data di formazione dell'elenco stesso e riguarda non solo il soggetto titolare del beneficio ma tutti i componenti del suo nucleo familiare così come composto alla data del 3 aprile 1980.

L'acquisizione del diritto al contributo per compravendita o donazione dell'immobile distrutto o danneggiato comporta l'inclusione nel secondo elenco indipendentemente dalla condizione soggettiva dell'attuale titolare del diritto ovvero di quella del dante causa.

Nei due elenchi vanno unicamente comprese le istanze tendenti ad ottenere i benefici di legge che siano corredate da attestazione idonea relativa all'ammontare del danno ed alla diretta dipendenza del danno stesso dall'evento sismico del 1962.

Gli elenchi vanno corredati da certificazione del sindaco dalla quale risulti per ogni singola istanza se la ricostruzione sia stata già completata, se sia stata iniziata ma non ancora completata, se non sia stata ancora iniziata. Per le ricostruzioni e riparazioni già completate va altresì attestato l'anno di completamento dei lavori.

 

(1) Comma così sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 51.


 

Art. 2

Nella formulazione dei piani di cui all'art. 2 della legge 27 ottobre 1980, n. 79, i Comuni terremotati si atterrano ai seguenti indirizzi:

a) il piano si riferisce unicamente alla ricostruzione ed al risanamento del patrimonio edilizio distrutto o danneggiato dal sisma del 1962.

L'elemento da prendere a base per la formulazione del piano è essenzialmente il fabbisogno di unità immobiliare da ricostruire o riattare i cui lavori non siano ancora iniziati alla data della formulazione del piano.

In maniera distinta quindi il Comune espone le somme necessarie per liquidare il contributo spettante a coloro che hanno iniziato la ricostruzione o l'abbiano già completata e le esigenze più complessive per consentire la ricostruzione delle unità immobiliari per le quali i lavori non siano ancora iniziati.

In via prioritaria il piano espone con elaborati esecutivi gli interventi necessari per garantire la ricostruzione delle unità immobiliari destinate ai beneficiari iscritti nel primo elenco di cui al Sub a) dell'art. 2 suddetto. Il piano prevede pertanto, l'adeguamento degli strumenti urbanistici ove necessario; il progetto esecutivo per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree da assegnare ai beneficiari del contributo non in grado di ricostruire in sito.

Elaborato specifico dovrà essere predisposto per la sistemazione delle aree derivanti al Comune dalla scelta di ricostruire fuori sito essendo inteso che la istanza diretta ad ottenere la concessione di suolo nell'ambito dei piani della 167 comporta l'acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile distrutto o danneggiato;

b) i Comuni nei quali la legge 5 ottobre 1962 n. 1431, imponeva l'obbligo di ricostruzione tramite comparti predispongono altresì relazione tecnico - finanziaria per le parti interessate dai comparti esponendo, attraverso una verifica dei diritti dei singoli proprietari, la somma presuntiva a questi spettante attribuendo i contributi individuali nella misura di legge;

c) ulteriore distinto elaborato progettuale di massima va contenuto all'interno del piano con riferimento alle opere pubbliche necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui al punto a) precedente.


 

Art. 3

Il contributo per la riparazione o la ricostruzione di unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma del 1962 destinate ad uso di abitazione ivi comprese quelle rurali è pari a:

1) al costo esposto in perizia rivalutata ai prezzi vigenti alla data del provvedimento di assegnazione ed alle tipologie per l'edilizia agevolata ai sensi dell'art. 3 lettera n), della legge 5 agosto 1978, n. 457 e con il limite massimo del costo di un alloggio avente superficie utile abitabile non superiore ai 110 m, per i beneficiari di cui al primo elenco del sub a) dell'art. 2 della legge n. 79 del 27 ottobre 1980 che alla data della formulazione dell'elenco non abbiano ancora iniziato i lavori di ricostruzione o riparazione dell'unità immobiliare ovvero i lavori iniziati siano stati eseguiti, alla data del 31 marzo 1985 per un importo non superiore a 1/3 della previsione della perizia, sulla base di documento attestato dal Direttore dei lavori certificati dal Sindaco; (1)

2) all'importo del contributo previsto dalla legislazione nazionale per la ricostruzione vigente all'atto dell'inizio dei lavori per i beneficiari che abbiano già ricostruito o riparato l'abitazione;

3) all'importo del contrbuto di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1975, n. 183, per i beneficiari inclusi nel secondo elenco previsto dal sub a) dell'art. 2 della legge n. 79 del 27 ottobre 1980.

4) all'importo rivalutato di 2,5 volte di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1975, n. 181, per coloro che, pur avendo titolo soggettivo alla inclusione nel primo elenco, hanno iniziato i lavori in data antecedente alla formulazione dell'elenco medesimo. (2)

Sono abrogati gli articoli 10, 11 e 12 della legge 27 dicembre 1980, n. 79.

 

(1) Comma così sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 51.

(2) Punto aggiunto dall'articolo 4 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 51.


 

Art. 4

L'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 1980, n. 79, è sostituito dal seguente:

«I fondi sono ripartiti tra i Comuni in proporzione diretta al numero delle istanze di cui al primo elenco previsto dall'art. 2, lettera a) sino alla completa copertura di tale fabbisogno. La parte residua dei fondi è ripartita tra i Comuni in proporzione diretta al numero delle istanze di cui al secondo elenco previsto dall'art. 2, lettera a)».


 

Art. 5

L'erogazione dei contributi in conto capitale per la ricostruzione o la riparazione dell'unità immobiliare è disposto con provvedimento del sindaco unitamente all'autorizzazione o alla concessione ad edificare ed alla prescritta preventiva autorizzazione di cui alla legge 64/1974 che è rilasciata dal sindaco stesso in deroga all'art. 18 della legge predetta, con la procedura di cui all'art. 14 della legge 219 del 14 maggio 1981 e successive modifiche.

