Legge Regionale 5 agosto 1972, n. 6.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 3 aprile 1973, n. 11, 20 gennaio 1977, n. 6, 31 ottobre 1978, n. 50, 28 marzo 1987, n. 20, 27 giugno 1988, n. 14, 30 aprile 1996, n. 10, 24 dicembre 2012, n. 385 aprile 2016, n. 6 e 5 luglio 2023, n. 11.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


 

 

Testo vigente della Legge Regionale 5 agosto 1972, n. 6.

 

«Funzionamento dei gruppi consiliari»

 

Il Consiglio Regionale

ha approvato

 Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1 

Agli oneri per il funzionamento dei Gruppi Consiliari, previsti dall'art. 22 dello Statuto si provvede, in conformità di quanto prescrive il successivo art. 30 dello Statuto, ai sensi e nei modi disciplinati dalla presente legge.

 

 

Art. 2 (*)

A ciascun Gruppo, costituito in conformità delle norme in materia del Regolamento consiliare, è assegnata, nell'ambito degli uffici del Consiglio regionale, una sede proporzionata alla sua consistenza.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, per l'intera legislatura, all'allestimento,all'arredamento e alla manutenzione dei locali destinati a sede dei Gruppi consiliari, alla fornitura di stampati e cancelleria, nonchè agli impianti e utenze elettriche, idriche e telefoniche e alla pulizia dei locali stessi. (1)

L'Ufficio di Presidenza provvede anche alla formazione di materiale di documentazione e di attrezzature di Gruppi Consiliari. (2)

[L'Ufficio di Presidenza destina, altresì, ai Gruppi Consiliari personale in servizio presso il Consiglio entro i seguenti limiti:

a) due unità per ogni Gruppo Consiliare costituito a norma di regolamento quale ne sia la consistenza;

b) unità aggiuntive in proporzione di una per ogni due Consiglieri o frazione iscritti a ciascun Gruppo consiliare di almeno quattro unità.(3)

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 20 gennaio 1977, n. 6.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1987, n. 20

(3) Comma aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 3 aprile 1973, n. 11 ed in seguito abrogato dall'articolo 12, comma 1 della legge regionale 5 luglio 2023, n. 11.

(*) In relazione al presente articolo, si veda la modifica non testuale prevista dall'articolo 1 della legge regionale 16 maggio 2001, n. 7.

 

 

Art. 3  (1)

1. In applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale dell'Istat della popolazione residente.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 174/2012 ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, sulla base delle linee guida e del relativo modello di rendicontazione deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il rendiconto e la documentazione a corredo, sono trasmessi dal Presidente di ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Presidente del Consiglio regionale trasmette il rendiconto di ciascun Gruppo consiliare alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera che è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale che ne cura la pubblicazione.

3 bis. Se la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontra che il rendiconto di esercizio del Gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sono conformi alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al Presidente del Consiglio regionale una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del Gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione. (2)

3 ter. L'omessa regolarizzazione comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate. (2)

3 quater. L'obbligo di restituzione di cui al comma 3 ter consegue, inoltre, alla mancata trasmissione del rendiconto, imputabile a responsabilità esclusiva del Presidente del Gruppo, alla competente sezione regionale della Corte dei Conti entro il termine di sessanta giorni individuato ai sensi del comma 3, oppure alla deliberazione di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. (2)

3 quinques. Nei casi previsti ai commi 3 ter e 3 quater, l'obbligo di restituzione si realizza mediante predisposizione di apposito piano di rientro, approvato dall'Ufficio di Presidenza, che contempla progressive decurtazioni del contributo annuale spettante al Gruppo per le spese di funzionamento di cui al comma 1. (2)

3 sexies. Nell'ipotesi di cessazione del Gruppo o di fine legislatura, l'obbligo di restituzione è adempiuto a mezzo di compensazione con i contributi già restituiti o da restituire. (2)

3 septies. Le somme già riscosse ed eventualmente restituite sono indicate nelle uscite del rendiconto del Gruppo alla voce: altre spese. (2)

 

(1) Articolo oggetto di modifica dall'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1973, n. 11, dal secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 50, dall'articolo 2 della legge regionale 28 marzo 1987, n. 20, dall'articolo 1 della legge regionale 27 giugno 1988, n. 14, dall'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 10, dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38 ed infine dall'articolo 26, comma 3, lettera a) della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 26, comma 3, lettera b) della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6.

 

 

Art. 4 

Gli oneri conseguenti alla applicazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento del Consiglio, nel quadro della gestione autonoma dei relativi fondi prevista dall'art. 30 dello Statuto.

 

 

Art. 5

Alla copertura della spesa relativa agli anni 1970 e 1971 si provvede mediante l'utilizzo dei residui disponibili ed accantonati del bilancio provvisorio alla lettera A, Capitolo 2 del 1971 e sul Capitolo 1 del Titolo 1 del Bilancio della Regione (spese di funzionamento del Consiglio regionale) per il 1972 e seguenti.

La presente legge regionale è dichiarata urgente a norma del 2º comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 5 agosto 1972

                                                                                                                Mancino