Legge Regionale 23 agosto 1984, n. 34.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 51 del 11 settembre 1984


«Disciplina della balneazione in Campania».


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

La presente legge disciplina la balneazione ai fini della promozione, del mantenimento e del recupero dello stato di benessere fisico e psichico della popolazione dimorante abitualmente o temporaneamente nel territorio della Regione.


Art. 2

Definizione di Balneazione

S'intende per balneazione qualsiasi forma di idroterapia e di uso di acque marine o interne, comprese le acque di piscine aperte al pubblico anche se la qualità delle acque per disposizioni sanitarie deve essere sottoposta ad altri trattamenti, come clorazione o ricambio.

Sono escluse le acque termali destinate ad usi terapeutici.


Art. 3

Parametri Fisico - Chimici

I parametri fisico - chimici da applicare alle acque di balneazione sono quelli contemplati negli allegati al DPR 8 giugno 1982, n. 470.


Art. 4

Parametri Microbiologici

I parametri microbiologici da applicare alle acque di balneazione sono quelli contemplati nel DPR 8/6/1982, n. 470.

I relativi controlli sono, altresì, eseguiti secondo le tecniche di rilevamento, i metodi di analisi, le modalità e le frequenze previste da tale normativa.


Art. 5

Organi Tecnici di Vigilanza

Le funzioni tecniche di vigilanza e di controllo sulla qualità delle acque di balneazione sono svolte dai presidi e dai servizi multizonali, previsti dall' art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La Regione può autorizzare le UUSSLL ad avvalersi dell'attività di altri organismi tecnici pubblici di specifica qualificazione.

Gli esiti delle analisi sono comunicati al Ministero della Sanità, all' Assessorato Regionale alla Sanità, nonchè al Pretore, al Sindaco ed all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio e, inoltre, quando sorga sospetto di epidemia, anche al Prefetto.


Art. 6

Scheda di rilevamento

A cura dei presidi e dei servizi multizonali e degli altri organismi pubblici di cui all' articolo 5 , per ogni località presa in esame, sarà redatta e di volta in volta aggiornata, un'apposita scheda di rilevamento.


Art. 7

Comitato regionale per la balneazione

È istituito presso l'Assessorato alla Sanità il Comitato Regionale per la balneazione.

Compongono il Comitato: l'Assessore regionale alla Sanità o suo delegato che lo presiede, un funzionario del Servizio Ecologia, Igiene Ambientale e Prevenzioni della Regione, il Comandante, o suo delegato, della Direzione Marittima di Napoli, un Direttore di Istituto Universitario di Igiene, il Direttore della Stazione Zoologica di Napoli, un rappresentante per ciascuna Associazione Ecologica presente nella Consulta Regionale sulla Caccia e Pesca.

I membri del Comitato, nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, durano in carica tre anni.

Per le finalità della presente legge, il Comitato promuove studi, ricerche ed indagini, al fine di formulare pareri e proposte. Per tali compiti può avvalersi di tecnici e di Istituti Universitari e può sentire rappresentanti di categorie e di Enti interessati.


Art. 8

Pulizie delle spiagge

Nel quadro dei servizi di nettezza urbana i Comuni devono provvedere alla pulizia delle spiagge e delle scogliere e alla rimozione dei rifiuti di ogni genere degli antistanti specchi d'acqua destinati alla balneazione sino alla distanza non inferiore a 100 metri dalla riva.

A tali fini i Comuni, tenuto conto delle correnti marine, possono costituirsi in consorzi.

Se le spiagge e le scogliere sono state date in concessione, alla loro pulizia provvedono i rispettivi concessionari.

È vietato lo scarico e il deposito, anche temporaneo, di rifiuti sulle spiagge e sulle scogliere.

I contravventori alle norme di cui ai due precedenti commi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 5 milioni, salvo che il fatto costituisca reato.


Art. 9

Mappa dinamica della qualità delle acque

Sulla base degli esiti delle analisi di cui al precedente art. 5, delle ricerche e delle indagini promosse dal Comitato Regionale per la balneazione, dei dati forniti dal Servizio Regionale Acque e Acquedotti e di ogni altro elemento comunque acquisito, il Servizio Ecologia, Igiene Ambientale e Prevenzione della Regione redige una mappa della qualità delle acque di balneazione con aggiornamento annuale antecedente l'inizio della stagione balneare, ai sensi dell' articolo 4 del DPR 8 giugno 1982, n. 470 e provvede ai conseguenti adempimenti.


Art. 10

Servizio Vigilanza Balneazione

Al controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e con i poteri di cui all' art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvederanno le Unità Sanitarie Locali interessate con appositi servizi di vigilanza, coordinati dal Servizio Ecologia, Igiene Ambientale e Prevenzione della Regione.

Alla formazione professionale del relativo personale, provvederà la Regione con corsi di qualificazione.


Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127, comma II, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 23 agosto 1984

Fantini