Legge Regionale 5 agosto 1972, n. 8.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 20 gennaio 1977, n. 6.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 


Testo vigente della Legge Regionale 5 agosto 1972, n. 8.

 

«Disposizioni integrative alle norme sull'indennità consiliare»


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga


la seguente legge:

Art. 1

In relazione alle esigenze connesse alla esplicazione del mandato consiliare, a ciascun Consigliere regionale è dovuto per l'intera legislatura, a titolo di concorso spese, il corrispettivo importo mensile di un biglietto ferroviario di prima classe valido per la percorrenza di tremila chilometri. (1)

Il Presidente del Consiglio regionale è autorizzato inoltre a stipulare convenzioni con Società autostradali allo scopo di dotare ciascun Consigliere di documenti di libero percorso autostradale dietro versamento di una somma forfettaria. Tali documenti potranno essere usati dal solo Consigliere intestatario o per autovetture in essi debitamente indicate.

 

(1) Comma così sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 1977, n. 6.



Art. 2

Fino a quando non sarà disciplinato con apposita legge regionale il sistema previdenziale in favore dei Consiglieri regionali, è autorizzata, nelle misure e con le modalità stabilite dal Consiglio regionale con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la copertura assicurativa contro i rischi derivanti ai Consiglieri da infortuni sofferti nel periodo di esercizio del mandato. Alla stipula della conseguente polizza è autorizzato il Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza e previa licitazione tra le primarie imprese del settore.

Con le stesse modalità può essere autorizzata l'assistenza sanitaria a favore dei Consiglieri che non ne fruiscano in tutto o in parte, mediante convenzione con un Istituto previdenziale.



Art. 3

Le disposizioni di cui alla presente legge decorrono dalla data di proclamazione e cessano con la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio o del suo anticipato scioglimento.

Per i Consiglieri che cessano dalla carica per qualsiasi ragione antecedentemente, valgono fino alla data di cessazione.



Art. 4

Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento del Consiglio nel quadro della gestione autonoma dei relativi fondi previsti dall'art. 30 dello Statuto. Alla copertura della spesa per gli anni 1970 e 1971 si provvede mediante l'utilizzo dei residui disponibili ed accantonati del bilancio provvisorio alla lettera A, Capitolo 2 del 1971 e sul Capitolo 1 del Titolo 1 del Bilancio della Regione (spese di funzionamento del Consiglio regionale) per il 1972 e seguenti.

La presente legge regionale è dichiarata urgente a norma del 2º comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 5 agosto 1972

Mancino