Legge Regionale 29 marzo 1984, n. 22.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 23 del 12 aprile 1984

 

«Ulteriore programma di intervento per favorire l'acquisto di alloggi in complessi soggetti a vendita frazionata».


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. Unico

La Giunta regionale della Campania, con le procedure e modalità tutte della legge regionale 30 novembre 1982, n. 65, è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per l' acquisto di alloggi come prima abitazione da parte di locatari in complessi residenziali unitari di consistenza non inferiore a trenta unità immobiliari per i quali il proprietario abbia dato inizio alle procedure di vendita frazionata in data non posteriore al 31 maggio 1983.

       Il termine per la presentazione della domanda è di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

All' onere per l' attuazione della presente legge, stabilito per il 1984 in L. 500 milioni, si fa fronte con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di cui al capitolo 605 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984:

«Contributi a favore di locatari per l' acquisto di alloggi in complessi soggetti a vendita frazionata», mediante prelievo della predetta somma dallo stanziamento di cui al capitolo 301 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo.

Per l' anno 1985 all'onere si farà fronte con l'apposito stanziamento di bilancio la cui entità sarà determinata con la legge di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell' art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 29 marzo 1984

Fantini