Il Consiglio comunale entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento regionale della assegnazione dei fondi delibera la formulazione della graduatoria di priorità.

L'erogazione dei contributi in conto capitale per la ricostruzione e la riparazione delle unità immobiliari per i beneficiari compresi nella graduatoria e per i quali esiste la copertura finanziaria in base all'assegnazione regionale avviene:

a) in ragione del 25% dell'importo concesso all'inizio dei lavori accertato come da certificato del sindaco;

b) in ragione dell'ulteriore 60% dell'importo concesso, in base a stati di avanzamento sottoscritti con responsabilità solidale dal proprietario, dal direttore dei lavori e dall'Impresa da presentarsi al Comune;

c) in ragione del residuo 15% dell'importo concesso dopo la ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi a cura del Comune.

Il mancato completamento dei lavori entro 36 mesi continui dalla data di concessione del contributo, ovvero di assegnazione del suolo in caso di ricostruzione fuori sito comporta la decadenza dalla parte di contributo non ancora erogata.

In caso di inadempienza del Comune rispetto ai termini di cui al secondo comma, si applicano le procedure sostitutive previste all'ultimo comma dell'art. 2.


 

Art. 6

I proprietari di immobili danneggiati obbligati a ricostruire in comparto entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge presentano progetto esecutivo descrittivo e grafico di ricostruzione al Comune.

In maniera distinta dalla graduatoria di cui all'art. 4 precedente e nella stessa seduta il Consiglio Comunale determina l'ammontare del contributo complessivo spettante per la ricostruzione del comparto applicando ai singoli proprietari consorziati la misura del contributo ad essi spettante in base all'art. 3 precedente.

Per la concessione e la erogazione del contributo si applicano le norme previste dall'art. 4 precedente.

In caso di inerzia dei proprietari il Comune si sostituisce agli stessi mediante occupazione temporanea degli immobili in caso di volontaria delega.

L'atto di delega deve contenere l'assunzione a carico del proprietario della quota non coperta dal contributo.

In assenza della delega l'intervento unitario sul comparto è realizzato dal Comune stesso previa preventiva espropriazione degli immobili.

Le opere relative sono dichiarate urgenti, indifferibili, e di pubblica utilità da realizzare a totale carico dei fondi derivanti dalla legge nazionale 3 aprile 1980, n. 116.

Le unità immobiliari realizzate sono assegnate in titolo di proprietà senza corrispettivo ai proprietari che abbiano ceduto al Comune i diritti sull'immobile ed al contributo e che non siano possessori di altra abitazione idonea.

In caso di cessione di diritti sull'immobile e di contributo che non copre l'intero costo dell'unità immobiliare ricostruita, l'assegnatario dovrà corrispondere al Comune la differenza in rate semestrali costanti maggiorate dell'interesse del 5% annuo per il periodo di anni 10.

Eventuali unità immobiliari non concesse in base ai commi precedenti sono assegnate in locazione semplice con le procedure ed i canoni previsti per alloggi di edilizia economica e popolare realizzate in base alla legge 457/1978.

L'intervento sostitutivo del Comune opera anche in caso di inerzia del Consorzio ad iniziare i lavori entro 90 giorni dal provvedimento di concessione del contributo.

Per i proprietari già obbligati a ricostruire in comparto, che non abbiano delegato il Comune o inadempienti ai termini dei commi precedenti, resta salvo il diritto al contributo individuale con il vincolo della ricostruzione fuori sito e le modalità e le priorità nella assegnazione del beneficio già previste nei precedenti articoli.

Le quote di cui al nono comma precedente riscosse dal Comune vanno versate in unica soluzione annuale comprensive degli interessi alla Tesoreria regionale.


 

Art. 7

I Comuni che non abbiano ancora provveduto alla formulazione della graduatoria ex legge n. 36 del 30 agosto 1978 utilizzando i fondi assegnati per contributi a privati che alla data dell'entrata in vigore della presente legge abbiano già ricostruito.

Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, a valersi sui fondi residui trasferiti alla Regione in base alla legge n. 1431/1962 e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta regionale dispone la liquidazione a favore degli Istituti Autonomi Case Popolari dei contributi spettanti a beneficiari che hanno optato per un alloggio di edilizia economica e popolare in base all'art. 14 della citata legge 1431/1962. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di inerzia degli IACP adotta 183/1975 in base all'art. 11 della legge regionale tutti i provvedimenti sostitutivi necessari.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale propone, con apposito provvedimento legislativo, al Consiglio regionale la riutilizzazione di tutti i fondi residui non impegnati derivanti dalla citata legislazione nazionale ad impinguamento delle disponibilità finanziarie di cui alla legge 3 aprile 1980, n. 116.

Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge ed al fine di dare attuazione all'art. 7 della legge regionale n. 36 del 30 agosto 1978 i Sindaci dei Comuni terremotati presentano all'Assessorato all'Edilizia Economica e Popolare elenco nominativo di cittadini che all'epoca del sisma alloggiavano non a titolo di proprietà o usufrutto in abitazioni gravemente danneggiate o distrutte ed attualmente allocati in alloggi precari.

L'elenco dovrà essere munito di certificazione con assunzione di responsabilità personale da parte del Sindaco sul requisito del danno ricevuto dal sisma, sulla condizione soggettiva di abitante in alloggio di edilizia economica e popolare.

La Regione provvede ad elaborare un proprio programma poliennale per la costruzione di alloggi di edilizia economica e popolare sovvenzionata atti a soddisfare il fabbisogno esposto negli elenchi di cui ai commi precedenti.


 

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 28 agosto 1981

Emilio de Feo