Legge Regionale 20 gennaio 1977, n. 6.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 1 febbraio 1980, n. 8 e 20 luglio 1981, n. 43.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


Testo vigente della Legge Regionale 20 gennaio 1977, n. 6.

 

«Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 agosto 1972, n. 5, alla legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 e alla legge regionale 5 agosto 1972, n. 8»


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

Il comma secondo dell'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 5, è sostituito dal seguente: «Ai Consiglieri, fatta eccezione di tutti i membri della Giunta, compete una maggiorazione del rimborso spese di cui alla lettera b) dell' articolo 1 della legge regionale 15 luglio 1974, n. 25 nelle seguenti misure:

1) lire 50.000 mensili per i residenti nel capoluogo della Regione o in altri Comuni distanti fino a 15 chilometri dal capoluogo medesimo;

2) lire 100.000 mensili per i residenti in Comuni distanti da 16 a 45 chilometri dal capoluogo della Regione;

3) lire 125.000 mensili per i residenti in Comuni distanti da 46 a 100 chilometri dal capoluogo della Regione;

4) lire 150.000 mensili per i residenti in Comuni distanti oltre 100 chilometri dal capoluogo della Regione».


 

 

Art. 2

L'articolo 8 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 5, è sostituito dal seguente: «Ai Consiglieri regionali che, per l'espletamento delle funzioni esercitate o per ragioni della carica ricoperta, si rechino in missione fuori del territorio regionale compete:

a) Il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando i mezzi pubblici di trasporto, ovvero una indennità pari a quella percepita dai funzionari direttivi regionali; (1)

b) una diaria per ogni giornata di L. 55.800, aumentata a L. 70.000 per i viaggi all'estero, ovvero il rimborso delle spese sostenute e documentate con la maggiorazione del 10% del loro ammontare per quelle non documentabili; essa maggiorazione è elevata al 20% per i viaggi all'estero.

[c) con deliberazione del Consiglio regionale si provvede all'aggiornamento periodico della misura della indennità chilometrica di cui alla precedente lettera a) del presente articolo, sulla base delle variazioni sopravvenute ai costi di incidenza d'uso delle autovetture».] (3)

 

 

(1) Lettera così sostituita dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 1980, n. 8.
(2) Lettera così sostituita dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 20 luglio 1981, n. 43 come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 29 novembre 1983, n. 37.
(3) Lettera abrogata dal secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 1980, n. 8.


 

 

Art. 3

Il comma primo dell'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 8, è sostituito dal seguente: «In relazione alle esigenze connesse alla esplicazione del mandato consiliare, a ciascun Consigliere regionale è dovuto per l'intera legislatura, a titolo di concorso spese, il corrispettivo importo mensile di un biglietto ferroviario di prima classe valido per la percorrenza di tremila chilometri».


 

 

Art. 4

Il comma secondo dell'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6, è sostituito dal seguente: «L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, per l'intera legislatura, all'allestimento,all'arredamento e alla manutenzione dei locali destinati a sede dei Gruppi consiliari, alla fornitura di stampati e cancelleria, nonchè agli impianti e utenze elettriche, idriche e telefoniche e alla pulizia dei locali stessi».


 

 

Art. 5

La spesa farà carico sui corrispondenti capitoli 1 e 3 - Titolo I, Sezione I , Rubrica n. 1, categoria I, dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976 e successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 20 gennaio 1977

Russo