Legge Regionale 3 agosto 1982, n. 48.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 50 del 10 agosto 1982


«Interventi della Regione a favore delle istituzioni di assistenza nei Comuni terremotati»


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga


la seguente legge:

Art. 1

La Regione Campania assegna agli Istituti assistenziali pubblici o privati della Regione che, a seguito del sisma del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, in conseguenza del crollo totale o parziale degli edifici sedi delle istituzioni stesse, abbiano riportato danni agli arredi ed alle attrezzature dei servizi gestiti, concernenti tutte le forme di assistenza materiale, culturale, didattica, formativa, del tempo libero, contributi sino ad un massimo di L. 200 .000.000.


 

Art. 2

Ai fini della concessione del contributo suddetto, il responsabile legale dell'Ente assistenziale inoltra, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, al Sindaco del Comune ove ha sede l'istituto, istanza corredate da una perizia giurata, redatta da tecnico abilitato, da cui risultino i danni riportati dalle strutture di servizio di cui all'art. 1, la relativa valutazione economica, la dichiarazione che i danni descritti sono stati prodotti in conseguenza del sisma del novembre 1980, del febbraio 1981, e del marzo 1982.


 

Art. 3

Il Sindaco, ricevuta la istanza di cui sopra e disposti, ove necessari, rapidi accertamenti sul contenuto, rimette, nei successivi 20 giorni, con proprio parere anche in ordine all'ammontare del contributo, istanza e documentazione allegata alla Regione, Assessorato ai Servizi Sociali.


 

Art. 4

La Giunta regionale, entro 30 giorni, sentite le competenti Commissioni consiliari, provvede sulle istanza, determinando l'importo del contributo da assegnare, la sua destinazione ed il termine entro il quale le strutture di servizio dovranno essere riattivate.


 

Art. 5

Le determinazioni adottate dalla Giunta vengono immediatamente comunicate al responsabile dell'Ente assistenziale richiedente ed al Sindaco del Comune interessato.


 

Art. 6

Il contributo deliberato è erogato al 40% al momento della dichiarazione di esecutività della delibera e, per il restante 60%, all'avvenuto ripristino di funzionalità dei servizi. A tal fine l'Ente responsabile produce opportuna dichiarazione al Sindaco competente, che, a sua volta, eseguiti gli accertamenti del caso, la trasmette col proprio parere alla Regione, che provvede alla liquidazione della parte residua del contributo deliberato.

Qualora l'Ente beneficiario abbia ricevuto altri contributi dallo Stato per la stessa finalità, la dichiarazione dell'Ente beneficiario dovrà contenere la espressa indicazione del relativo ammontare e della sua destinazione.


 

Art. 7

La Giunta regionale, ove lo ritenga, potrà disporre propri accertamenti al cui esito rapportare l'erogazione del contributo restante o la sua revoca totale o parziale.


 

Art. 8

La Regione Campania assume l'onere di corrispondere agli istituti educativo - assistenziali ed alle altre istituzioni di assistenza convenzionati con i Comuni della Campania disastrati o gravemente danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, l'importo delle rette relative al 1980, al primo quadrimestre 1981 ed al primo quadrimestre 1982, se non corrisposte, per gli affidamenti ed i ricoveri disposti dai Comuni medesimi.

A tal fine le singole istituzioni assistenziali, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, inoltreranno all'Assessorato regionale ai Servizi Sociali istanza corredata da distinti elenchi delle persone assistite e residenti in ciascun Comune disastrato o gravemente danneggiato della Regione Campania, con il visto di conformità del Sindaco anche relativamente ai periodi di effettivo affidamento e la dichiarazione del Sindaco stesso che le rette non sono state corrisposte.


 

Art. 9

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge stabilito in L. 1.000 milioni (di cui L. 900.000.000 per i contributi di cui all'articolo 1 e L. 100.000.000 per gli interventi di cui all'articolo 8) si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo n. 1464 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982, di nuova istituzione, con la denominazione «Interventi della Regione a favore delle istituzioni di assistenza e dei Comuni terremotati» prelevando l'occorrente importo, quanto a L. 500.000.000 ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20 dallo stanziamento del fondo globale di cui al capitolo n. 201 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981, che si riduce di pari somma e quanto a L. 500.000.000 dallo stanziamento del fondo globale di cui al capitolo n. 201 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982, che si riduce di pari somma.


 

Art. 10

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 - secondo comma - della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 3 agosto 1982

Emilio De Feo