Legge Regionale 7 luglio 1984, n. 30.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 42 del 17 luglio 1984


«Normativa regionale per l'impianto, la costruzione, il completamento, l'arredamento e la gestione di asili - nido».


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Obiettivi

Con la presente legge la Regione persegue l'obiettivo di:

- dare attuazione ai piani di impianto, costruzione, arredamento e completamento degli asili - nido comunali, approvati in esecuzione della legge statale 6 dicembre 1971, n. 1044 e delle leggi regionali 12 maggio 1973, n. 12 e 4 settembre 1974, n. 48;

- definire le procedure di realizzazione e di finanziamento degli asili - nido sia per quanto concerne la costruzione che la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli stessi;

- soddisfare nuove esigenze dei Comuni anche con interventi di iniziativa regionale, ai sensi delle disposizioni e dei criteri di finanziamento fissati in materia di lavori pubblici dalla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51;

- stabilire i criteri di priorità degli interventi.

Tali scopi si attuano con i criteri e le procedure previsti nei successivi articoli.


Art. 2

Programmazione

La Regione predispone ed approva, nei modi e nei termini previsti dalla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, il programma pluriennale ed il piano annuale esecutivo per il completamento, l' impianto, la costruzione e l' arredamento degli asili - nido. La Regione predispone ed approva, altresì , nei modi e nei termini previsti dall' art. 4 della legge regionale 4 settembre 1974, n. 48 e con i criteri fissati nei piani medesimi il piano di intervento per la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili - nido, con preferenza per le opere realizzate ai sensi e per gli effetti delle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891 e con fondi propri ai sensi della vigente normativa regionale.


Art. 3

Criteri

La programmazione è disposta con i seguenti criteri di priorità:

a) completamento delle opere in corso di esecuzione, secondo la successione cronologica dei piani;

b) integrazione del finanziamento delle opere incluse ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 , nei piani 1972, 1973, 1974 e 1975, secondo la loro successione cronologica, fino alla totale copertura dei relativi oneri; tuttavia, il Consiglio su proposta della Giunta regionale, qualora i lavori non sono già iniziati, a conferma dei contributi ordinari assegnati a ciascun Comune con i suddetti piani, può disporne l' utilizzo per un numero ridotto di asili - nido;

c) nuove opere programmate ai sensi e per gli effetti della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.


Art. 4

Contributi

La Regione fissa l'ammontare della previsione di spesa e le fonti di finanziamento con il bilancio pluriennale, annuale e relative variazioni.

L' intervento finanziario per l' impianto, la costruzione, l' arredamento ed il completamento degli asili - nido, si esplica sotto forma di:

1) contributi una tantum da prelevare sui fondi messi a disposizione dallo Stato e dalla residua disponibilità delle risorse provenienti dalla legge regionale 16 maggio 1975, n. 30:

2) contributi in annualità per l' ammortamento di mutui.

Il concorso alle spese di gestione, funzionamento e manutenzione, viene assegnato sotto forma di controllo annuale, nella misura e con le modalità da fissarsi in sede di legge di approvazione del bilancio annuale.


Art. 5

Termine e procedure - Normativa transitoria

Gli asili - nido, relativi ai piani 1972 e 1973, in corso di realizzazione, devono essere ultimati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, se forniti della sufficiente copertura finanziaria.

Il termine di cui al precedente comma viene elevato ad anni due, a decorrere dalla data della comunicazione del provvedimento di concessione dell'ulteriore finanziamento occorrente, a copertura dell'intera spesa prevista nella progettazione di massima.

Le opere attinenti a progetti non ancora approvati ovvero, a lavori non ancora iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono assoggettate alle procedure previste dalla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.

I Comuni ammessi a partecipare ai piani di istituzione di asili - nido, a norma della legge statale 6 dicembre 1971, n. 1044, che, alla scadenza dei termini previsti dalle leggi regionali 12 maggio 1973, n. 12 , 4 settembre 1974, n. 48 e 16 maggio 1975, n. 30, non hanno prodotto la prescritta documentazione esecutiva, devono adottare la progettazione di massima a decorrere dalla data di concessione dell' ulteriore finanziamento occorrente, a copertura della spesa della progettazione di massima, nei termini e con le procedure previste dalla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.


Art. 6

Norma abrogativa

Gli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 16 maggio 1975, n. 30, che disciplinano la realizzazione di asili - nido mediante il ricorso all' edilizia standardizzata, sono abrogati.

Di conseguenza i Comuni ammessi a partecipare ai piani 1972, 1973 e 1974, che hanno optato per l'edilizia standardizzata, devono adottare un proprio progetto, a decorrere dalla data della comunicazione della concessione dell'ulteriore finanziamento occorrente, a copertura della spesa della progettazione di massima, nei termini e con le procedure previste dalla legge 31 ottobre 1978, n. 51.


Art. 7

Onere finanziario

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per il 1984 si fa fronte con gli stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, di cui ai capitoli 1930 e 1931 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984.

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando le risorse assegnate dallo Stato alla Regione per la costruzione ed il completamento degli asili - nido, nonchè quota parte di quelle assegnate ai sensi dell' articolo 9 della legge 16 maggio 1973, n. 281 e successive modificazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 7 luglio 1984

Fantini