Legge Regionale 27 agosto 1984, n. 35.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 5 agosto 2003, n. 15.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 

Testo vigente della Legge Regionale 27 agosto 1984, n. 35.

 

«Contributo all'Ente Autonomo Festival Internazionale del Cinema per ragazzi di Giffoni Valle Piana».

 

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

La Regione Campania, al fine di contribuire nel concreto ad iniziative di formazione culturale, che favoriscano, pur se in via subordinata, anche l' immagine turistica, considera il cinema mezzo di espressione artistica e di formazione e di comunicazione sociale, riconoscendone l'importanza per la crescita delle popolazioni.


Art. 2

Per le finalità di cui al precedente articolo 1 e secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del propro statuto , la Regione favorisce l' attività istituzionale dell' Ente Autonomo Festival del Cinema per ragazzi di Giffoni Valle Piana (SA) mediante la erogazione annuale di un contributo per la realizzazione del Festival e delle rassegne minori e a corredo dell' iniziativa principale.


Art. 3

 

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è stabilito in euro 1.100.000,00. Ad esso si fa fronte con lo stanziamento dell'unità previsionale di base 3.11.31 del Bilancio 2003. (1)

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell' articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive integrazioni.

(1) Comma così sotituito dall'articolo 3, comma 5 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 15.


Art. 4

Entro il 31 dicembre di ciascun anno la Giunta Regionale, su proposta dell' Assessore al Turismo e allo Spettacolo, approva il piano artistico del Festival per l' annuale edizione assegnando all' Ente in parola il contributo previsto.


Art. 5

Entro il 30 nvoembre di ciascun anno l' Ente Autonomo Festival Internazionale Cinema per ragazzi di Giffoni Valle Piana (SA) trasmette alla Giunta regionale il consuntivo dell' attività svolta durante l' anno.

La Giunta regionale approva il consuntivo entro il 31 dicembre.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 27 agosto 1984

Fantini