Legge Regionale 3 aprile 1973, n. 11.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 50.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


Testo vigente della Legge Regionale 3 aprile 1973, n. 11.

 

«Modificazione ed integrazione alla Legge regionale 5 agosto 1972, n. 6, relativa al funzionamento dei Gruppi consiliari»


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

 

Art.1 (1)

All'art. 2 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

«L'Ufficio di Presidenza destina, altresì, ai Gruppi Consiliari personale in servizio presso il Consiglio entro i seguenti limiti:

a) due unità per ogni Gruppo Consiliare costituito a norma di regolamento quale ne sia la consistenza;

b) unità aggiuntive in proporzione di una per ogni due Consiglieri o frazione iscritti a ciascun Gruppo consiliare di almeno quattro unità.».

 

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 50.


 

 

Art.2

Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6, è sostituito dal seguente:

«A valere sull'anzidetto contributo i Gruppiprovvedono autonomamente, secondo i rispettivi regolamenti ed a cura dei propri organi direttivi, agli oneri per ulteriori occorrenze di personale oltre quelle contemplate all'articolo precedente e per ogni altra occorrenza connessa con le proprieattività e funzionamento».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 3 aprile 1973

Servidio