Legge Regionale 30 novembre 1982, n. 65.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 69 del 13 dicembre 1982


«Contributi per acquisto alloggi in complessi soggetti a vendita frazionata»


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

La Regione Campania favorisce l'acquisto di alloggi come prima abitazione, da parte di locatari in complessi residenziali unitari non inferiore a trenta unità immobiliari, per le quali il priprietario abbia dato inizio alle procedure di vendita frazionata.


 

Art. 2

Per poter usufruire dei benefici di cui alla presente legge, i richiedenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25 e gli alloggi da acquistare devono rientrare tra le categorie catastali previste dalla citata legge 15 febbraio 1980, n. 25 ed essere stati costruiti almeno da 15 anni.


 

Art. 3

La richiesta di contributi, da inoltrarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Legge, va inviata a mezzo plico raccomandato al Servizio Regionale alla Edilizia Economica e Popolare e deve essere corredata:

a) dalla documentazione comprovante il rapporto di locazione;

b) la certificazione comunale attestante che l'alloggio da acquistare è parte di un complesso residenziale, non inferiore a trenta unità abitative, sottoposto a procedure di vendite frazionate;

c) certificazione della categoria catastale dell'alloggio da acquistare;

d) documentazione comprovante il possesso dei requisiti individuali di cui alla Legge 15 febbraio 1980, n. 25 da parte del richiedente.


 

Art. 4

L'importo massimo ammissibile al contributo e l'ammontare del contributo stesso sono determinati ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 2 del Decreto Legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94.

Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo si tiene conto del reddito complessivo familiare quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare prima dello acquisto dell' alloggio.

Il reddito è deterimnato con le modalità di cui all'art. 21 della legge statale 5 agosto 1978, n. 457 così modificato dall'art. 2 della legge 25 marzo 1982, n. 94.


 

Art. 5

La erogazione del contributo avviene su presentazione del contratto preliminare o atto di acquisto dell'alloggio condotto in locazione.


 

Art. 6

Le richieste di contributo vengono esaminate dalla Giunta Regionale che approva il piano di finanziamento udito il parere della Commissione Consiliare competente.

Nell' ambito dello stanziamento disponibile il piano assicura priorità a quelle richieste che si riferiscono ad alloggi di costo più basso.

Va garantita priorità agli inquilini il cui reddito sia formato per almeno l'80% da proventi di lavoro dipendente, pensioni od assegni previdenziali, di modo che la proposta di piano riguardi per almeno i 4/ 5 inquilini di tale categoria.


 

Art. 7

È fatto divieto di procedere alla cessione degli alloggi acquistati con il concorso regionale se non siano trascorsi 15 anni dalla data di concessione del contributo.

Le provvidenze di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri interventi pubblici.


 

Art. 8

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in L. 1 miliardo per il 1982, si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 472, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982 denominato: «Contributi a favore di locatari per acquisto di alloggi in complessi soggetti a vendite frazionate», mediante prelievo della somma occorrente dallo stanziamento di cui al capitolo 201 dello stesso stato di previsione, che si riduce di pari importo.

All'onere per il 1983, stabilito in L. 4 miliardi, si farà fronte con il corrispondente capitolo di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.


 

Art. 9

La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, II comma, della Costituzione e 45 della Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 30 novembre 1982

Emilio De Feo