Legge Regionale 30 agosto 1982, n. 53.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 54 dell'8 settembre 1982


«Concessione di un contributo in conto capitale ai Comuni della Campania disastrati o gravemente danneggiati a seguito del sisma del novembre 1980 e febbraio 1981 per l'acquisizione ed urbanizzazione delle aree da utilizzare per la costruzione di alloggi, di strutture terziarie e centri sociali polivalenti con fondi messi a disposizione da Stati, organismi internazionali ed associazioni varie»


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

Concessione Contributi

La Regione Campania concede ai Comuni disastrati o gravemente danneggiati, contributi in conto capitale sino al 100% della spesa ammissibile per la acquisizione e l'urbanizzazione delle aree occorrenti per la costruzione - con fondi messi a disposizione da Stati, Organizzazioni internazionali, associazioni varie - di alloggi da assegnare a soggetti rimasti privi di abitazione nonchè per la costruzione di strutture terziarie e centri sociali polivalenti.


 

Art. 2

Individuazione delle aree

I Comuni individuano le aree in zone destinate ad edilizia economica e popolare ai sensi dello strumento urbanistico vigente o adottato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Nei Comuni che non dispongono dei piani previsti dalla citata Legge 18 aprile 1962, n. 167, o nel caso in cui le aree individuate nei piani predetti risultano insufficienti o inidonei, il Comune indica le aree necessarie all' intervento edilizio nell'ambito delle zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione sempre che questi risultino approvati o adottati e trasmessi per le approvazioni di Legge.

Nel caso in cui non sia possibile la localizzazione delle aree a norma dei precedenti comma, il Comune, adotta un piano di individuazione delle aree necessarie all'intervento anche in deroga allo strumento urbanistico vigente.

In tutte le ipotesi previste dai precedenti comma, i Comuni adottano deliberazione di localizzazione la quale è immediatamente depositata nella segreteria comunale e l'eseguito deposito è reso noto al pubblico mediante avviso da affiggere nell'albo del Comune. Entro 10 giorni dall'affissione all'albo dell'avviso di deposito gli interessati possono presentare al Comune le proprie opposizioni. Trascorso il termine predetto la delibera viene trasmessa alla Regione unitamente alle opposizioni presentate. La Regione adotta le proprie definitive determinazioni sul piano di individuazione delle aree nel termine di 20 giorni dalla ricezione della delibera comunale.

Trascorso tale termine il piano si intende approvato e le opposizioni respinte.


 

Art. 3

Per la individuazione delle aree per la costruzione di strutture terziarie e centri sociali polivalenti, i Comuni adottano le procedure di cui al precedente art. 2.


 

Art. 4

Organo competente ad emettere i provvedimenti espropriativi

I provvedimenti relativi all'occupazione temporanea di urgenza, la determinazione dell'indennità nonchè tutti gli altri provvedimenti previsti dal titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni sono emessi dagli Organi competenti ai sensi delle leggi regionali 19 aprile 1973, n. 23 e 31 ottobre 1978, n. 51.


 

Art. 5

Pagamento indennità espropriazione

Ai proprietari, ai proprietari coltivatori diretti, ai fittavoli, ai mezzadri, ai coloni o compartecipanti spettano le indennità previste dalla legge 29 luglio 1980, No. 385.

Non si fa luogo ai conguagli, di cui agli artt. 1 e 2 della legge medesima, nel caso in cui i soggetti suindicati accettino una maggiorazione del settanta per cento della indennità.


 

Art. 6

Dichiarazione pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere

L'individuazione delle aree comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere.


 

Art. 7

Fissazione termini

I lavori e le procedure espropriative debbono essere iniziati entro un anno dalla pubblicazione della presente legge e completati entro sei anni decorrenti dalla stessa data.


 

Art. 8

Entro venti giorni dalla pubblicazione della presente legge i Comuni presentano istanza documentata.

La Giunta regionale nei dieci giorni successivi delibera il piano di riparto dei fondi entro il limite complessivo di spesa di L. 300 milioni, previo parere della Commissione consiliare competente.


 

Art. 9

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme contenute nella legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 e legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni.


 

Art. 10

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in Lire 300 milioni, si fa fronte, con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 315, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982, con la denominazione: «Contributi in conto capitale ai Comuni disastrati o gravemente danneggiati a seguito del sisma del novembre 1980 e febbraio 1981 per la acquisizione ed urbanizzazione di alloggi, di strutture terziarie e centri sociali polivalenti con fondi messi a disposizione da Stati, organismi internazionali ed associazioni varie», mediante prelievo della somma di lire 300 milioni dallo Stanziamento di cui al capitolo 201 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo.


 

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del II comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 30 agosto 1982

Emilio De Feo